AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.54
Data decisione, Autorità:
14.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00054
Lugano
14 agosto
2001
EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 febbraio 2001 di
rappr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’ambito dell’esecuzione dei sequestri n. __________ e n. __________
promossi contro il ricorrente da
rappr. da__________ __________
viste le osservazioni:
7 marzo 2001 della
8 marzo 2001 dell’UE di
Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreti 16 febbraio 2001 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha sequestrato fino a concorrenza dei crediti in esecuzione su
istanza dello __________ (sequestro n. __________ e della __________ (sequestro
n. __________ contro __________ “i diritti ereditari vantati dal debitore nella
successione __________, nata __________ fu __________, nata il __________,
vedova __________, con ultimo domicilio a __________ in Via __________ deceduta
a __________ in data __________
B. Lo stesso giorno l’UE di Lugano ha
postulato la menzione nel registro fondiario degli avvenuti sequestri presso
l’Ufficio dei registri di Lugano relativamente alla PPP n. __________ del fondo
base particella n. __________ di __________ e presso l’Ufficio dei registri di
Mendrisio relativamente alla part. __________ di __________
C. Il
20 febbraio 2001 l’Ufficio dei registri di Mendrisio ha rifiutato di iscrivere
la menzione richiesta, perché a seguito di compravendita iscritta a RF il 5
febbraio 1999 attuali proprietari della part. __________ di __________ sono ora
terze persone, e meglio il qui patrocinatore del ricorrente per ½ e la di lui
moglie per ½.
D. Nell’ambito dell’esecuzione dei sequestri,
il 19 febbraio 2001 l’UE di Lugano ha notificato a __________, fratello del
debitore, facendo uso del Mod. 17, che il 19 febbraio 2001 è stata pignorata
presso __________, “la parte spettantegli nella successione __________ nata
E. Con tempestivo ricorso 26 febbraio 2001
__________ ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 19
febbraio 2001 dell’UE di Lugano, atteso che:
-
“a
seguito di vicissitudini con risvolti giudiziari è stato costretto a chiudere
la propria attività imprenditoriale di gerente del Bar __________ rimanendo
senza lavoro;
-
“per
sopperire al sostentamento della propria famiglia composta da lui, dalla moglie
__________ e dal figlio __________ egli ha dovuto chiedere l’aiuto della
pubblica assistenza”;
-
“il
12 febbraio 2001 __________ ha deciso di avviare una propria attività di
tassista e si è affiliato alla __________ di __________;
-
il
21 dicembre 2000 è decessa la madre dell’escusso, che con testamento del 19
luglio 1993 ha dapprima limitato i diritti ereditari del ricorrente alla sua
quota legittima e poi disposto che gli esecutori testamentari dovranno vegliare
affinché il figlio __________ “non abbia a dilapidare quanto gli spetta a
titolo ereditario, adottando in caso di necessità opportuni provvedimenti quali
il versamento di un assegno mensile commisurato alle reali esigenze del beneficiario”,
ovvero a quelle minime prescritte dalla LEF, fino ad estinzione delle sue
spettanze ereditarie;
-
“la
situazione finanziaria della famiglia di __________ è assai precaria. Le
entrate della famiglia sono da ricercare unicamente nelle future entrate
dell’attività di tassista del ricorrente e soprattutto nelle entrate che
dovrebbero pertoccare al ricorrente nell’ambito della divisione della
successione della madre”;
-
il
minimo esistenziale mensile della famiglia __________ è di fr. 5'206.--;
-
“avendo
avviato da poco l’attività di tassista indipendente, non potendo contare su un
contributo finanziario della moglie casalinga, ne consegue che la rendita
mensile dovuta dalla madre del ricorrente debba essere destinata al
soddisfacimento dei bisogni esistenziali del ricorrente e della sua famiglia”;
-
“nella
misura in cui l’assegno mensile pertoccante a __________, tenuto conto delle
entrate che questi riuscirà ad ottenere dalla sua attività di tassista, non
supereranno il fabbisogno minimo suo e della sua famiglia sopra riportati,
detto assegno non risulta pignorabile”;
-
“la
rendita mensile da erogare a __________, in base alle esigenze esistenziali
della sua famiglia, sino ad estinzione del capitale ereditario che gli spetta
nella successione della madre, dovrebbe essere trattata alla stregua di una
rendita vitalizia, e come tale ex art. 93 LEF dovrebbe essere oggetto di un
provvedimento pignoratizio solo nella misura in cui non sia assolutamente
necessaria al sostentamento del debitore e della sua famiglia”;
-
“nella
misura in cui la rendita mensile che verrà erogata al signor __________ servirà
alla copertura dei bisogni esistenziali suoi e della sua famiglia la stessa
dovrà ritenersi non pignorabile”.
F. Il 27 febbraio 2001 l’UE di Lugano ha poi
eseguito il sequestro “dei diritti e ragioni spettanti all’escusso nella
comunione ereditaria fu __________ ”..
