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Numero d'incarto:
16.1996.105
Data decisione, Autorità:
16.04.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00105
Lugano
16 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 agosto 1996 presentato da
contro
la
sentenza 5 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 19 ottobre 1992 da
patr.
dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’300.- oltre
accessori a saldo delle
proprie prestazioni professionali, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- Nel 1991 l’arch.
__________ ha proposto ai coniugi __________ e __________ l’acquisto di un
terreno a __________ che questi hanno effettivamente acquistato e sul quale
hanno edificato una casa semi prefabbricata.
Con istanza 19 ottobre
1992 l’arch. __________ ha convenuto in giudizio i coniugi __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 4’300.- a saldo della fattura emessa il 15
ottobre 1991 (doc. I) per le prestazioni d'architetto effettuate per loro conto
e concretizzatesi nell’allestimento di due progetti per l'edificazione della
casa d'abitazione che essi avrebbero dovuto costruire sul fondo acquistato per
suo tramite (doc. O, P e Q), progetti rimasti inutilizzati. I convenuti si sono
opposti alla pretesa avversaria contestando di aver conferito all'istante
l'incarico di allestire dei progetti di costruzione della loro casa. Essi hanno
sostenuto di aver preso contatto con l'istante unicamente quale mediatore per
l'acquisto del terreno e di averlo poi interpellato circa le possibilità
edificatorie del medesimo, ragione per la quale non riconoscono le sue spese
poiché questi avrebbe proceduto di sua iniziativa all'allestimento di un
progetto di massima.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali
ha dedotto la prova del conferimento, perlomeno tacito, di un incarico di
progettazione da parte dei convenuti all’istante, ha accolto l’istanza. Egli
ha basato il proprio convincimento circa la conclusione di un contratto
d’architetto, sul fatto per l’istante di aver espressamente manifestato ai
convenuti di non agire quale mediatore della compravendita immobiliare o
rappresentante del venditore, di modo che doveva essere chiaro che egli si era
impegnato a trovare un terreno di loro gradimento con lo scopo di occuparsi in
seguito della progettazione. A comprova di ciò indica che le parti hanno avuto
diversi incontri, anche dopo che i convenuti si erano accordati con la venditrice
su tutti i punti essenziali della compravendita, in occasione dei quali hanno
esposto all’istante le loro esigenze e desideri, di fatto concretizzatesi nei
piani controversi.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27
agosto 1996 del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono
insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano
al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto e arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver considerato provata
la conclusione di un contratto tra le parti avente per oggetto l’elaborazione
da parte dell’istante di progetti di costruzione della loro casa di abitazione,
contratto che essi mai hanno inteso concludere avendo semplicemente richiesto
all’istante indicazioni circa le possibilità edificatorie del terreno.
Con osservazioni 1°
ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella
fattispecie è la questione di sapere se tra le parti si sia effettivamente
perfezionato un accordo secondo il quale i convenuti avrebbero conferito
all’istante l’incarico di allestire dei progetti -ancorché di massima- della
casa che intendevano costruire qualora avessero trovato, su indicazione di
quest'ultimo, un terreno di loro gradimento.
L’art. 8 CC impone a chi intende
dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare
quest’ultima.
In conseguenza di questa
norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto
costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi
pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art.
8 CC).
Nel campo specifico
dell’intervento dell’architetto, l'onere della prova circa l'ottenimento di un
incarico di progettazione a titolo oneroso incombe a quest’ultimo (Schaumann,
Rechtsprechung zum Architektenrecht, 1989, pag. 19, no. 41; Baurecht,
4/92, pag. 93, no. 153 a; Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3.ed.
1995, § 1, n. 14a), incarico di progettazione che, come per qualsiasi
contratto, presuppone un accordo delle volontà reciproche e concordanti delle
parti (art. 1 cpv. 1 CO).
- Nel caso concreto, i
ricorrenti rilevano l’assenza di elementi di giudizio a conferma della pretesa
conclusione del contratto. E’ vero che i fatti non sono definiti in modo chiaro
e che in particolare gli interrogatori formali, richiesti dalla parte istante,
provano l’approssimazione delle trattative fra le parti: gli interrogati
ammettono di aver espresso all’architetto “cosa avevano in mente”, ossia il
tipo di costruzione che avrebbero voluto erigere, ma affermano di non averlo
incaricato di allestire i progetti, cosa che invece controparte ha fatto di sua
iniziativa.
Tuttavia , a confronto
della tesi del primo giudice, vi è la ripetuta affermazione dei convenuti,
espressa dal loro patrocinatore nella fase preprocessuale, secondo cui essi
avevano richiesto al professionista un’indicazione sulle possibilità
edificatorie del fondo “mediante la presentazione di uno schizzo che tenesse
conto non solo delle esigenze dei mandanti bensì anche della spesa dell’opera “
(doc. E e H).
A tal proposito si può
osservare che colui che intende
farsi assegnare
l'esecuzione di un'opera, assume il rischio di sostenere inutilmente le spese
di promozione e di elaborazione dell'offerta. Il committente può però essere
tenuto al pagamento delle spese di progettazione relative all'offerta quando
siano di non indifferente portata tecnica e non possano, in base al principio
della buona fede nei rapporti commerciali, essere ritenute semplici informazioni
illustranti l'offerta (Rep. 1987, pag. 211).
Il Tribunale federale ha
di recente confermato tale giurisprudenza affermando che, salvo accordi
contrari, i costi delle trattative preliminari devono essere assunti
dall'appaltatore, anche se non gli vengono assegnati i successivi lavori.
Tuttavia colui che nell'ambito delle trattative destinate alla conclusione del
contratto d'appalto totale, chiede all'appaltatore uno studio preliminare che
va oltre i lavori necessari ad allestire una semplice offerta per stabilire il
costo dell'opera preventivata, non può sottrarsi all'obbligo di remunerare
l'appaltatore sostenendo di non aver poi accettato l'offerta globale (DTF
119 II 41; II CCA 26 agosto 1994 in re G./M. SA, pag. 5 e 13 dicembre
1996 in re K./S.).
Se questi principi
giurisprudenziali potrebbero indurre a considerare opinabile la decisione
impugnata, essa non appare tuttavia arbitraria sia alla luce delle richieste
rivolte all’istante sia di fronte all’attegiamento dei ricorrenti che,
conoscendo l’attività professionale del primo, gli hanno esposto le loro
esigenze, ne hanno discusso con lui e -senza cautelarsi in alcun modo- hanno
accettato le sue prestazioni fino all’allestimento di un progetto elaborato in
scala 1:100 (doc. P).
- La quantificazione
del credito litigioso non è litigiosa e non merita particolare disamina.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
TG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 26 agosto 1996 __________ e __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr.
50.-
fr. 250.-
già anticipate dai
ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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