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Numero d'incarto:
16.1995.165
Data decisione, Autorità:
14.11.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00165
Lugano
14 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 30 ottobre 1995 presentato da
contro
la
sentenza 23 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto
di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 30 agosto 1995
da
entrambi
patr. __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 30 agosto
1995 __________ e ____________________ hanno chiesto il rigetto in via
provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificato-gli
per il recupero di fr. 5’670.10, importo corrispondente al saldo delle pigioni
e delle spese accessorie derivanti dal contratto di locazione sottoscritto
dalle parti in data 9 marzo 1994 e rimaste insolute per il periodo da aprile
1994 al 31 marzo 1995;
che all’udienza di
contraddittorio il convenuto non è comparso;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto il 9 marzo
1994 dal convenuto unitamente a __________, ha accolto l’istanza;
che con scritto 30 ottobre
1995 __________ chiede il riesame della sentenza di prime cure osservando di
non aver potuto partecipare al contraddittorio poichè assente all’estero;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le
domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si
fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è
nullo;
che nella concreta
fattispecie lo scritto 30 ottobre 1995 di __________, con il quale si limita a
chiedere il riesame della sentenza pretorile non adempie ai requisiti sopra
menzionati, né permette di individuare motivi di cassazione riferibili all’art.
327 CPC donde la nullità del ricorso (art. 329 cpv. 3 CPC);
che in ogni caso anche nel
merito il ricorso si rileverebbe infondato nella misura in cui il ricorrente
sembra eccepire di non essere il solo debitore della pretesa posta in
esecuzione stante la sottoscrizione del contratto di locazione unitamente a
che infatti, come risulta
dal contratto, __________ e __________ si sono impegnati a rispondere
solidalmente per ogni e qualsiasi obbligazione derivante dal medesimo, con
particolare riferimento al pagamento della pigione e delle spese accessorie;
che con la sottoscrizione
di quest’impegno essi si sono obbligati nei confronti dei creditori a
rispondere singolarmente per l’intero ammontare del debito (art. 143 cpv. 1
CO), ragione per la quale il creditore può, a sua scelta, procedere nei
confronti di un solo debitore (art. 144 cpv. 1 CO), ferma restando la
possibilità per quest’ultimo di rivalersi nei confronti del condebitore per la
sua parte;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anhe alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art, 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 30
ottobre 1995 __________ è nullo.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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