G. Con
osservazioni 7 marzo 2001 lo __________ e la __________ hanno postulato la
reiezione del gravame, asseverando che il potere di controllo dell’Ufficio di
esecuzione “in relazione all’esecuzione del decreto di sequestro è limitato.
Esso infatti può rifiutare l’esecuzione soltanto nei casi in cui il decreto è
formalmente viziato, non sono indicate le cause del sequestro o la persona del
creditore, oppure ancora se, a detta del creditore stesso, i beni da
sequestrare appartengono a terzi anziché al debitore”.
A
mente dei creditori per l’art. 93 LEF solo le rendite vitalizie costituite ex
art. 516 ss. CO possono essere pignorate solo in quanto non siano assolutamente
necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia. In concreto la
disposizione testamentaria secondo cui “bisognerebbe adottare gli opportuni
provvedimenti quali il versamento di un assegno mensile commisurato alle reali
esigenze del beneficiario” altro non sarebbe che un modo di pagamento, limitato
nel tempo, della liberalità spettante a __________ e non una rendita vitalizia
nel senso sopra inteso.
H. Con osservazioni 8 marzo 2001 l’UE di
Lugano ha postulato la reiezione del gravame, con motivazioni che, se del caso,
saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1 Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del
luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di
un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1
n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il sequestro
il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore,
se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza dei presupposti
(materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice incarica poi
dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui
comunica il decreto di sequestro (art.274 LEF), il quale procederà in
applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento
(art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto di sequestro ad
opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento -
è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza (cfr.
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad
art. 275 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).
-
Se l’autorità di sequestro concede
per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio
di esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto.
Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti assai limitato se raffrontato
a quello del giudice del sequestro, atteso che al primo non è possibile la
verifica delle condizioni di merito da cui dipende la concessione del
sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di sequestro è
manifesta: in tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del
sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art.17 LEF all’autorità
di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a Hans
Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op.cit., n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser,
op. cit., §51 n.49 e 50, p.416; Betrand
Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR
1997/II, p.487). Egli deve invece verificare sempre la regolarità formale del
decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla
LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza
la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.76, p.421; Reiser, op.cit., n.12 ad art. 275 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.384 s.).
-
In
relazione ai beni da sequestrare il Tribunale federale -anche per supplire alla
carenza di efficaci mezzi di difesa contro il decreto di sequestro sotto
l’imperio del vecchio diritto- ha in particolare ammesso il rifiuto dell’esecuzione
di un decreto - rispettivamente il ricorso ex art. 17 LEF contro la sua
eventuale esecuzione - quando i beni ivi indicati non esistono (DTF 107 III 37,
105 III 141 e 80 III 87), quando i beni sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106
III 106, 76 III 35), quando i beni si trovano fuori della giurisdizione del
circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons.1),
quando per ammissione stessa del creditore o per evidenza manifesta i beni
appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6,106 III 88,105 III 114 cons.4,
104 III 58-59 cons.3), quando per ammissione stessa del creditore o per
evidenza manifesta i beni appartengono a uno Stato estero e si riferiscono a
fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109), quando il sequestro è stato ottenuto
in violazione del principio della buona fede (DTF 112 III 51, 108 III 104s. e
120 s., 107 III 38105 III 18).
-
Dal 1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione
parziale della LEF del 16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data
a chi è toccato nei suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv.1 LEF:
in tal caso il giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un
nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi e di addurre
fatti nuovi (art. 278 cpv.2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia
l’esistenza dei presupposti (materiali) della concessione del sequestro
(verosimiglianza del credito non garantito da pegno, della causa di sequestro
invocata, dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro
appartenenza al debitore) che la regolarità della procedura di concessione del
sequestro (carenza di presupposti processuali, violazione di trattati
internazionali) che altri motivi di nullità del sequestro (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.68
p.419s.; Reiser, op.cit. n.8s. ad
art. 278 LEF; Reeb, op.cit.,
p.477). La decisione sull’opposizione può essere a sua volta impugnata entro
dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art.278 cpv.3 primo periodo
LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio
dell’appello (art.22 LALEF e art.14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso
di valore inferiore agli 8’000.-- franchi , alla Camera di cassazione civile
con ricorso per cassazione (art.22 LALEF e art.5, 13 e 22 lett.b LOG).
L’introduzione dell’istituto dell’opposizione - con possibilità di ricorso -
contro il decreto di sequestro permette di ridefinire il campo di applicazione
del ricorso ex art.17 LEF, riservandolo in sostanza - salvi i casi di manifesta
nullità - alla verifica formale del decreto di sequestro e alle censure
propriamente connesse all’esecuzione del provvedimento da parte
dell’organo esecutivo (Reeb, op.cit.,
p.477; Reiser, op.cit. n.14s. ad art.
