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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2005.75
Data decisione, Autorità:
05.07.2005, CEF
Titolo:
ritiro del ricorso
Incarto n.
15.2005.75
Lugano
5 luglio 2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’atto 30 maggio 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 , e meglio contro lo stato di
riparto 10 maggio 2005 allestito nella procedura di pignoramento eseguita in
via rogatoriale per conto dell’Ufficio esecuzione di __________ nei confronti
di
PI 1
relativamente
a diverse PPP del fondo base part. __________;
viste le
osservazioni 3 giugno 2005 dell’Ufficio e lo scritto 9 giugno 2005 della
ricorrente;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con
scritto 12 maggio 2005, RI 1 ha comunicato all’CO 1 di aver ricevuto lo stato
di riparto relativo all’incasso degli affitti dei fondi summenzionati per il
periodo da gennaio a marzo 2005, chiedendo il dettaglio relativo ai costi
condominiali come pure la decisione assembleare o un documento analogo, dal
quale fossero rilevabili i dati concernenti l’attribuzione al fondo di rinnovamento,
e riservandosi di sollevare eventuali osservazioni in relazione al riparto
dell’incasso degli affitti dopo analisi della documentazione richiesta;
che i
documenti richiesti sono stati trasmessi il 23 maggio 2005;
che il 30
maggio 2005, RI 1, accusando ricezione della documentazione richiesta, ha
contestato lo stato di riparto, ritenendo che le spese condominiali e
l’attribuzione al fondo di rinnovamento non rientrassero nelle spese di
gestione corrente, che esse solo, a mente della banca, possono essere pagate
con il provento dell’amministrazione coatta;
che
l’Ufficio ha considerato a giusto titolo tale scritto quale ricorso – tardivo –
contro lo stato di riparto 10 maggio 2005, siccome la banca aveva esplicitamente
contestato questo atto;
che con
scritto 9 giugno 2005, RI 1 ha comunicato a questa Camera di non aver avuto
l’intenzione d’interporre ricorso, la sua corrispondenza con l’Ufficio
perseguendo “semplicemente un intento chiarificatorio”;
che contrariamente
a quanto afferma ora la banca, essa aveva certamente impugnato il provvedimento
dell’ufficio, esprimendo tale sua volontà in modo non equivoco (contestiamo
lo stato di riparto relativo all’incasso affitti ecc.) e debitamente motivando
la sua impugnativa, per cui la sua ultima presa di posizione altro non configura
se non un ritiro del ricorso;
che ne
consegue l’applicabilità dell’art. 24c LPR secondo cui la desistenza del ricorrente
pone fine alla controversia e ha forza di cosa giudicata, di modo che
l’autorità di vigilanza ne dà atto alle parti e stralcia la lite dai ruoli;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 17, 20a; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 30 maggio 2005 di RI 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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