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Numero d'incarto:
16.1996.154
Data decisione, Autorità:
14.07.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00154
Lugano
14 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 dicembre 1996 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 6 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 25 settembre 1996
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’883.50
oltre accessori, nonché il
rigetto dell’opposizione
interposta dalla convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande
accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 25
settembre 1996 __________ e ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 6’883.50 a saldo della nota da lei emessa il 24
giugno 1996 per prestazioni professionali svolte a favore della convenuta dal
16 agosto al 14 settembre 1995 (doc. H);
che con il querelato
giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta
dall’istante, ha accolto la sua domanda avendo quest’ultima sufficientemente
comprovato la sussistenza e la consistenza del suo credito, rimasto incontestato
dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 20 dicembre 1996 del presidente di questa Camera,
__________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC: la
ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto di essere sentita non avendo
potuto partecipare al contraddittorio, inizialmente fissato per l’11 novembre
1996 e rinviato d’ufficio al 5 dicembre 1996, decisione di rinvio che non le è
pervenuta;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito
garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può
essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le
proprie ragioni;
che nella concreta
fattispecie con ordinanza 30 settembre 1996, spedita mediante invio
raccomandato, il pretore ha citato le parti all’udienza dell’11 novembre 1996
per la discussione;
che quest’udienza non ha
avuto luogo in quanto, con ordinanza 18 novembre 1996, il pretore l’ha rinviata
d’ufficio al 5 dicembre 1996;
che poiché la decisione di
rinvio dell’udienza non è stata notificata mediante invio raccomandato così
come prevede l’art. 124 cpv. 1 CPC, non vi è la prova -da parte dell'autorità
giudiziaria- che questa sia effettivamente giunta alla ricorrente: se ne deve
concludere per una citazione irrita (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n.
7 e 12);
che, in applicazione dell'art.
142 cpv. 1 lett. b CPC la sentenza impugnata è pertanto nulla;
che l’incarto deve così
essere ritornato al pretore affinché proceda ad un nuovo giudizio previa
riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che vista la particolarità
del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, mentre si giustifica
l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente, da porsi a carico dello Stato
del Cantone Ticino
richiamati
gli art. 327 segg., 148 segg. CPC e la LTG
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione 18 dicembre 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
6 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, è annullata e
gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
- Il presente giudizio
è esente da tasse e spese di giustizia.
Lo Stato del Cantone
Ticino verserà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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