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Numero d'incarto:
15.2001.69
Data decisione, Autorità:
30.05.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00069
Lugano
30 maggio
2001
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 23 marzo 2001 di
rappr.
dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ nella procedura
esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare n.__________ promossa
nei confronti della ricorrente da
rappr.
richiamata
l’ordinanza presidenziale 28 marzo 2001 con la quale al ricorso non è stato
concesso l’effetto sospensivo
viste
le osservazioni
- 12
aprile 2001 del __________ - 18 aprile 2001 dell’UEF di __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Il
6 marzo 2001 il __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare
contro __________ per l’incasso del proprio credito. Oggetto del pegno risulta
essere la part. __________ di __________, nonché gli affitti relativi
all’immobile in oggetto.
B. Il
14 marzo 2001 l’UEF di __________ procedeva al blocco delle pigioni e all’invio
del relativo avviso alla proprietaria del fondo.
C. Con
scritto 14 marzo 2001 l’UEF di __________ affidava l’amministrazione
dell’immobile in oggetto allo Studio Commerciale __________
D. Con
ricorso 23 marzo 2001 __________ si aggrava contro la decisione dell’UEF di
__________ di affidare l’amministrazione dell’immobile a terzi, ritenendola
ingiustificata e sproporzionata. La ricorrente postula quindi l’annullamento di
tale decisione.
E. Delle
osservazioni del __________ e dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in
diritto:
-
Per l’art. 152 cpv. 2 LEF se in una procedura in via di realizzazione
del pegno immobiliare il fondo è dato in locazione o in affitto e il creditore
pignoratizio procedente pretende che il diritto di pegno sia esteso ai crediti
per pigioni e fitti (art. 806 CC), l’ufficio di esecuzione ne dà comunicazione
ai locatari e agli affittuari, ingiungendo loro che il pagamento delle pigioni
e dei fitti che verranno a scadenza andrà fatto all’ufficio di esecuzione. Dopo
aver avvisato gli inquilini e gli affittuari, l’ufficio prenderà in luogo del
debitore o del proprietario del pegno le misure necessarie onde garantire il
pagamento delle pigioni ed affitti ed effettuarne l’incasso, eventualmente
anche in via di esecuzione, eserciterà il diritto di ritenzione, disdirà i
contratti, provvederà allo sfratto degli inquilini, stipulerà nuovi contratti
di locazione o di affitto. Avrà inoltre la facoltà di ordinare le riparazioni urgenti
e di pagare col ricavo degli affitti i contributi correnti (per il gas, l’acqua
potabile, l’elettricità ecc.), le riparazioni ed i sussidi previsti dall’art.
103 cpv. 2 LEF (art. 94 cpv. 1 RFF; cfr. Philipp
Känzig/Marc Bernheim, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ad art. 152 LEF). L’ufficio potrà sotto la
sua responsabilità affidare ad un terzo questi compiti (art. 94 cpv. 2
RFF).Notificando l’avviso agli inquilini (od affittuari) l’ufficio informerà in
pari tempo il proprietario del pegno che in forza dell’esecuzione in via di realizzazione
del pegno di cui è oggetto, le pigioni e gli affitti saranno per l’avvenire
percepiti dall’ufficio e che gli è quindi vietato, sotto comminatoria di pena
(art. 292 CP), di riscuoterli o di disporne (art. 92 cpv. 1 RFF).
-
Nel caso di specie con la propria domanda di esecuzione 6 marzo
2001 il creditore procedente __________ ha chiesto l’estensione del pegno alle
pigioni relative allo stabile di cui alla part. __________ di __________. Di
conseguenza l’amministrazione è passata, a partire da tale data, all’UEF di
__________ il quale, in applicazione dell’art. 94 cpv. 2 RFF, l’ha
correttamente affidata allo Studio Commerciale __________. Siffatta incombenza
non cagionerà comunque alla ricorrente spese maggiori, tornando applicabile in
entrambi i casi (amministrazione da parte dell’UEF o da parte di privati) la
OTLEF secondo gli stessi parametri. Ne consegue la reiezione del gravame.
-
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean -
François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81,
p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a).
Per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 152 LEF, 92 e 94 RFF
pronuncia:
-
Il ricorso 23 marzo 2001 __________, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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