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Numero d'incarto:
16.1995.126
Data decisione, Autorità:
18.07.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00126
Lugano
18 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 2 agosto 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 14 luglio 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 giugno 1995 da
rappr.
da __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 6 giugno 1995
__________, rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra
menzionato notificatogli per il recupero di fr. 880.95 oltre accessori, importo
corrispondente agli interessi di ritardo per mancato pagamento degli acconti
sull’imposta cantonale 1993.
A valere quale titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione l’istante ha prodotto la notifica di
tassazione 29 aprile 1994 regolarmente passata in giudicato (doc. A).
All’udienza del 28 giugno
1995 indetta per il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria
eccependo l'avvenuta compensazione tra le richieste d'acconto sulle quali
l'istante fa decorrere gli interessi di mora, e un suo credito di fr.
17’207.55, corrispondente all’imposta preventiva trattenuta sui redditi 1991 e
1992.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice ha accolto l'istanza ritenendo improponibile l’eccezione di
compensazione sollevata dal convenuto perché contraria all’art. 125 cpv. 3 CO e
perché l’escusso, indipendentemente dal suo credito derivante dalla
restituzione dell'imposta preventiva, era comunque tenuto a pagare gli acconti
di imposta nei termini stabiliti.
-
Con il presente tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 4 agosto 1995
del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
violato disposizioni di diritto materiale, in particolare per aver erroneamente
ritenuto che l’eccezione di compensazione del suo credito per l’imposta
preventiva fosse riferita agli interessi di mora maturati sul mancato pagamento
delle tre richieste di acconto dell'imposta cantonale 1993 anziché con agli
acconti medesimi, che erano quindi da ritenersi non dovuti già a partire dal 1°
gennaio 1993.
Con osservazioni 4
settembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame sulla base di
argomenti di cui si dirà, se necessario, nel seguito.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione
oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l'art. 80 LEF
quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate
alle sentenze esecutive le decisioni delle autorità amministrative riguardanti
obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza
esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF).
L’art. 222 della vLT,
applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 324 cpv. 2 della nuova
LT entrata in vigore il 1° gennaio 1995, sancisce il principio secondo cui le
tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passata in giudicato,
sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.
La decisione di
tassazione 29 aprile 1994 relativa all'imposta cantonale 1993-94, regolarmente
intimata e passata in giudicato, costituisce quindi valido titolo esecutivo.
Accertato il carattere
esecutivo del titolo prodotto dall’istante a sostegno della sua domanda di
rigetto dell’opposizione, va esaminato il ben fondato dell’eccezione di
compensazione sollevata dall’escusso.
-
La facoltà dello __________
di prelevare interessi di ritardo per il pagamento tardivo delle rate d‘imposta
(richieste di acconto) è fondata sull’art. 219 cpv. 1 vLT a tenore del quale le
imposte e le multe devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla loro
scadenza. Se ciò non accade, alla fine del termine decorre un interesse alle
condizioni stabilite dal Dipartimento competente (art. 220 LT). Gli interessi
di ritardo decorrono quindi ex lege dalla scadenza delle rate dovute senza che
sia necessaria la messa in mora del debitore (CCC 22 luglio 1994 in re
__________). Essi nascono con la cosiddetta esigibilità generale dell’imposta,
indipendentemente dalla forza di cosa giudicata dell’imposta nel suo importo
capitale. Per il sussistere del credito che ci occupa basta quindi l’emissione
della notifica di tassazione riferita a un determinato anno e il non avvenuto
pagamento delle richieste di acconto entro i termini. Per la consistenza del
credito deve invece essere determinata la data dell’esigibilità dell’imposta
nonché quella del o dei pagamenti tardivi e il tasso applicato.
-
Nel caso concreto, con
l’istanza di rigetto dell’opposizione l'istante ha prodotto, oltre alla
notifica di tassazione relativa all’imposta cantonale 1993-1994 (doc. A)
regolarmente passata in giudicato, un estratto conto allestito dall’Ufficio
cantonale di esazione (doc. B) dal quale si evince che il convenuto ha fatto fronte
al suo onere fiscale pagando il conguaglio d’imposta, mentre non ha dato
seguito alle tre richieste di acconto per l'imposta cantonale 1993.
