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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.246
Data decisione, Autorità:
14.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00246
Lugano
14 agosto
2001
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 agosto 2001 di
contro
__________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti della ricorrente da
avv. __________
viste le osservazioni 6 agosto 2001 dell’UEF di Locarno
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. L’avv.
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di
fr. 8’063.20.
B. In
data 30 maggio 2001 l’UEF di __________ ha pignorato l’importo di fr. 6'732.20
, depositato presso l’Ordine degli avvocati, nell’esecuzione n.__________
promossa dall’avv. __________ nei confronti di __________. L’atto di
pignoramento veniva notificato alle parti il 5 luglio 2001.
C. Con
ricorso 6 agosto 2001 __________ insorge contro il pignoramento dell’importo
depositato presso l’Ordine degli avvocati.
D. Con
osservazioni 6 agosto 2001 l’UEF di Locarno chiede la reiezione del gravame,
ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 145 cpv. 1 LEF quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare
dei crediti, l’ufficio d’esecuzione procede senza indugio a un pignoramento
complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è
necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio d’esecuzione non è
tenuto ad osservare i termini ordinari. Il debitore deve essere avvisato del
pignoramento almeno il giorno prima. L’avviso richiamerà le disposizioni
dell’art. 91 LEF (art. 90 LEF).
-
Nel
caso di specie l’UEF di Locarno ha provveduto, nell’ambito dell’esecuzione n.
__________ promossa dall’avv. __________, ad eseguire in data 13 dicembre 2000
il pignoramento dei beni di __________. All’incanto di tali beni, fissato per
il 16 maggio 2001, non si è presentato alcun interessato. Essendo quindi tale
pignoramento insufficiente a coprire il credito posto in esecuzione, l’UEF di
__________ ha inviato all’escussa l’avviso di pignoramento complementare 23
maggio 2001 ed in data 30 maggio 2001 ha provveduto a pignorare l’importo di
fr. 6'732.20 depositato dalla debitrice presso l’Ordine degli avvocati. Di
conseguenza l’Ufficio, pignorando tale importo, ha correttamente applicato
l’art. 145 LEF.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati
gli art. 17, 90 e 145 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso
6 agosto 2001 __________, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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