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Numero d'incarto:
16.1995.17
Data decisione, Autorità:
08.06.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00017
Lugano
8 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 gennaio 1995 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 12 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti dipendente da istanza 20 ottobre 1994
promossa da
con
la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’
escussa al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
In data 24 marzo 1986 la ditta __________ e la ditta __________ hanno
sottoscritto due contratti aventi per oggetto l’uno il noleggio di 12
distributori d’asciugamani ad opera della __________ e il relativo abbonamento
di manutenzione (doc. C), l’altro il noleggio di 12 distributori di sapone
(doc. S).
Con
istanza 20 ottobre 1994 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato
notificatole per il recupero di fr. 5’589.10 oltre accessori, importo
corrispondente
alle
rate di noleggio scadute e al prezzo di acquisto di rotoli di asciugamano
e di dosi di sapone supplementari.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la documentazione
agli atti costituisce valido riconoscimento di debito, ha accolto l’istanza.
- Con
il presente gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto
23 gennaio 1995 del presidente di questa Camera, la __________ è insorta contro
il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. La ricorrente, basandosi sul
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo
giudice di aver erroneamente valutato la documentazione allegata all’istanza
non avvedendosi del fatto che debitrice dell’importo posto in esecuzione non è
la __________ bensì la ditta __________.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
- Per
quanto attiene alla tempestività del gravame, che deve essere proposto entro 10
giorni dal ricevimento della decisione contestata (art. 388 cpv. 3 CPC),
occorre rilevare che la decorrenza del termine soggiace alle norme previste dal
diritto federale. In virtù dei combinati disposti di cui agli art. 56 e 57
della legge cantonale di attuazione della LEF il termine per impugnare una
sentenza prolata nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto
dell’opposizione è sospeso durante le ferie esecutive (art. 56 cifra 3 LEF) e
se questo viene a scadere durante le ferie sarà prorogato sino al terzo giorno
dopo la fine delle medesime (art. 63 LEF).
Nel
caso concreto ritenuto che la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente
durante le ferie esecutive natalizie (21 dicembre 1994), il ricorso per
cassazione spedito l’11 gennaio 1995 è tempestivo.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.
In
quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari,
ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non
soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare
una determinata somma di denaro ad una determinata persona, essenziale è in
ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione
risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro
riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338;DTF
106 III 99, 114 III 71;Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/ Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 1993, pag. 151-152).
Sebbene
non debba necessariamente essere quantificato, il debito riconosciuto deve
essere agevolmente determinabile.
Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed
in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il
debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344,
1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchau/Caprez,
op. cit., § 20).
Nella
concreta fattispecie il primo giudice avrebbe dovuto avvedersi del fatto che
non vi è identità tra la parte che ha sottoscritto i contratti di noleggio e
abbonamento
prodotti
a valere quale riconoscimento di debito, ossia la ditta __________ alla quale
sono pure intestate tutte le fatture agli atti, e l’escussa __________.
Ne
discende pertanto che il giudizio impugnato che ha erroneamente concluso
all’esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato
essendo il frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa,
concernente la legittimazione passiva dell’escussa.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 337 segg. CPC, per le spesa l’art. 147 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I.
Il ricorso per cassazione 10 gennaio 1995 della __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 dicembre 1994 del Segretario assessore della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud è annullata e sostituita dalla
seguente pronuncia:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 140.- e le spese da anticiparsi
dall’istante rimangono a suo carico.
II.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- sono poste a
carico della __________ la quale rifonderà alla __________ fr. 250.- a titolo
di ripetibili di questa sede.
III.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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