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Numero d'incarto:
16.1995.145
Data decisione, Autorità:
16.07.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00145
Lugano
16 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 settembre 1995 presentato da
__________ patr. dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 4 luglio 1995 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura inappellabile promossa
con istanza 18 settembre 1992 nei
confronti di
__________ patr. dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’710.- oltre accessori nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice
limitatamente all’importo di fr. 1’835.- oltre interessi del 5% dal 7 aprile
1992;
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
- Nel mese di dicembre 1990
la signora __________ si è sottoposta ad un intervento chirurgico presso la
__________. Scopo dell’intervento, eseguito dal dott. med. __________,
specialista FMH in __________ e __________, era quello di correggere un
inestetismo al seno sinistro provocato da un precedente intervento di tumerectomia
(doc. B). Per le proprie prestazioni professionali, limitatamente a quelle
relative all’intervento al seno avendo la signora __________ contemporaneamente
subito un intervento all’addome regolarmente pagato, il dott. med. __________
ha emesso il 21 dicembre 1990 una nota d’onorario di fr. 3’710.-, importo per
l’incasso del quale egli ha promosso nei confronti di __________ un’azione
giudiziaria in data 18 settembre 1992.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere all’istante sia in
considerazione del suo operato, negligente se si tien conto del risultato
insoddisfacente dell’intervento dal punto di vista estetico, sia in
considerazione delle garanzie fornite dall’istante medesimo in merito alla
copertura totale dei costi dell’intervento da parte della sua cassa malati. Per
quanto attiene al quantum della pretesa, essa ha contestato l’applicazione da
parte dell’istante del tariffario medico __________ anzichè di quello ticinese.
La convenuta ha fatto valere in via riconvenzionale una propria pretesa di fr.
3’740.-, di cui fr. 2’000.- a titolo di risarcimento danni e fr. 1’740.- per
l’onorario dell’anestesista limitatamente all’intervento al seno.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice - basandosi sulla perizia giudiziaria - ha escluso un errore
o una negligenza a carico del medico nell’esecuzione dell’intervento
controverso. Egli ha nondimeno ridotto l’onorario fatturato dall’istante non
avendo quest’ultimo provato l’applicabilità allo stesso del tariffario
__________ anzichè quello ticinese. Il giudice di prime cure, riconoscendo
all’istante l’onorario calcolato dalla Commissione Blu interpellata dalla convenuta,
ha quindi accolto l’istanza limitatamente a fr. 1’835.-. Nel contempo ha
respinto la domanda di risarcimemto danni formulata in via riconvezionale dalla
convenuta.
-
Con il presente tempestivo
gravame il dott.med. __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento con il conseguente integrale accoglimento della sua
istanza. Il ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327
lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente ritenuto applicabile
alla sua prestazione il tariffario ticinese nonostante l’intervento chirurgico
sia avvenuto nel Cantone __________, come da scelta della convenuta, e
nonostante quest’ultima abbia accettato l’applicazione del tariffario
__________ per la fatturazione delle spese sanitarie relative all’intervento
all’addome. A mente del ricorrente, con la contestazione oggetto della presente
vertenza la convenuta commette un chiaro abuso di diritto che il primo giudice
avrebbe dovuto sanzionare con l’integrale accoglimento della sua istanza.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella concreta
fattispecie è unicamente la questione di sapere se l’onorario del medico debba
essere calcolato in funzione del tariffario per pazienti in camera semi privata
in vigore nel Cantone __________, come da questi sostenuto, oppure secondo il
tariffario ticinese come deciso dal primo giudice.
Pacifico il carattere oneroso
della prestazione dell’istante.
Trattandosi di prestazioni
di cura medica, è implicito - e ammesso dalla stessa convenuta - che l’onorario
deve essere calcolato sulla base delle tariffe di categoria.
In caso di controversia
sul quantum della mercede, spetta al mandatario l’onere della prova circa gli
elementi di calcolo della stessa e la loro accettazione da parte del mandante o
quantomeno la loro adeguatezza (Fellmann, Commentario bernese, 1992, n.
