AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2001.27
Data decisione, Autorità:
06.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00027
Lugano
6 marzo 2001
/LG/fc/
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno, e meglio contro l'avviso di pignoramento del 30 gennaio 2001
nell'ambito della procedura esecutiva dipendente da precetto esecutivo n.
__________ fattogli spiccare da
richiamata
l'ordinanza vice-presidenziale 5 febbraio 2001 con cui al ricorso è stato
concesso l'effetto sospensivo,
vista la decisione 9 febbraio 2001 dell'UEF di
Locarno,
esaminati gli atti e i documenti,
rittenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. 533'126 dell'UEF di Locarno la ditta
__________, chiede a __________, il pagamento di CHF 1'021.90 oltre interessi
al 7% dal 21 gennaio 2000 per merce consegnata. Il PE è stato notificato al
debitore il 3 gennaio 2001. Contro questo precetto il debitore non ha sollevato
opposizione.
B. Su
istanza del creditore procedente, l'UEF di Locarno ha inviato il 30 gennaio
2001 un avviso di pignoramento, previsto per il 14 febbraio 2001.
C. Con
ricorso 5 febbraio 2001, direttamente presentato a questa Camera, l'escusso
prova con certificati medici di essere affetto dal morbo di Alzheimer e postula
la sospensione della procedura esecutiva ex art. 61 LEF, con protesta di tasse
e indennità.
D. Con
ordinanza del vice-presidente di questa Camera al ricorso è stato concesso
l'effetto sospensivo; al contempo il ricorso è stato trasmesso all'UEF di
Locarno per il disbrigo delle formalità di sua competenza.
E. Con
decisione 9 febbraio 2001 l'UEF di Locarno ha riveduto il proprio
provvedimento, annullando l'avviso di pignoramento del 20 gennaio 2001,
concedendo all'escusso una sospensione ex art. 61 LEF di due mesi e stralciando
il ricorso.
considerando
in diritto:
- Se il ricorso è correttamente presentato all'organo di esecuzione
forzata, quest'ultimo trasmette una copia per conoscenza all'Autorità di
vigilanza (art. 9 cpv. 1 LPR). Se il ricorrente inoltra erroneamente il ricorso
direttamente all'Autorità di vigilanza, questa lo trasmette all'organo di
esecuzione forzata perché esplichi l'istruttoria preliminare.
Compiuta l'istruttoria preliminare, l'Ufficio deve presentare nello stesso
termine di ricorso le proprie osservazioni ed inviare l'incarto all'Autorità di
vigilanza (art. 9 cpv. 5 LPR); nello stesso termine l'Ufficio può tuttavia
decidere di rivedere il proprio provvedimento ed emanare una seconda decisione,
che modifica o annulla la precedente, inviando copia della stessa alle parti e
all'Autorità di vigilanza (art. 11 cpv. 2 LPR).
1.1. In
virtù dell'art. 24b cpv. 1 LPR l'unica autorità cantonale legittimata a
stralciare una procedura ricorsuale è la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'Appello (DTF 126 III 86 cons. 3; CEF vig. 3 novembre
2000 in re T. c. U. e S. e 10 novembre 2000 in re S. C. T. e C. S. c. A. G.
cons. 1; Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 1a ad art. 24b, pag. 265s.).
1.2. Ritenuto
che di principio gli organi di esecuzione forzata dovrebbero comunicare a
questa Camera l'entrata di ogni ricorso contro un loro provvedimento, la prassi
diffusa in tutti gli Uffici del Cantone di "stralciare" i ricorsi
accolti con l'emanazione di una seconda decisione si rivelerebbe contraria alle
disposizioni della LPR.
Tale modo
di procedere, seppure non abbia mai dato adito a contestazioni particolari, si
rileva inoltre insoddisfacente nel caso in cui l'Ufficio decida di modificare
la prima decisione con l'emanazione di una seconda, ma che questa Camera o una
parte in causa non concordi con nessuna delle due decisioni.
1.3. Di
conseguenza, l'indicazione da parte degli organi di esecuzione forzata dello
stralcio del ricorso contro la decisione avversata, non può avere effetto alcuno
sulla procedura di ricorso.
Se il ricorso viene correttamente presentato agli organi di esecuzione forzata
e unicamente nel caso in cui contro la nuova decisione non venga interposto
ricorso, per motivi di economicità procedurale e di consolidata prassi di
questa Camera, se quest'ultima non ha particolari osservazioni contro la
decisione contestata e la decisione riconsiderata, essa classa il ricorso ad
acta senza aprire un incarto formale e senza prolare una decisione.
Se al contrario il ricorso contro la prima decisione è stato presentato
direttamente a questa Camera o se anche contro il secondo provvedimento è stato
interposto ricorso, essa apre un incarto formale ed emana una sentenza di
stralcio o - se del caso - una sentenza di merito sul ricorso contro la prima
decisione e eventualmente anche sul ricorso contro la seconda decisione (CEF
vig. 10 novembre 2000 in re S. C. T. e C. S. c. A. G. cons. 1).
1.4. Nel
caso in esame, il ricorso 5 febbraio 2001 è stato presentato direttamente a
questa Camera, che ha aperto l'inc. n. 15.2001.27 e ha concesso l'effetto
sospensivo: ne consegue che è necessaria una decisione formale da parte di
questa Camera quo al ricorso. Ritenuto inoltre che i motivi di sospensione
invocati dal ricorrente non appaiano a prima vista sufficienti per ordinare la
sospensione della procedura esecutiva, la pronuncia di questa Camera avviene
dopo analisi completa delle circostanze di fatto e di diritto.
