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Numero d'incarto:
15.2004.135
Data decisione, Autorità:
16.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.135
Lugano
16 agosto
2004
FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 27 luglio 2004 di
RI1
contro
l’operato dell’
CO1
nelle diverse
esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
PI1
rappr. da: RA1
__________ rappr. da Cancelleria di __________
viste
le osservazioni
–
29 luglio 2004 di __________;
–
30 luglio 2004 di PI1;
–
3 agosto 2004 del __________;
–
11 agosto 2004 dell'UfficioCO1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di RI1 per l’incasso dei propri crediti.
B. In
data 11 marzo 2003 l’CO1 pignorava diversi trapani e altri utensili, nonché
materiale elettrico di proprietà dell’escusso.
C. Il
22 giugno 2004 l’CO1 dava avvio alla procedura di ritiro forzato degli oggetti
pignorati, non avendo il debitore dato seguito all’ingiunzione 2 giugno 2004,
con la quale veniva fatto ordine di consegnare i beni.
D. Con
ricorso 27 luglio 2004 RI1 insorge contro tale provvedimento sostenendo che gli
oggetti pignorati sarebbero necessari per poter espletare la propria attività
di elettricista
E. Delle
osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura e dell’CO1 si dirà, se
necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli
strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia
per l’esercizio della professione. (cfr. Amonn/ Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 2003, § 23 n. 20 segg., p. 169).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione e
l’autorità cantonale di vigilanza devono accertare d’ufficio le circostanze
determinanti per l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF 113 III 78).
Orbene nel caso di specie risulta dagli atti
che il ricorrente ha dichiarato di svolgere la professione di elettricista in
proprio ( cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento del 13
novembre 2003)
-
Dall’esame
del verbale di pignoramento 11 marzo 2003 risulta inequivocabilmente che i beni
pignorati sono costituiti da utensili e materiale elettrico connessi con
l’attività del debitore. Di conseguenza tali beni devono essere considerati
impignorabili, in quanto necessari all’escusso per il conseguimento del proprio
reddito.
-
Il
ricorso viene quindi accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a e 92 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 27 luglio 2004 di RI1, , è accolto.
-
Di
conseguenza gli oggetti di cui al verbale di pignoramento 11 marzo 2003
dell’CO1 sono dichiarati impignorabili.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: RI1,;
RA1;
__________;
__________;
__________.
Comunicazione
all’CO1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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