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Numero d'incarto:
16.1995.50
Data decisione, Autorità:
07.03.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00050
Lugano
7 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Spartaco
Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e
Enrico
Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il “ricorso” 23 febbraio 1995 presentato da
contro
la
sentenza 3 febbraio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4 nella
causa in materia di contratto di locazione promossa con istanza 4 novembre 1994
da
rappr.
dall’avv. dott. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’756.85 oltre accessori, pretesa in
seguito ridotta a fr. 2’709. 65 e così accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
-
che
in data 4 novembre 1994 __________, proprietaria dell‘appartamento sito in
__________ a __________ ed occupato da __________ dal 1° novembre 1986 sino al
31 dicembre 1993 sulla base di un contratto di locazione sottoscritto dalle
parti il 22 ottobre 1986, ha convenuto in giudizio quest’ultimo al fine di
ottenere il pagamento di fr. 2’756.85 a saldo della pigione relativa al mese di
dicembre 1993 e quale partecipazione alle spese sostenute dalla locataria per
il ripristino dell’ente locato; l’importo litigioso è stato ridotto pendente
causa a fr. 2’709.65 a seguito dello svincolo a favore della locataria della
cauzione a suo tempo versata dal conduttore;
-
che
il 14 dicembre 1994 __________ ha a sua volta convenuto in giudizio __________
per ottenere la restituzione della cauzione versata a titolo di garanzia
contestando di aver cagionato dei danni all’ente locato avendolo restituito
nello stesso stato in cui si trovava all’inizio della locazione;
che previa congiunzione delle due cause il Pretore, con sentenza 3 febbraio
1995 ha integralmente accolto le pretese di __________ in considerazione del
fatto che questa ha comprovato l’esistenza di danni all’ente locato cagionati
da __________ il quale, dal canto suo, non ha invece fornito prova alcuna che
questi già esistevano all’inizio della locazione;
-
che
con scritto 23 febbraio 1995 __________ interpone ricorso contro il giudizio
pretorile polemizzando sul modo di operare del primo giudice che avrebbe
assunto nei suoi confronti un atteggiamento diverso rispetto a quello riservato
alla controparte in quanto patrocinata da un legale;
-
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 lett. e CPC il ricorso deve contenere,
pena
la nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali esso si fonda e
specificare il titolo di cassazione invocato;
-
che
il menzionato scritto, con il quale __________ lamenta in sostanza una
disparità di trattamento rispetto alla controparte, non adempie ai requisiti
sopra indicati non essendo possibile desumere dal suo contenuto alcun motivo di
cassazione;
che a titolo abbondanziale va comunque rilevato che contrariamente alle
preoccupazioni del “ricorrente”, nel proprio giudizio il primo giudice ha
correttamente tenuto conto delle argomentazioni e contestazioni sollevate da
entrambe le parti concludendo inevitabilmente alla soccombenza di __________
per il fatto che questi non ha fornito la minima prova del suo dire, ossia del
fatto che i difetti riscontrati dal perito comunale al momento della riconsegna
dell’appartamento già esistevano all’inizio della locazione;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse
né spese di giustizia
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
L’atto
ricorsuale 23 febbraio 1995 __________ è nullo.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto Lugano, sezione 4
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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