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Numero d'incarto:
16.1996.146
Data decisione, Autorità:
20.12.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00146
Lugano
20 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 3 dicembre 1996 presentato da
contro
la
sentenza 11 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 21 giugno 1996
da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’555.15
oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________ dell’UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 giugno
1996 la società in nome collettivo __________ ha convenuto in causa la
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’555.15 a saldo di fatture
emesse per la fornitura di materiale tessile e d’abbigliamento al negozio
“__________” gestito dalla convenuta (doc. A, B e C);
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame, __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento: la ricorrente lamenta di non aver potuto far
valere le proprie ragioni e contestazioni in sede di contraddittorio al quale
non ha potuto partecipare sebbene ne avesse chiesto il rinvio;
che nella fattispecie il
primo giudice, nonostante la tempestiva ed esplicita richiesta di rinvio
dell’udienza (fissata per l’8 ottobre 1996) contenuta nello scritto 16
settembre 1996 della convenuta, anzichè deciderla, ha proceduto alla
discussione dell’istanza alla sola presenza dell’istante, prolando in seguito
il giudizio qui dedotto in cassazione;
che così facendo egli ha
violato l’art. 136 cpv . 3 CPC che impone al giudice di decidere la domanda di
rinvio con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 8 ad art. 136): in
concreto, avutane risposta negativa, la convenuta avrebbe potuto organizzare di
essere rappresentata adeguatamente per il contradditorio;
che a prescindere
dall’esistenza di motivi gravi tali da giustificare il rinvio dell’udienza, il
primo giudice era tenuto a pronunciarsi sulla medesima poiché dal suo silenzio
la convenuta poteva in buona fede dedurre che la prevista udienza di
contraddittorio non avrebbe avuto luogo (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art.
136);
che quindi, il fatto per
il pretore di aver lasciato insoluta la domanda di rinvio dell’udienza,
costituisce non solo violazione dell’art. 136 CPC, quindi motivo di cassazione
ai sensi dell’art. 327 lett. g CPC, ma altresì violazione del diritto di essere
sentito della convenuta (art. 327 lett. e CPC);
che tale carenza
procedurale comporta addirittura la nullità dell’atto (sentenza) emanato in
dispregio del principio di essere sentito (142 lett. b CPC);
che pertanto gli atti
devono essere rinviati al primo giudice per nuovo giudizio che potrà essere
emesso dopo la convocazione delle parti alla discussione dell’istanza (art. 332
cpv. 2 CPC);
che siccome la nullità di
un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la
notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde
significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno
1993 in re P./S.);
che data la particolarità
della fattispecie non si prelevano tassa di giustizia e spese, nè si assegnano
ripetibili alla ricorrente che non ha fatto nessuna richiesta in tal senso,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia:
- Il ricorso 3 dicembre 1996
di __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza
11 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 è annullata e
gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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