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Numero d'incarto:
16.1995.142
Data decisione, Autorità:
13.02.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00142
Lugano
13 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 11 settembre 1995 presentato da
__________ patr. dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 29 agosto 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 13 gennaio 1995
nei confronti di
__________ patr. dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda respinta dal
primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 13 gennaio 1995
__________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dalla sua ex datrice di lavoro, la ditta __________, al PE sopra menzionato
notificatole per il recupero di fr. 2’182.75.
Quale titolo esecutivo
l’istante ha prodotto la sentenza 5 luglio 1994 della Seconda Camera civile del
Tribunale di appello con la quale la convenuta è stata condannata a versargli
l’importo di fr. 4’112.60 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 1993 a saldo
delle sue pretese salariali, ossia:
- come tredicesima mensilità pro rata temporis dal 1.1. al 30.9.1993
fr. 2’711.80
- come salario e tredicesima pro rata per il successivo mese di ottobre,
dedotto quanto percepito dall’AD fr. 1’400.80
L’importo posto in
esecuzione, pari a fr. 2’182.745, corrisponde all’importo riconosciuto dalla
seconda istanza (fr. 4’112.60), dedotti gli oneri sociali (fr. 304.70) che la
convenuta si è impegnata a versare direttamente agli istituti sociali
interessati (doc. 4) e le ripetibili riconosciute alla convenuta con la
sentenza citata per complessivi fr. 1’500.-, nonchè l’importo di fr. 125.15
versato dalla convenuta il 25 ottobre 1994.
All’udienza di
contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo
l’estinzione del debito per avvenuto pagamento.
-
Con il querelato giudizio
il segretario assessore ha respinto l’istanza ritenendo comprovata l’eccezione
di estinzione del debito sollevata dalla convenuta.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato
il diritto materiale ritenendo comprovata da parte della convenuta l’eccezione
di estinzione del debito.
Con osservazioni 12 ottobre
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid.
3, 119 Ia 117 consid. a).
- Nella procedura di rigetto
definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di
causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.).
Questo esame tende ad
accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione
prodotta, il suo carattere esecutivo, ciò che comprende la verifica della
regolarità e autenticità della forma del titolo, la regolarità della sua
intimazione e la sua forza di cosa giudicata.
Nella concreta
fattispecie, la sentenza 5 luglio 1994 della Seconda Camera civile del
Tribunale d’appello, prodotta
dall’istante a sostegno
della sua domanda di rigetto definitivo dell’opposizione, costituisce un valido
titolo esecutivo.
- Secondo l’art. 81 cpv. 1
LEF di fronte ad un titolo esecutivo l’opposizione deve essere rigettata a meno
che l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la
sentenza. L’eccezione di estinzione del debito non deve essere semplicemente
resa verosimile, ma deve essere provata con documenti (Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 143).
La conclusione del primo
giudice secondo la quale la convenuta avrebbe fornito la prova di aver estinto
il suo debito nei confronti dell’istante non può essere censurata poichè
conforme alle risultanze istruttorie.
Infatti, dalla
documentazione agli atti, in particolare dai doc. 6 e 7 si evince che la ditta
__________ ha versato all’istante l’importo di fr. 2’216.20 il 30 dicembre 1993
e fr. 125.15 in data 25 ottobre 1994, per un totale di fr. 2’341.35.
Ora, ded ucendo
dall’importo riconosciuto all’istante con sentenza 5 luglio 1994 (fr. 4’112.60)
l’ulteriore somma di fr. 304.70, corrispondente agli oneri sociali, e
considerando l’avvenuta compensazione con il credito della convenuta a titolo
di ripetibili di fr. 1’500.-, si deve concludere che la convenuta ha provato
di aver effettivamente soluto il suo debito nei confronti dell’istante,
compresi gli interessi di mora riconosciuti a favore di quest’ultimo.
- In questa sede, il ricorrente
non sostiene che controparte avrebbe omesso il versamento litigioso, ma
incentra la sua censura sul fatto che comunque esso sarebbe avvenuto prima
dell’emanazione della sentenza da parte della Seconda Camera civile. In tal
modo il ricorso finisce per costituire abuso di diritto.
L’abuso di diritto,
rilevabile d’ufficio in ogni stadio della proce-dura (Cometta, Il
rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep
1989 p. 335), si realizza nel caso concreto nel fatto che l’istante persista
nell’evocare il significato letterale dell’art. 81 cpv. 1 LEF, che
effettivamente contempla nelle eccezioni proponibili dall’escusso quella del
pagamento dopo l’emanazione del titolo esecutivo, nonostante abbia percepito
l’importo litigioso prima ancora di dare avvio alla procedura esecutiva.
Infatti, nella sentenza
pretorile 25 aprile 1994, su questo punto confermata dalla seconda istanza, il
riconoscimento all’istante dell’importo di fr. 2’711.80 a titolo di tredicesima
mensilità era subordinato al fatto - incerto- che il pagamento non fosse nel
frattempo intervenuto (cfr. considerando n.8).
- Tardiva, in quanto proposta
per la prima volta in sede ricorsuale, è pure la censura secondo la quale non
vi sarebbe la prova che il versamento litigioso, operato dalla convenuta
mediante bonifico bancario del 30 dicembre 1993, si riferirebbe alla
tredicesima.
Ne discende che il
giudizio impugnato, nel quale non è ravvisabile il titolo di cassazione
invocato dall’insorgente, deve essere confermato.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
11 settembre 1995 ____________________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a
suo carico con l’obbligo di rifondere alla __________ l’importo di fr. 300.- a
titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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