-
La riscossione dell’imposta
ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in
misura del 90% circa di quanto dovuto, al netto dell’imposta preventiva, in
base all’ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un
calcolo presuntivo (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la riscossione
delle imposte cantonali dovute per l’anno fiscale 1993). In sostanza, il
Cantone calcola gli anticipi d’imposta già detraendo dal totale presumibile una
somma che corrisponda approssimativamente al credito del contribuente per la
restituzione dell’imposta preventiva; credito generalmente non ancora stabilito
al momento della richiesta degli acconti.
-
Il ricorrente non contesta
la validità della documentazione prodotta a sostegno della domanda di rigetto
dell’opposizione, né la circostanza dell’avvenuta richiesta di acconti sull imposta
cantonale 1993, né il loro mancato pagamento da parte sua, né obietta alcunché
sul tasso e sul calcolo degli stessi. La sua opposizione verte esclusivamente
sul principio della compensabilità al 1° gennaio 1993 degli acconti con il suo
credito dell’imposta preventiva del periodo precedente, ovvero sulla loro
inesigibilità dopo tale data.
Il ricorrente osserva in
particolare che, ricevuta la notifica di tassazione (imposta cantonale 1993)
solo il 29 aprile 1994, gli è stato assegnato un termine scadente il 31 maggio
successivo per pagare il conguaglio d’imposta (totale meno imposta preventiva),
operazione da lui compiuta tempestivamente. Tale operazione tuttavia nulla ha a
che vedere con il mancato pagamento degli acconti scaduti il 31 maggio., il 31luglio,
rispettivamente il 30 settembre 1993.
Il ricorrente - in
sostanza - mette in dubbio la liceità della decisione di esigere il pagamento
di acconti a prescindere dalla preesistenza di un suo maggior credito legato al
diritto di restituzione dell’imposta preventiva. La censura non è di poco conto
e concerne la procedura di rigetto dell’opposizione poichè non v’è dubbio sul
fatto che la compensazione è una delle forme di estinzione di un debito (art.
81 cpv. 1 LEF e 120 CO).
Sennonchè la legge non indica quando il credito del contribuente al ricupero
dell’IP deve considerarsi scaduto, ossia esigibile: non in particolare - come
sostiene il ricorrente - l’art. 29 della Legge federale sull’imposta
preventiva, o altre norme federali. Per contro, è fuori discussione che nel
nostro Cantone il diritto al rimborso e l’entità dello stesso, di regola, sono
oggetto di istanza presentata con la dichiarazione d’imposta (art. 4 del Reg.
cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’IP: 10.2.6.1) che dev’essere
decisa dall’autorità fiscale, decisione che può essere oggetto di reclamo al
pari della notifica d’imposta.
Sul modo di rimborso la legge federale stabilisce che i Cantoni, di regola, lo
effettuano mediante computo sulle imposte cantonali o comunali (art. 31 cpv.
1): in altre parole è ammesso il principio della compensazione, lasciando ai
Cantoni di regolare i modi di attuazione.
A dipendenza di questa normativa il credito del contribuente non si può
considerare esigibile già al momento della presentazione dell’istanza, ma al
momento della decisione che, nel caso concreto, è stata resa nota
dall’interessato - per quanto risulti dall’incarto - soltanto con la richiesta
del conguaglio d’imposta (doc. 2), ossia sicuramente dopo la scadenza di pagamento
degli acconti di cui all’art. 3 del citato Decreto esecutivo (RU 92,
379).
Nel concreto, giacchè il credito che il contribuente oppone in compensazi0one
agli anticipi d’imposta, non era esigibile nelle date di scadenza degli
anticipi, la compensazione non era operabile (Guhl, Das Schweizerische Obligationenerecht,
ed. 6, p. 265).
D’altra parte, dev’essere rilevato come l’escusso non pretenda nemmeno di aver
formalmente opposto la compensazione a quei crediti: affinchè essa possa
operarsi è infatti necessario che il debitore formuli la sua pretesa nel senso
di una dichiarazione unilaterale a comprova dell’esercizio di un diritto
costitutivo (Guhl, op.cit., p. 263).
- Per questi motivi, ancorché
diversamente esposti da quanto fatto dal primo giudice, il ricorso per
cassazione non può essere accolto; tassa di giustizia, spese e ripetibili
seguono la soccombenza.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 2
agosto 1995 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 60.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a
suo carico con l’obbligo di rifondere allo __________ l’importo di fr. 100.-
a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Carona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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