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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.00099
Data decisione, Autorità:
07.08.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00099
Lugano
7 agosto 2002
/CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 5 luglio 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, e meglio contro
l’avviso di pignoramento emesso il 24 giugno 2002 nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ promossa contro il ricorrente da
viste
le osservazioni 25 luglio 2002 di __________ e dell'UE di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. Il
9 aprile 2002, su istanza della qui __________ (in seguito __________ fondandosi
su un credito di fr. 1'512'895,50, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione
5, ha decretato nei confronti del qui ricorrente __________ il sequestro ex
art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF del credito pari a fr. 128'606,40 vantato dal
sequestrato contro la __________ di __________ (doc. D).
B. Il
16 aprile 2002, sempre su istanza di __________, l’UE di Lugano ha emesso il
precetto esecutivo n. __________ a carico del ricorrente, per una somma di fr.
1'512'895,50 più le spese, da valere quale convalida del sequestro 9 aprile 2002
(doc. E).
C. Il
decreto e il verbale di sequestro, come pure il precetto esecutivo n.
__________, sono stati poi intimati il 13 maggio 2002, per il tramite del
Tribunale e Pretura circondariale di __________, alla moglie del ricorrente
(doc. F), che non ha interposto opposizione.
D. Il
20 giugno 2002, __________ ha inoltrato la domanda di proseguire l’esecuzione.
Il 24 giugno 2002 è stato emanato il relativo avviso di pignoramento.
E. __________
si aggrava contro quest’ultimo provvedimento, allegando che la domanda di
prosecuzione dell’esecuzione inoltrata il 20 giugno 2002 da __________ è
tardiva ai sensi dell’art. 279 cpv. 3 LEF. L’avviso di pignoramento 24 giugno
2002 e il sequestro 9 aprile 2002 andrebbero quindi annullati. Il ricorrente fa
inoltre valere che il decreto 28 luglio 2001 del Presidente feriale del
Tribunale di __________ dichiarato esecutivo in Svizzera con sentenza 27 marzo
2002 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, sul quale __________ fonda
la sua esecuzione, tende solo al sequestro conservativo dei beni del
ricorrente, di modo che l’esecuzione sarebbe arbitraria.
F. Nelle
sue osservazioni, __________ ritiene tardive ed irrite le censure del
ricorrente riferite all’esecuzione del sequestro, al decreto di sequestro e alla
decisione di exequatur. Per quanto concerne la censura fondata sull’art. 279
cpv. 3 LEF, __________ osserva come il termine previsto da tale norma non possa
decorrere prima che il creditore abbia avuto conoscenza dell’avvenuta notifica
del precetto esecutivo, risp. della non avvenuta opposizione allo stesso da
parte del debitore. Infine, __________ protesta spese e ripetibili in virtù
dell’art. 16 cpv. 2 LRP (recte: LPR).
G. L’UE
conclude per la reiezione del gravame.
H. Con
decreto 8 luglio 2002, il Presidente di questa Camera ha respinto la domanda di
effetto sospensivo. Il 9 luglio 2002, l’UE di Lugano ha pignorato il credito
sequestrato.
Considerato
in diritto: 1. L’inosservanza
dei termini di cui all’art. 279 LEF determina la caducità del sequestro (art.
280 n. 1 LEF) ma non necessariamente dell’esecuzione, se non nei casi in cui la
medesima è stata inoltrata al foro del luogo di situazione dell’oggetto sequestrato
(art. 52 LEF) e non vi sia un altro foro esecutivo in Svizzera. In casu non è necessario
esaminare la questione, dato che la validità del sequestro va confermata.
- Ex
art. 279 cpv. 3, 1. periodo LEF, se il debitore non ha fatto opposizione o
questa è stata rimossa, il creditore deve chiedere la continuazione
dell’esecuzione entro dieci giorni dal momento in cui è legittimato a farlo.
