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Numero d'incarto:
16.1995.177
Data decisione, Autorità:
23.07.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00177
Lugano
23 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 novembre 1995 presentato da
arch.
__________ patr. __________
contro
la
sentenza 31 ottobre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 27 settembre 1995 nei confronti
di
patr.
con
la quale l’istante ha chiesto l’annullamento dell’esecuzione no. __________dell’UEF
di Locarno promossa nei suoi confronti dalla convenuta, domanda respinta dal
primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con rogito 2 giugno
1987 del notaio __________ la __________ ha acquistato dall’arch. __________ la
quota di PPP __________ del fondo base no. __________ __________, gravata di
un’ipoteca legale a favore del Comune di __________ a garanzia di contributi di
canalizzazione per un importo di fr. 4’462.65, importo anticipato
dall’acquirente e per la restituzione del quale ella ha promosso il 31 marzo
1993 un’azione giudiziaria nei confronti del venditore;
che con sentenza 24 maggio
1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, in accoglimento
dell’istanza della __________, ha condannato l’arch. __________ al pagamento di
fr. 4’462.65, rigettando definitivamente per tale importo l’opposizione da
questi interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;
che sulla base di questa
decisione, passata in giudicato, la __________ ha chiesto il proseguimento della
procedura esecutiva d’incasso del suo credito sino all’avviso di pignoramento
(esecuzione no. __________, doc. A);
che con istanza 27
settembre 1995 l’arch. __________ ha chiesto l’annullamento della procedura
esecutiva sulla base dell’art. 85 LEF invocando l’estinzione del credito di
controparte per avvenuta compensazione con un suo credito di fr. 4’809.-;
che la __________ è
opposta all’istanza contestando l’avvenuta compensazione essendo il credito
fatto valere dall’istante controverso, quindi non soggetto a compensazione;
che con il querelato
giudizio il pretore ha respinto l’istanza non ritenendo comprovata l’eccezione
di estinzione del debito sollevata dall’istante;
che con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16
novembre 1995 del presidente di questa Camera, l’arch. __________ è insorto
contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo
di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per
non aver ammesso l’avvenuta compensazione con il credito oggetto della
procedura esecutiva; dal punto di vista formale rimprovera al pretore di non
avere applicato l’art. 372 CPC;
che con osservazioni 4
dicembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;
che secondo l’art. 85 LEF
se il debitore prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi
interessi e con le spese è stato estinto, egli può sempre ottenere dal giudice
l’annullamento dell’esecuzione;
che nel caso di specie
l’escusso solleva l’eccezione di estinzione del debito per avvenuta
compensazione con un suo credito oggetto dell’atto di cessione del 18 luglio
1995 (doc. B) con il quale la ditta __________, __________ gli ha ceduto un
credito di fr. 4’809.- che vantava nei confronti della __________ per
prestazioni professionali inerenti la costruzione di posteggi sulla particella
no. __________ __________
che la compensazione è una
modalità di estinzione del debito e può, se documentata mediante documenti,
legittimare l’annulla-mento dell’esecuzione (Brügger, SchKG Schweizerische
Gerichtpraxis 1946-1984, N. 23 ad art. 85) a condizione che sia provata
mediante documenti, non bastando la sua verosimiglianza;
che spetta al debitore
provare, mediante documenti, di essere al beneficio di un credito esigibile
contro il procedente e di aver manifestato a quest’ultimo la sua intenzione di
effettuare la compensazione (art. 123 cpv. 1 CO; JdT 1965 II 125);
che in ogni caso, se ai
fini dell’eccezione di estinzione del debito il debitore fa valere la
compensazione e il creditore contesta il credito di controparte, la domanda di
annullamento deve essere respinta ( Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und
Konkurs nach schweizerischen Recht, Band I 1984, § 22 Rz 3);
che contrariamente a
quanto ritenuto dall’istante la documentazione versata all’incarto non è atta a
dimostrare l’estinzione del credito di controparte per il mezzo della
compensazione;
che il credito vantato dall’istante poggia sua una perizia giudiziaria, fatta
allestire dal giudice nell’ambito della causa di merito per stabilire l’operato
dello studio __________ e __________;
che, a prescindere dalla successiva cessione del credito, quella perizia non
solo non è servita al pretore che non ha accolto gli argomenti dell’istante per
altri motivi, ma risulta essere stata oggetto di vivace controversia fino alla
fine di quel processo (cfr. allegato conclusionale di __________ del 10.3.1995,
punto 5);
che quindi, non avendo
l’istante fornito la prova liquida dell’estinzione del suo debito per
compensazione, egli non può prevalersi dell’annullamento dell’esecuzione ai
sensi dell’art. 85 LEF;
che il richiamo all’art.
372 CPC secondo il quale il pretore avrebbe dovuto rinviare le parti alla
procedura accelerata, è errato poichè tale norma è limitata alla procedura di
Camera di consiglio, mentre le istanze proposte in virtù dell’art. 85 LEF sono
rette dagli art. 385 segg. CPC (cfr. art. 387 CPC);
che il ricorso, nel quale
non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato, deve quindi essere
respinto,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
14 novembre 1995 dell’arch. __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 250.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a
suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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