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Numero d'incarto:
16.1996.153
Data decisione, Autorità:
16.07.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00153
Lugano
16 luglio 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 dicembre 1996 presentato da
contro
la
sentenza 4 dicembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con
istanza 6 maggio 1996 da
(rappr.
dal __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’740.85
oltre accessori a titolo di
pretese salariali, domanda che il primo giudice ha accolto
limitatamente a fr.
2’564.35 oltre interessi del 5% dal 6 maggio 1996;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- __________ ha
lavorato quale operaio agricolo alle dipendenze di __________ dal 1° dicembre
1994 sino al 31 dicembre 1995. Il rapporto di impiego era regolato da un
contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti il 27 ottobre 1994
(doc. A).
Con istanza 6 maggio 1996
__________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere
il pagamento di fr. 2’463.35, importo aumentato pendente causa a fr. 2’740.85 e
corrispondente al saldo delle proprie pretese per differenze di salario e ore
straordinarie non pagate.
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria sostenendo di non dovere più nulla all'istante al quale
ha regolarmente versato quanto di sua spettanza, calcolato sulla base delle
modifiche contrattuali sottoscritte dal lavoratore medesimo il 27 ottobre 1994
(doc. 7) e il 29 aprile 1995 (doc. D).
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertato il carattere vincolante del contratto di
lavoro sottoscritto dalle parti il 27 ottobre 1994 che prevedeva un orario
lavorativo medio di 50 ore settimanali per uno stipendio lordo di fr. 2’600.- -contratto
al quale le parti non potevano validamente derogare così come fatto ai doc. 7 e
D- ha concluso al parziale accoglimento dell'istanza riconoscendo fondate le
pretese dell’istante per differenze di salario e ore supplementari non pagate,
nella misura di fr. 2'564.35.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto materiale, in particolare per non aver considerate valide
le modifiche del contratto pattuite tra le parti e sottoscritte per accettazione
dall'istante (doc. 7 e D), modifiche sulla base delle quali sono state
calcolate e saldate le pretese del lavoratore.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controversa nella
concreta fattispecie è sostanzialmente la questione di sapere se le deroghe 27
ottobre 1994 (doc. 7) e 29 aprile 1995 (doc. D) al contratto individuale di
lavoro siano o meno valide.
Sui permessi di dimora
rilasciati all’istante e sottoscritti dal convenuto il 27 ottobre 1994 e il 17
ottobre 1995, figura a chiare lettere il divieto fatto al datore di lavoro di
derogare, a sfavore del lavoratore, ad accordi contrattuali senza il preventivo
consenso dell’Ufficio cantonale del lavoro (cfr. permesso di dimora con
attività in plico doc. I).
Indipendentemente dal
fatto di sapere quali possano essere per il datore di lavoro le conseguenze del
mancato ossequio di questo divieto -conseguenze che come correttamente
sottolineato dal ricorrente rilevano del campo del diritto amministrativo- per
quanto qui interessa la pattuizione di modifiche contrattuali a sfavore del
lavoratore non è possibile poiché contraria all'art. 9 cpv. 1 dell’Ordinanza
che limita l’effettivo degli stranieri. Secondo questo disposto il permesso di
lavoro può essere rilasciato solo se il datore di lavoro offre allo straniero
condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione uguali a
quelli degli svizzeri, condizioni che in concreto figurano sul contratto individuale
di lavoro (doc. A), il cui contenuto è pure conforme al Contratto normale di
lavoro per il personale dell'agricoltura nel Cantone Ticino (doc. B).
In virtù dell’art. 342
cpv. 2 CO, se le prescrizioni federali o cantonali impongono alle parti di un
contratto di lavoro un obbligo di diritto pubblico, la parte che si considera
lesa ha un’azione di diritto civile per ottenere l’adempimento, in quanto
l’obbligo possa essere oggetto di un contratto individuale di lavoro (cfr. JAR
1983, p. 262; 1991, .310, DTF 122 III 111).
Su questa base, il
pretore, relativamente al contratto individuale di lavoro (doc. A), ha quindi
effettuato il calcolo delle spettanze salariali dell'istante, peraltro parzialmente
riconosciute dal convenuto.
- A questo proposito è
pure destituita di fondamento la censura ricorsuale secondo la quale,
sottoscrivendo il "conguaglio fine rapporto di lavoro " (doc. C), il
lavoratore avrebbe accettato la calcolazione delle proprie pretese salariali
così come proposto dal datore di lavoro.
L’art. 341 cpv. 1 CO
prescrive infatti che durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo all’allestimento
del conteggio finale, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da
disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo (DTF
105 II 41).
Ciò significa che
l'istante non può rinunciare ai diritti conferitigli dal contratto individuale
(doc. A) -sulla base del quale è stato rilasciato regolare permesso di lavoro-
tra i quali rientra evidentemente il diritto allo stipendio pattuito di fr.
2’600.- mensili lordi per un orario lavorativo settimanale di 50 ore.
- Alla luce di quanto
sopra esposto, non essendo ravvisabile nessuna applicazione del diritto
manifestamente errata, la sentenza impugnata non può essere cassata.
Alla controparte che non
ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa
sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 10
dicembre 1996 di __________ è respinto.
-
Il presente giudizio è
esente da tasse e spese giudiziarie.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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