Secondo l’art. 88 cpv. 1 LEF, se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di
un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni (pari al
termine di pagamento dell’art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF) dalla notificazione del
precetto esecutivo il creditore può chiederne la continuazione. Quindi il
sequestro va convalidato chiedendo la prosecuzione dell’esecuzione al più tardi
30 giorni dopo la notifica del precetto esecutivo all’escusso (in tal senso: Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997, n. 23 ad art. 279). Tuttavia, non si
può ovviamente imporre all’escutente di chiedere la prosecuzione
dell’esecuzione prima di sapere se il precetto esecutivo è stato notificato
all’escusso e se è stata interposta opposizione o no. Pertanto, per mantenere
il sequestro, sarà sufficiente, anche se il termine di 30 giorni è già scaduto,
che il creditore chieda la prosecuzione dell’esecuzione nei dieci giorni dalla
notifica della copia del precetto esecutivo a lui destinata. Oltre che logica,
tale soluzione risulta dall’applicazione analogica dell’art. 279 cpv. 2 LEF
(“se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni
dalla relativa notificazione, …”), ritenuto che la comunicazione
dell’opposizione – o il suo difetto – avviene appunto con la notifica
all’escutente della copia del precetto esecutivo a lui destinata.
2.1. Nel
caso di specie, risulta dal timbro apposto sull’esemplare per il creditore del
precetto esecutivo n. __________ che questo è stato intimato a __________ il 18
giugno 2002, con invio semplice. Siffatta data appare del resto credibile,
ritenuto che l’UE di Lugano ha ricevuto il 28 maggio 2002 la comunicazione da
parte dell’autorità italiana dell’avvenuta notifica del precetto esecutivo il
13 maggio 2002 e – a giusto titolo avuto riguardo ai tempi tecnici
riconducibili ad invii postali italiani (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 76) – aspettato la scadenza del termine di
20 giorni assegnato all’escusso in virtù dell’art. 33 cpv. 2 LEF (cfr. modifica
del testo prestampato del PE n. __________ 20 invece di 10 giorni) per
interporre opposizione. Comunque spettava all’escusso (cfr. art. 8 CC), risp.
all’UE di Lugano – che però non contesta la tempestività della domanda di
prosecuzione dell’esecuzione –, dimostrare che __________ ha avuto conoscenza
dell’intimazione del precetto esecutivo prima del 18 giugno 2002 (e addirittura
prima del 10 giugno 2002). Orbene, non lo ha nemmeno allegato. Il fatto poi che
quale data di notifica del PE è stata indicata nella domanda di prosecuzione
dell’esecuzione la data del 13 maggio 2002 non giova al ricorrente, perché si
tratta incontestabilmente della data di notifica del PE all’escusso (cfr. pure
la dicitura della riga seguente quella in questione “in virtù del precetto
esecutivo notificato al coniuge del debitore il”), figurante peraltro sulla
copia del PE destinata al creditore, e non quella della comunicazione di
quest’ultimo atto, visto che solo l’esemplare destinato all’escusso viene
“notificato” nel senso tecnico del termine (cfr. art. 72 LEF da una parte e 76
cpv. 2 LEF dall’altra).
2.2. In
queste condizioni, avendo __________ ricevuto la copia del PE al più presto il
19 giugno 2002, la domanda di prosecuzione dell’esecuzione 20 giugno 2002
appare ampiamente tempestiva ai sensi dell’art. 279 cpv. 3 LEF.
- Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette
Sandoz–Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Non sono date le condizioni
per condannare il ricorrente ad una multa e al pagamento di tasse e spese ai
sensi degli art. 20a cpv. 1 LEF e 16 cpv. 2 LPR, ritenuto che la tesi del
ricorrente è sostenibile in base ad un’interpretazione grammaticale del testo
dell’art. 279 cpv. 3 LEF.
Richiamati
gli art. 17, 20a, 72, 76, 88, 279 LEF, 16 LPR nonché gli art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il
ricorso 5 luglio 2002 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione all'Ufficio
di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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