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Numero d'incarto:
16.1996.125
Data decisione, Autorità:
28.10.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00125
16.95.00126
Lugano
28 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 ottobre 1996 presentato nella forma
dell’appello da
contro
i
decreti di stralcio 25 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
contro di loro promossa con istanza 10 settembre 1996
da
rappr.
dalla __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta
dai convenuti al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda sulla
quale il primo
giudice non si è pronunciato avendo stralciato la causa dai ruoli,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 10 settembre
1996 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________
e __________ al PE sopra menzionato che è stato loro notificato per il recupero
di fr. 4’290.- oltre accessori, a saldo di pretese derivanti dal contratto di
locazione sottoscritto da entrambi i coniugi __________;
che con scritto 24
settembre 1996 il rappresentante dell’istante comunicava alla pretura il ritiro
dell’istanza a motivo dell’avvenuto pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che nonostante l’istante
abbia convenuto in causa i coniugi __________ con una sola istanza trattandosi
di un debito solidale basato su un identico PE, il pretore ha trattato
separatamente le procedure emettendo il 25 settembre 1996 due decreti con i
quali ha stralciato le cause dai ruoli in quanto divenute prive di oggetto,
addebitando ad ognuno dei convenuti il pagamento della tassa di giustizia di
fr. 50.-;
che con il presente
tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in
virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, _________ e
__________ sono insorti contro il dispositivo n. 2 dei predetti decreti
postulandone l’annullamento: i ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver
posto a loro carico le spese processuali nonostante abbiano pagato l’importo
controverso entro il termine assegnato dall’istante medesima;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che in applicazione dell’art.
320 CPC il ricorso presentato con atto unico nei confronti dei decreti 25
settembre 1996 del Pretore di Lugano nelle cause inc. no. EF 96.2818 e EF
96.2819, viene corrisposto con un’unica decisione trattandosi di identica
fattispecie fondata sul medesimo rapporto giuridico, ossia il contratto di
locazione sottoscritto, quali debitori solidali, dai coniugi _________ e
__________ (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep
1989 334);
che secondo l’art. 77 cpv.
2 CPC, dopo la notificazione, la domanda può essere ritirata soltanto con il
consenso del convenuto: in mancanza di questo consenso il ritiro vale come desistenza;
che in caso di desistenza
l’istante deve rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente
tassate (art. 77 cpv. 3 CPC);
che
in effetti il recedente, seppure con un largo margine di apprezzamento in ogni
singola fattispecie, viene considerato come soccombente totale o parziale (Cocchi/
Trezzini, CPC annotato, ad art. 148, n. 10), con il conseguente addebito
degli oneri processuali e l’obbligo di rifondere alla controparte un’equa
indennità per ripetibili;
che qualora l’istante
voglia garantirsi la rifusione di spese e ripetibili per la causa che ha
dovuto inoltrare per il recupero di un credito, nel frattempo saldato - quindi
riconosciuto dal convenuto pendente causa - anziché limitarsi al ritiro
dell’istanza, deve chiedere l’emanazione del giudizio su spese e ripetibili
sostanziando i motivi che dovrebbero indurre il giudice a scostarsi dalla
regola fondamentale, rispettivamente ad adattarne l’applicazione alla
fattispecie, come testé descritto (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op.cit.,
art. 151 n. 2);
che nella fattispecie, di
fronte all’assenza di richieste in tal senso -ma anche di motivi che lo
giustificassero- i giudizi pretorili (limitatamente al dispositivo no. 2)
appaiono come una manifesta violazione dell’art. 77 cpv. 3 CPC e devono
pertanto essere annullati in virtù dell’art. 327 lett. g CPC;
che un nuovo giudizio da
parte di questa Camera è possibile in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;
che, a dipendenza della
particolarità della fattispecie, non vengono caricate spese né tassa di
giustizia della sede ricorsuale;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso 7 ottobre
1996 di _________ e __________ è accolto.
Di conseguenza il
dispositivo n. 2 di entrambi i decreti di stralcio 25 settembre 1996 del
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 (incarti EF 96.2818 e EF 96.2819), è
annullato e sostituito dal seguente:
- La
tassa di giustizia di fr. 50.-, da anticipare dall’istante, rimane a suo
carico.
II. Non si prelevano
spese né tassa di giustizia. __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 60.- a
titolo di indennità di questa sede.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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