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Numero d'incarto:
16.1995.184
Data decisione, Autorità:
20.02.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00184
Lugano
20 febbraio 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 novembre 1995 presentato da
contro
la
sentenza 10 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa
a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 novembre 1994
da
rappr.
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal
primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 25
settembre 1995 lo __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta
da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 50.-
oltre accessori, importo corrispondente alle spese di giustizia poste a suo
carico con decreto 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 6, regolarmente passata in giudicato;
che all’udienza di
contraddittorio nessuno è comparso; la risposta scritta 3 novembre 1995 della
convenuta non può supplire alla sua assenza, e non può pertanto essere
considerata ai fini del giudizio, non prevedendo la procedura sommaria di
rigetto dell’opposizione lo scambio d’allegati scritti (Cocchi/Trezzini,
CPC, annotato n. 11 ad art. 387);
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza considerando quale valido titolo
esecutivo il decreto 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 6;
che con il presente
tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere a) e g) dell’art. 327 CPC;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che la censura attinente
alla ventilata violazione dell’art. 327 lett. a CPC secondo il quale sono
impugnabili mediante ricorso per cassazione le decisioni che emanano da un
giudice incompe-tente, non merita di essere approfondita sia perché la
ricorrente non specifica il motivo dell’incompetenza, sia perché la censura si
rileva di primo acchito infondata;
che nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame tende ad
accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione
prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni
opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che determinante ai fini
della concessione del rigetto definitivo dell’opposizione è che vi sia identità
tra il credito posto in esecuzione e quello menzionato nella sentenza (Panchaud/
Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 108, p. 260);
che nella concreta
fattispecie il decreto pretorile 11 gennaio 1995, prodotto a valere quale
titolo esecutivo, non menziona l’importo posto in esecuzione, infatti il
punto 2 del dispositivo indica unicamente l’ammontare della tassa di giustizia
(fr. 450.-) mentre non viene indicato l’ammontare delle spese addebitate alla
ricorrente e tantomeno vengono forniti i parametri per il calcolo delle
stesse;
che quindi, la decisione
11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6 costituisce
titolo esecutivo
unicamente per l’importo ivi
menzionato di fr. 450.- (tassa di giustizia) ma non per le spese di giustizia,
il cui ammontare, figura unicamente in un conteggio allestito separatamente
dalla Pretura verosimilmente solo il 25 settembre 1995;
che la sentenza del
giudice di pace, che a torto ha concesso il rigetto definitivo dell’opposizione
per l’importo di fr. 50.-, deve pertanto essere annullata essendo il frutto di
un’errata valutazione delle prove e di un'errata applicazione del diritto
materiale, titolo di cassazione previsto dall’art. 327 lett. g CPC;
che
la particolarità della lite esime questo giudice dal prelievo di spese e tassa
di giustizia, mentre alla ricorrente, ancorché non assistita da un
patrocinatore, va riconosciuta un'indennità per l'onere del ricorso.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 20 novembre 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
10 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e
sostituita dalla seguente pronuncia:
-
L’istanza è
respinta.
-
La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 50.-, da anticipare
dall’istante, rimangono a suo carico.
II. Non si prelevano
spese né tassa di giustizia. Lo __________ rifonderà a __________ l’importo di
fr. 50.- quale di indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Carona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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