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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.67
Data decisione, Autorità:
05.04.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00067
Lugano
5 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Spartaco
Chiesa, presidente
Bruno
Cocchi e Claudio Zali (in sostituzione del giudice Enrico Giani, astenutosi)
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il “ricorso” (Einspruch) 17 marzo 1995 presentato da
Contro
la
sentenza 9 marzo 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 19 luglio 1994 da
rappr.
dall’__________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dall’escussa al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal
primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 19 luglio 1994 lo __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatole per il recupero di fr. 1’404.10 oltre accessori, importo
corrispondente alla quota parte dell’imposta cantonale 1987 e 1988 da lei
dovuta nella sua qualità di coniuge ai sensi dell’art. 10 della vecchia LT
abrogata con l’entrata in vigore della nuova LT in data 1° gennaio 1995;
che quale titolo esecutivo il procedente ha prodotto la decisione di riparto
dell’imposta cantonale notificata il 18 novembre 1993 e regolarmente cresciuta
in giudicato;
che all’udienza del 31 gennaio 1995 l’escussa ha mantenuto l’opposizione
sostenendo di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione in quanto
notificata al domicilio del marito dal quale ella vive separata di fatto dal
1988;
-
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza di rigetto
dell’opposizione non ritenendo fondata l’eccezione di mancata ricezione della
decisione sollevata dall’escussa in sede di contraddittorio;
-
che
con lettera 17 marzo 1995 (sottoscritta anche dal marito) __________ formula
una domanda di concessione di effetto sospensivo giustificando la stessa con il
fatto che è pendente dinanzi alla II Camera civile del Tribunale d’appello un
appello da lei inoltrato unitamente al marito in data 19 maggio 1994 e avente
per oggetto un’azione di risarcimento danni il cui esito, a suo dire, avrebbe
delle conseguenze sulla procedura che ci occupa;
che giusta l’art. 330 CPC il ricorso non sospende l’esecuzione della sentenza
salvo diversa disposizione del presidente della Camera di cassazione civile;
che ciò significa che la domanda di effetto sospensivo deve per forza di cose
essere contenuta in un ricorso o quantomeno essere accompagnata allo stesso;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere
considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto
e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione
invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che in concreto lo scritto 17 marzo 1995 di __________, con il quale questa
si limita a formulare una domanda di effetto sospensivo senza impugnare la
sentenza del pretore, non adempie ai requisiti sopra menzionati;
che pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua
tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva
manifestamente irricevibile;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notificarlo alla controparte per osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese
di giustizia
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
dichiara:
-
L’atto
ricorsuale 17 marzo 1995 di __________ è nullo.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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