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Numero d'incarto:
15.2001.66
Data decisione, Autorità:
31.07.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00066
Lugano
31 luglio
2001
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla segnalazione/denuncia 27 marzo 2001 di
__________,
contro
l’operato di __________ capo servizio dell’ Ufficio di
esecuzione di Lugano nell’ambito della procedura esecutiva n__________ promossa
nei confronti della segnalante da
__________,
ritenuto
in fatto:
A. Con
atto 27 marzo 2001 la società __________ ha censurato il modus operandi del
funzionario dell'UE di __________ __________ nell’ambito della procedura
esecutiva n.__________, promossa nei confronti della segnalante dalla
__________ , per il fatto che il funzionario in oggetto avrebbe violato il
segreto d’ufficio contattando in data 21 marzo 2001 la creditrice e fornendo
informazioni su altre procedure esecutive pendenti nei confronti della
segnalante o di suoi organi.
B. L’11
aprile 2001 veniva interrogato formalmente __________, il quale pur confermando
di aver contattato la creditrice ha affermato che il colloquio è avvenuto
nell’ambito della raccolta d’informazioni riguardanti un’esecuzione pendente
nei confronti del gerente del __________
C.
Il 17 maggio 2001 veniva interrogata
__________, collaboratrice della __________, la quale ha confermato di essere
stata contattata da __________ nell’ambito della procedura esecutiva promossa
nei confronti della __________.
Considerando
in diritto:
-
L'Autorità
cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi
d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF).
-
Il
procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr.
Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention
EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A
n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o
civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3
LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla
LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere
promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su
segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto
esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.
2.5.a-b ad art. 3, p. 86).
-
La segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e
firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la
procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non assume
qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF). La
segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma, non
sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto alcun
atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto. Lo stesso vale per
segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito inconsistenti o espressione
di spirito querulomane (Cometta, op. cit., n. 2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal
caso non occorre in linea di principio aprire un incarto per ogni segnalazione,
bastando la trattazione in via di corrispondenza o anche semplicemente per
telefono (cfr. mutatis mutandis Rapporto delle Commissioni della gestione sulla
loro attività nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n.
53).
4.Nel caso di specie la segnalante ha
censurato il modus operandi di __________ , funzionario dell'UEF di Lugano
nell’ambito della procedura esecutiva n.__________ promossa nei suoi confronti
dalla __________ per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe contattato la
creditrice fornendole informazioni in merito ad altre procedure esecutive
pendenti nei suoi confronti.
5.Orbene dall’interrogatorio del
funzionario __________ è emerso che egli ha effettivamente contattato la
creditrice, nella persona della dipendente __________, ma che tale
comunicazione si è svolta nell’ambito della raccolta d’informazioni riguardanti
una procedura esecutiva nei confronti di __________, gerente del __________
(cfr. verbale d’interrogatorio 11 aprile 2001 di __________, p. 2). Interrogata
il 17 maggio 2001 __________ ha confermato di essere stata contattata da
__________ in qualità di creditrice della __________ (verbale d’interrogatorio
17 maggio 2001 di __________, p. 2). Non ha per contro trovato riscontri
l’affermazione della segnalante secondo cui __________ avrebbe informato la
__________ in merito a procedure esecutive pendenti nei confronti della
__________, società i cui amministratori sono gli stessi della __________.
Inoltre da verifiche effettuate da questa Camera risulta che al momento del
colloquio telefonico __________ e __________, il 21 marzo 2001, la __________
non aveva alcuna esecuzione pendente. Di conseguenza mal si comprende quale
possa essere stato il danno d’immagine subito dalla segnalante.
-
Le
risultanze istruttorie hanno quindi dimostrato che i sospetti della segnalante
in merito alla presunta violazione del segreto d’ufficio da parte di __________
sono infondati, essendo il contatto telefonico con la creditrice __________
avvenuto nell’ambito di una raccolta d’informazioni ex art. 91 LEF. Inoltre
anche in relazione alle presunte informazioni fornite alla creditrice dal
funzionario dell’UE di Lugano, non sono emersi elementi probatori in tal senso,
essendo riscontrabile unicamente un eccesso di zelo nello svolgimento delle
proprie mansioni di servizio Tuttavia si invita __________ a voler assumere in
futuro un atteggiamento più distaccato nei confronti sia del debitore che del
creditore, limitandosi ad applicare correttamente la LEF ed evitando di esprimere
valutazioni di carattere soggettivo nei confronti degli escussi
-
Di
conseguenza visto l’esito dell’istruttoria, nonché le considerazioni testé
esposte, non essendo stati rilevati atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14
cpv.2 LEF nei confronti di __________, la segnalazione è da ritenere evasa.
-
Alla
segnalante __________, ancorché difetti la qualità di parte nella procedura
disciplinare, viene comunicata copia di questa sentenza per conoscenza.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 14
cpv. 2 LEF e 11 LALEF
PRONUNCIA
-
La
segnalazione/denuncia 27 marzo 2001 __________ , è evasa nel senso che non vi
sono i presupposti per qualsivoglia sanzione disciplinare nei confronti di
__________, capo servizio presso l’UE di Lugano.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Comunicazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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