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Numero d'incarto:
16.1996.134
Data decisione, Autorità:
22.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00134
Lugano
22 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il “ricorso” 8 novembre 1996 presentato da
contro
la
sentenza 18 ottobre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse
con separate istanze 25 luglio 1996
da
rappr.
dalla __________
con le quali l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
delle opposizioni interposte dal
convenuto ai PE no. __________ e __________ dell’UEF di Locarno,
domande accolte
dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanze 25 luglio
1996 il Comune di _________ ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte
da __________ ai PE sopra menzionati notificatigli per il recupero di
complessivi fr. 3’689.85 a saldo delle imposte comunali dovute per il 1993 (fr.
1’702.85) e il 1994 (1’987.-);
che al contraddittorio il
convenuto si è opposto alle istanze lamentando di non aver ricevuto le
notifiche di tassazione, quindi di non aver potuto interporre reclamo contro le
medesime;
che con il querelato
giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo
esecutivo per entrambe le procedure di incasso, nonchè la sua regolare
notificazione al convenuto, ha accolto le istanze;
che con atto ricorsuale 8
novembre 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 388 cpv.
3 CPC il ricorso per cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di una
procedura sommaria deve essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione
della sentenza;
che, avendo il ricorrente
erroneamente ed esplicitamente considerato un termine per ricorrere di 30
giorni, il suo ricorso
-spedito il 9 novembre
1996 (cfr. timbro postale)- è tardivo e ciò pur tenendo conto dell’eventuale
periodo di giacenza di 7 giorni;
che in ogni caso, a
prescindere dalla sua tardività, il ricorso sarebbe irricevibile sia perchè
redatto in lingua tedesca, quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117
CPC, sia perchè si limita a ribadire quanto già espresso in prima sede in
merito al mancato ricevimento delle notifiche di tassazione e quindi non
adempie i presupposti dell’art. 329 cpv. 2 CPC;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità
della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 8 novembre 1996
di __________ è irricevibile.
-
Il presente giudizio è
esente da tasse e spese.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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