275 LEF).
-
Con il gravame il ricorrente
assevera che l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha eseguito il sequestro così
come ordinato dalla Pretore, senza considerare che “la rendita mensile da
erogare a __________, in base alle esigenze esistenziali della sua famiglia,
sino ad estinzione del capitale ereditario che gli spetta nella successione
della madre, dovrebbe essere trattata alla stregua di una rendita vitalizia, e
come tale ex art. 93 LEF dovrebbe essere oggetto di un provvedimento
pignoratizio solo nella misura in cui non sia assolutamente necessaria al
sostentamento del debitore e della sua famiglia”.
a) Giusta
l’art. 275 LEF all’esecuzione del sequestro si applicano per analogia gli
articoli da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento. Per l’art. 93 cpv. 1 LEF
ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite
vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo
destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal
diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità che non sono
impignorabili giusta l’art. 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio
dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore
e della sua famiglia; tuttavia nella medesima esecuzione tali redditi dell’escusso
possono essere pignorati per la durata massima di un anno a partire
dall’esecuzione del pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF). Ciò vale anche nel caso
del sequestro (cfr. Georg Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.61 ad art. 93 LEF).
b) Il
concetto di usufrutto nel senso dell’art. 93 LEF è più ampio di quello inteso
agli art. 745 ss. CC e comprende in generale il diritto d’uso (“Nutzung”) di un
capitale, che per un motivo qualsiasi è sottratto al potere di disposizione del
beneficiario (cfr. Vonder Mühll,
op. cit., n. 6 ad art. 93 e rif. ivi; Gilliéron,
op. cit., n. 46 ad art. 93 e rif. ivi.). Conformemente all’art. 93 cpv. 2 LEF
l’ufficio di esecuzione deve dunque prelevare da simili proventi quanto sia
necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia (Vonder Mühll, op. cit., n. 6 ad art.
93; Gilliéron, op. cit.,
n. 46 ad art. 93). Questo importo viene calcolato conformemente alle regole
sviluppate in base all’art. 93 LEF (cfr. DTF 94 III 15-16; Gilliéron, op. cit., n. 14-15 ad art.
103).
c) In
concreto con il testamento olografo del 19 luglio 1993 __________ ha stabilito
che il figlio __________ debba ricevere unicamente la sua quota legittima e ha
incaricato gli esecutori testamentari tra cui dovrebbe figurare anche il
patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. D, inserti E e F) di vegliare affinché
egli “non abbia a dilapidare quanto gli spetta a titolo ereditario, adottando
in caso di necessità opportuni provvedimenti quali il versamento di un assegno
mensile commisurato alle reali esigenze del beneficiario”. Tale disposizione
testamentaria non limita, come preteso dal ricorrente, i suoi diritti ereditari
al versamento di un assegno mensile commisurato alle sue reali esigenze, ma
permette agli esecutori testamentari di decidere se un tale provvedimento sia
necessario affinché il ricorrente non abbia a dilapidare la sua parte di
successione. In concreto non è dato di sapere se per la liquidazione della
successione fu __________ siano stati ritualmente nominati degli esecutori
testamentari e neppure se questi ultimi abbiano deciso di tacitare le pretese
ereditarie del ricorrente con il versamento di un’assegno mensile. Per questo
motivo l’UE di Lugano, pignorando la parte spettante a __________ nella successione
della madre ha operato correttamente. Il ricorso di __________ va pertanto
respinto e il provvedimento impugnato confermato.
d) Nell’ipotesi
comunque che eventuali esecutori testamentari, che avessero ritualmente
accettato l’incarico, decidessero che in concreto all’escusso, affinché
quest’ultimo non dilapidi la sua parte di successione, debba essere versato un
assegno mensile commisurato alle sue esigenze, l’UE dovrà riconsiderare il
provvedimento impugnato e limitare il pignoramento dei diritti del debitore
nella successione della madre all’eccedenza pignorabile conformemente ai
dettami dell’art. 93 cpv. 2 LEF. L’UE di Lugano procederà pertanto al calcolo
del minimo di esistenza dell’escusso e della sua famiglia, prendendo in debita
considerazione nella determinazione del reddito l’ammontare di quanto
versatogli mensilmente dagli esecutori testamentari. Si ricorda comunque ai
creditori nel caso in cui si verificasse l’ipotesi qui menzionata, che per l’art.
524 cpv. 1 CC quando il disponente abbia pregiudicato la porzione legittima di
un erede, la massa del suo fallimento o i creditori che al momento
dell’apertura della successione sono in possesso di certificati di carenza di
beni, possono proporre entro il termine di cui all'art. 533 CC l’azione di
riduzione fino a concorrenza del loro avere, entro il termine concesso
all’erede, se questi dietro loro invito non lo esercita direttamente.
- Il
ricorso 26 febbraio 2001 __________ è respinto.
Sulle
tasse occorre ricordare che -benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
ad art. 81, p. 804)- siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 92, 93, 271, 272, 274, 275 e 278 cpv. 2 LEF; 22 LALEF; 5, 13, 14 e
22 lett. g LOG; 524 cpv. 1 e 745 ss. CC; art. 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 26 febbraio 2001 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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