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Numero d'incarto:
15.2002.00049
Data decisione, Autorità:
03.07.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00049
Lugano
3 luglio 2002/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 aprile 2002 (n. 12/2002) di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno, e meglio contro la decisione 22 marzo 2002 fissando in fr. 1'200.--,
oltre l’intera tredicesima, l’eccedenza pignorabile mensile a carico del
ricorrente nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da
vista la memoria 19
aprile 2002 (n. 14/2002, cfr. inc. 15.02.70) di __________, da intendere anche
come osservazioni al ricorso in esame (cfr. scritto 24 aprile 2002 della
resistente), nonché le osservazioni 22 aprile 2002 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che
con sentenza 14 marzo 2002 (inc. 15.02.18), questa Camera ha parzialmente
accolto un precedente ricorso di __________ riducendo l’eccedenza pignorabile a
suo carico da fr. 1'217.-- a fr. 1'200.--;
che
il 22 marzo 2002, l’UEF di Locarno ha ordinato al ricorrente di versare
mensilmente l’importo di fr. 1'200.--, nonché l’intera tredicesima (doc. A);
che
contro questo provvedimento si è aggravato __________ con il ricorso in esame;
che
egli ribadisce di svolgere un’attività indipendente, di modo che non risulta
pignorabile alcuna tredicesima, conclusione peraltro condivisa da questa Camera
nella sua precedente sentenza;
che
il ricorrente ha inoltre riproposto argomenti (entità delle sue entrate,
importo degli alimenti versati alla moglie e alle figlie, canone locatizio) già
respinti da questa Camera, senza allegare fatti o documenti nuovi;
che
infine, il ricorrente ha, per la prima volta, chiesto che nel suo minimo di
esistenza venissero considerate ulteriore poste (III pilastro, assicurazione
auto, tassa di circolazione, imposte) non contemplate finora;
che
con provvedimento 8 aprile 2002 (doc. DD), l’UEF di Locarno, in base alla nuova
documentazione prodotta dal ricorrente, ha provveduto al riesame (ai sensi
dell’art. 93 cpv. 3 LEF) della propria decisione 22 marzo 2002 (doc. A),
fissando l’eccedenza pignorabile in fr. 528.-- in luogo di fr. 1'200.--;
che
con decisione 8 aprile 2002, il Presidente di questa Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo contenuta nell’atto ricorsuale in esame;
che
il 23 aprile 2002, __________ ha ritirato il suo ricorso, a condizione che
questa Camera ritenesse superata la sua sentenza 14 marzo 2002 dalla decisione
8 aprile 2002 (doc. DD) dell’UEF di Locarno;
che,
malgrado la discutibile conclusione dell’UEF di Locarno nelle sue osservazioni
22 aprile 2002, è ovvio che il provvedimento 8 aprile 2002, in quanto fondato
su fatti nuovi non allegati nella precedente procedura ricorsuale sfociata
nella sentenza 14 marzo 2002, annulla e sostituisce quest’ultima sui punti modificati
dalle mutate circostanze, senza pregiudizio però del ricorso interposto da
__________ (inc. 15.02.70) contro la nuova decisione dell’UEF di Locarno;
che
si può quindi considerare realizzata la condizione posta dal ricorrente al
ritiro del proprio ricorso, il quale diventa di conseguenza privo di oggetto;
che
__________ chiede di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio, conclusione confermata con lo scritto 23 aprile 2002
con il quale ha ritirato il ricorso;
che
l’assistenza giudiziaria può darsi, solo nella forma del gratuito patrocinio
(visto il principio di gratuità della procedura di ricorso, cfr. infra), a
condizione che si realizzano i tre presupposti cumulativi dell’indigenza del
richiedente, del gravame non infondato e della necessità oggettiva del
patrocinio (cfr. CEF 15 marzo 1996 [15.96.33], p. 4, in Rep. 1996, n. 94 e Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, n. 8 ad art. 155);
che
in casu la domanda di gratuito patrocinio va respinta, sia per le pretese non
ammesse dall’UEF di Locarno nella sua decisione 8 aprile 2002, in quanto
ovviamente volte all’insuccesso (la questione dell’entità delle entrate era già
stata decisa da questa Camera; per la questione del III pilastro e delle
imposte, cfr. Georges Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 27 e 33 ad
art. 93; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Bellinzona
2002, n. 140 ad nota 154 e 211 ss.) e alle quali il ricorrente ha comunque
rinunciato con il ritiro del ricorso, sia per le pretese ammesse (aumento da
fr. 4'000.-- a fr. 4'135.-- dell’importo degli alimenti riconosciuti, aumento
del canone di locazione da fr. 500.-- a fr. 850.--, spese di trasferte
professionali per fr. 187.--), dato che il ricorso appare oggettivamente
inutile, poiché il ricorrente avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato
chiedendo semplicemente e direttamente all’UEF di Locarno un riesame del
calcolo del suo minimo di esistenza;
che
pertanto il ricorso, in quanto privo di oggetto, va stralciato dai ruoli,
mentre la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere;
che
occorre nuovamente ricordare al ricorrente che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) –
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 93 LEF; 61 e 62 OTLEF; 155 CPC;
pronuncia:
-
Il
ricorso 4 aprile 2002 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto
ritiro.
-
La domanda di __________ volta all’ammissione all’assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________;
Comunicazione
all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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