- In
virtù dell'art. 56 LEF, fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti
conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti
esecutivi nei periodi preclusi (tra le 20 e le 7, di domenica e nei giorni
ufficialmente riconosciuti come festivi), durante le ferie (sette giorni prima
e dopo la Pasqua e il Natale, e dal 15 luglio al 31 luglio) e contro un
debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57-62 LEF).
Per atti
esecutivi ai sensi dell'art. 56 LEF si intendono unicamente quelle operazione
di un organo di esecuzione forzata, che tendono all'inizio o alla continuazione
di una procedura esecutiva entro un determinato termine, nell'ottica di
permettere al creditore di soddisfarsi sul patrimonio dell'escusso; nonostante
per parte della dottrina tale disposizione sembri proteggere unicamente il debitore
(Thomas Bauer, Basler
Kommentar zum SchKG, n. 25 e 36 ad art. 56; Hugo Wyssen, Geschlossene
Zeiten, Betreibungsferien, Betreibungsferien und Rechtsstillstand, Tesi,
Basilea 1995, pag. 69 s.), per un'altra parte la disposizione si riferisce a
tutti gli atti esecutivi che contemplano un termine, che deve essere rispettato
dal debitore, dal creditore o da terzi interessati (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 27 s. ad art. 56 con esempi; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 6 ad art. 56 con esempi).
Dal momento che l'art. 56 LEF si riferisce genericamente ad "atti
esecutivi" questa Camera è dell'opinione che tale disposizione possa
essere invocata da tutte le parti coinvolte in una procedura esecutiva, poiché
in sostanza ogni atto esecutivo può in un modo o nell'altro causare una
modifica della situazione dell'escusso.
2.1. Nonostante
il tenore dell'art. 56 LEF, tale disposizione non sancisce il divieto per gli
organi di esecuzione forzata di compiere atti esecutivi durante i periodi
preclusi; in effetti tale norma tende unicamente a proteggere l'escusso da atti
d'autorità in momenti della sua vita particolarmente degni di protezione, e ad
evitargli di doversi difendere in tempi più gravosi di altri (Bauer, op. cit., n. 7 ad
art. 63). Atti compiuti durante questi periodi non sono nulli, ma possono
essere annullati con ricorso ex art. 17 LEF (DTF 121 III 92; Thomas Bauer, op. cit., n.
56 ad art. 56).
Nonostante dottrina (fra tutti: Thomas
Bauer, op. cit., n. 51 ad art. 56 con riferimenti) e
Tribunale federale (in particolare DTF 121 III 284, secondo il quale
tali atti non sono né nulli né annullabili; in precedenza, in DTF 121
III 88 cons. 6.aa, il Tribunale federale ha tuttavia optato per
l'annullabilità) non sembrino concordare pienamente sulle conseguenze di un
atto esecutivo compiuto in uno dei casi previsti dall'art. 56 LEF, la soluzione
pratica generalmente accettata consiste nel riconoscere che tali atti esplicano
effetti solo a partire dal giorno successivo al periodo escluso (Bauer, op. cit., n. 51 ad
art. 56; Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 63).
2.2. Nel
caso in esame occorre pertanto riconoscere che l'avviso di pignoramento è un
atto esecutivo ai sensi dell'art. 56 LEF e che il motivo invocato (grave
malattia ex art. 61 LEF) potrebbe costituire motivo di sospensione per un tempo
determinato (cfr. i combinati art. 56 cifra 3 e 61 LEF).
- In
virtù dell'art. 61 LEF il debitore afflitto da malattia grave può chiedere
all'Ufficiale di accordargli una sospensione delle procedure esecutive avviate
nei suoi confronti per un periodo di tempo determinato.
Pur non esistendo una definizione precisa del grado di gravità di una malattia
che giustifichi una sospensione, occorre rilevare che la comprovata malattia (o
un incidente) deve impedire all'escusso di potersi nominare un rappresentante;
nonostante questo principio, la sospensione deve essere concessa unicamente se
la nomina di un rappresentante è necessaria alla tutela dei diritti
dell'escusso (DTF 58 III 20; Gilliéron, op. cit., n. 8 e 11 ad art.
61; Bauer, op. cit., n. 4 e 7 ad art.
61).
3.1. Nel
caso in esame occorre rilevare che l'escusso ha presentato tempestivo ricorso
contro l'avviso di pignoramento 30 gennaio 2001, avvalendosi di un legale. Di
conseguenza, essendo egli già munito di un rappresentante, non si giustifica la
concessione di una sospensione di due mesi ex art. 61 LEF.
Se nel futuro l'attuale rappresentante dovesse comunicare all'UEF di Locarno di
non più rappresentare l'escusso, l'UEF valuterà l'opportunità di notificare i
futuri atti alla competente autorità tutoria ex art. 68c cpv. 1 LEF, ritenuto
che la malattia di cui è affetto l'escusso non consente di presumere la
capacità totale di discernimento del paziente.
3.2. Di
conseguenza il ricorso 5 febbraio 2001 di __________ è respinto. La decisione 9
febbraio 2001 è dunque caduca e non esplica alcun effetto per quanto riguarda
la sospensione delle procedure esecutive promosse nei confronti del ricorrente.
Tuttavia dal momento che con tale decisione l'Ufficio ha pure annullato
l'avviso di pignoramento, occorrerà che esso ne invii un secondo all'attuale
rappresentante dell'escusso.
- Sulle
tasse occorre rilevare che - benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) - siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
richiamati gli art.
pronuncia:
-
Il
ricorso 5 febbraio 2001 __________, è respinto.
-
La
decisione 9 febbraio 2001 dell'UEF di Locarno è annullata; l'Ufficio si
determinerà come al cons. 3.2 di questa sentenza.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all'UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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