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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.261
Data decisione, Autorità:
05.10.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00261
Lugano
5 ottobre 2001
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 settembre 2001 di
contro
__________ nell’esecuzione n. __________ promossa nei
confronti del ricorrente da
viste le
osservazioni 27 settembre 2001 dell’UEF di __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del
proprio credito;
che
in data 6 settembre 2001 veniva notificato alla moglie dell’escusso il PE n.
__________ dell’UEF di __________;
che
a tale PE la moglie dell’escusso non ha interposto opposizione;
che
con ricorso 25 settembre 2001 __________ si aggrava contro la notifica del PE
in oggetto al proprio coniuge, formulando nel contempo opposizione;
che
il ricorrente sostiene che il PE doveva essergli notificato personalmente;
che
per l’art. 64 cpv.1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua
abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;
che
quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta
della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati (Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 64 LEF);
che
nel caso di specie, essendo assente il debitore, l’atto esecutivo è stato
notificato alla moglie dell’escusso;
che
di conseguenza la notifica del PE n. __________ è avvenuta correttamente, in
applicazione di quanto sancito dall’art. 64 cpv. 1 LEF;
che
il gravame deve quindi essere respinto;
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) -
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 64 LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 25 settembre 2001 __________, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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