439 ad art. 394 CO).
Nel caso concreto, incombeva
quindi all’istante la prova dell’applicabilità del tariffario medico __________
al suo onorario, prova che questi non ha fornito. Infatti, la sua tesi secondo
la quale sarebbe applicabile questo tariffario avendo la convenuta scelto di
essere operata nel Cantone __________, non può essere condivisa poichè non
trova alcun riscontro nelle emergenze processuali. Altrettanto dicasi del
riferimento a una prassi generale seguita a livello svizzero e in virtù della
quale l’onorario del medico deve essere calcolato sulla base del tariffario in
vigore nel Cantone in cui egli esegue l’intervento, prassi peraltro smentita
dal parere della Commissione blu (il cui scopo è quello di esaminare
all'interno dell'Ordine dei medici del Cantone Ticino le divergenze insorte tra
medici e pazienti: art. 20 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino)
secondo la quale sarebbe applicabile il tariffario dell’Ordine dei medici del
Cantone Ticino (doc. D).
Nulla giova, a comprova
dell’applicabilità del tariffario, la mancata contestazione da parte della
convenuta dell’applicazione di questo stesso tariffario per la fatturazione
delle spese sanitarie relative all’intervento al seno e per quella
dell’onorario dell’istante per l’intervento all’addome. Dalla mancata contestazione
di queste poste non si può, come lo pretende l’insorgente, dedurre un
comportamento contrario alle regole della buona fede da parte della convenuta
per il fatto di essersi opposta al pagamento di una nota d’onorario per un
intervento a suo dire mal riuscito.
A proposito di questo
generico richiamo alle regole della buona fede e dell’abuso di diritto (art. 2
CC), va rilevato che colui che si avvale di tale normativa - pur ammettendo che
la stessa va applicata d’ufficio - deve addurre in modo convincente le
circostanze che permetterebbero al giudice di applicarla (Tuor/Schnyder/Schmid,
Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, 1995, p. 55 e 56; Riemer,
Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 1987, p. 92,
n.44).
Nella fattispecie,
l’istante non ha fornito elementi sufficienti dai quali dedurre il preteso
abuso di diritto della convenuta: né risulta se per l’operazione all’addome
l’applicazione delle due diverse tariffe comporterebbe un diverso risultato, né
è stato accertato il modo di calcolo di quella seconda nota, dal momento che
l’argomento in esame è stato proposto dall’istante soltanto con le conclusioni
di causa.
- Non avendo l’istante
provato l’applicabilità del tariffario __________ alle sue prestazioni
professionali, spetta al giudice valutare le stesse riferendosi alla mercede
usualmente dovuta (Fellmann, op. cit., n. 396 ad art. 394 CO). A tal
fine egli può riferirsi alle tariffe elaborate da associazioni professionali le
quali, pur non avendo carattere prettamente vincolante, sono comunque
l’espressione di un uso (Fellmann, op. cit., n. 417 ad art. 394 CO; cfr.
per analogia l’art. 414 CO Fellmann, op. cit., n. 400 ad art. 394 CO).
Decisivo per l’esito del
ricorso in esame appare così il fatto che il primo giudice ha stabilito
l’onorario del medico sulla base di elementi probatori che egli ha competenza
di valutare secondo il suo libero apprezzamento (art. 90 CPC). Il giudizio
impugnato non può pertanto essere considerato arbitrario e non v’è motivo
perché debba essere annullato.
D’altra parte, sul tema della tariffa applicabile, il primo giudice non ha
avuto a disposizione nessun altro elemento di verifica, tenuto conto che le
informazioni fornite dal presidente dell’Ordine di medici __________ non sono
di nessun aiuto nel caso concreto (comunicazione 20.12.1993 del dott.
____________________.
- Alla controparte che non ha
formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa
sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
13 settembre 1995 __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.--, in parte già
anticipate dal ricorrente restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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