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Numero d'incarto:
16.1995.34
Data decisione, Autorità:
23.02.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00034
Lugano
23 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Spartaco
Chiesa, presidente,
Bruno
Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1994 presentato dal
contro
la
sentenza 13 settembre 1993 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona
promossa con istanza 28 maggio 1993 da
(rappr.
da __________)
con
la quale si chiedeva il rigetto dell’opposizione interposta dal Comune di
Bellinzona al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona nonchè la sua condanna
al pagamento di fr. 500.-- oltre accessori, domande parzialmente accolte dal
primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
-
che con istanza 28 maggio 1993 il __________ ha
convenuto in giudizio il Comune di _________ al fine di ottenere il rigetto
definitivo dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato
notificatogli per il recupero di fr 500.-;
-
che con sentenza 13 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo di
Bellinzona ha parzialmente accolto l’istanza, ossia limitatamente all’importo
di fr. 350.-;
che con atto ricorsuale 23 settembre 1994 il Comune di __________ ha
impugnato la decisione del giudice di pace chiedendone l’annullamento sulla
base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente
rimprovera al primo giudice la manifesta violazione di diverse norme
procedurali e l’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie;
che con scritto 4 novembre 1994, trasmesso a questa Camera dalla Giudicatura
di pace del circolo di Bellinzona l’8 novembre 1994, il signor __________,
rappresentante dell’istante sulla base della procura 15 gennaio 1993, ha
dichiarato di ritirare l’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata il 28
maggio 1993;
- che questo atto processuale è tuttora proponibile poichè
la decisione impugnata ha forza di cosa giudicata limitata
(Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, p. 362 segg.);
-
che pertanto l’intero procedimento scaturito dall’
istanza 28 maggio 1994 è divenuto inutile;
-
che di conseguenza il ricorso in esame dev’ essere
stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto (art. 352 CPC);
-
che
nella concreta fattispecie la desistenza della parte istante equivale a
soccombenza della medesima in entrambe le sedi, onde devono esserle addebitate
tutte le spese, le tasse di giustizia e le ripetibili richieste;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 23 settembre 1994 del Comune di __________, così come la
causa inc. no. 243-1993 della giudicatura di pace di Bellinzona, sono
stralciati dai ruoli.
-
Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-,
sono
poste a carico del __________ che rifonderà al Comune di _________ la somma di
fr. 200.- a titolo di ripetibili di entrambe le sedi giudiziarie.
- Intimazione a:
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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