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Numero d'incarto:
15.2002.159
Data decisione, Autorità:
04.12.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.159
15.2002.169
Lugano
4 dicembre
2002
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 novembre 2002 di
patr. dallo studio legale __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e
meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 30 ottobre 2002 nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse contro
la ricorrente da
richiamata
l'ordinanza presidenziale 11/12 novembre 2002 di concessione dell'effetto
sospensivo (inc. n. 15. 2002.159);
viste le
osservazioni: - 22 novembre 2002 della __________
- 26
novembre 2002 dell'UE di Lugano;
ritenuto in fatto
e
considerando in
diritto
che la
__________ procede con PE n. __________, __________, __________ e __________ dell'UE
di Lugano contro __________ per l'incasso di suoi crediti;
che
l'escussa ha interposto tempestive opposizioni;
che con
quattro decisioni amministrative del 3 giugno 2002 per le esecuzioni n.
__________ (per fr. 801.15), n. __________ (per fr. 800.70), n. __________ (per
fr. 201.75) e n. __________ (per fr. 843'55) la __________ ha rigettato le
opposizioni (decisioni secondo art. 85 LAMal) interposte da __________ ai
precetti esecutivi;
che con
domande 24 ottobre 2002 la creditrice ha chiesto all'UE di Lugano il
proseguimento delle 4 esecuzioni;
che il
30 ottobre 2002 l'UE di Lugano ha emesso i relativi 4 avvisi di pignoramento, i
quali sono state notificati a __________
che con
atto 8 novembre 2002 __________ ha ricorso contro gli avvisi di pignoramento,
rilevando di avere contestato le summenzionate decisioni 3 giugno 2002 e che la
procedura adottata dall'UE viola l'art. 79 cpv. 2 LEF;
che ex
art. 79 LEF se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per
far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella
amministrativa; egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in
forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente
l'opposizione; se la decisione è stata pronunciata in un altro Cantone,
l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di proseguire l'esecuzione,
impartisce al debitore un termine di dieci giorni per opporre eventuali
eccezioni giusta l'art. 81 cpv. 2; se il debitore oppone una tale eccezione, il
creditore può domandare la continuazione dell'esecuzione soltanto dopo che si
sia pronunciato il giudice del rigetto nel foro dell'esecuzione;
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale il termine di dieci giorni va
assegnato al debitore anche per contestare il carattere esecutivo della
decisione (DTF 120 III 120 ss.; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco, n. 43 ad art. 79 LEF);
che in casu
le decisioni amministrative sono state pronunciate da una cassa malati con sede
nel Canton __________;
che il
Tribunale federale ha stabilito che gli assicuratori malattia non sono autorità
federali, anche se decidono fondandosi sul diritto federale e il diritto
federale dichiara esecutiva la relativa decisione, per cui è applicabile la
procedura secondo l'art. 79 cpv. 2 LEF (DTF 128 III 248 cons. 2);
che
secondo il Tribunale Federale se il debitore ha sollevato davanti all'Ufficio
esecuzione un'eccezione formalmente ammissibile ex art. 81 cpv. 2 LEF, è poi
compito del giudice del rigetto nel foro dell'esecuzione su domanda del
creditore di verificare queste eccezioni (DTF 128 III 249 cons. 3 c);
che di
conseguenza i summenzionati quattro avvisi di pignoramento vanno annullati e
all'UE di Lugano va ordinato di assegnare a __________ il termine di cui
all'art. 79 cpv. 2 LEF;
che
sulle spese e sulle ripetibili occorre ricordare che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art.
17 e 79 cpv. 2 LEF
pronuncia:
- Il ricorso 8 novembre 2002 __________, è accolto.
1.1. Gli avvisi di pignoramento 30 ottobre 2002 emessi dall'UE di Lugano
nelle procedure esecutive n. __________, __________, __________ e __________
promosse da __________, contro __________, sono annullati.
1.2. All'Ufficio
esecuzione di Lugano è fatto ordine di procedere nelle esecuzioni menzionate
sub 1.1. all'assegnazione del termine previsto all'art. 79 cpv. 2 LEF.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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