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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.23
Data decisione, Autorità:
21.03.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00023
Lugano
21 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 5 febbraio 1996, presentato nella forma dell’appello
da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 24 gennaio 1996 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 febbraio 1994
da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto all’eliminazione delle
cause delle infiltrazioni di acqua riscontrate sulla facciata della sua casa,
domanda accolta dal primo giudice che ha pure accolto, limitatamente a fr.
1’750.-, la pretesa di risarcimento danni formulata dall’istante per
complessivi fr. 7’000.-,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- __________ è
proprietario della particella n. __________RFD __________ mentre __________ è
proprietario della confinante particella n. __________sulle quali sono
edificate due case di abitazione contigue.
Con istanza 10 febbraio
1994 __________, lamentando la presenza di infiltrazioni di acqua sulla
facciata del suo stabile - concretizzatesi con la formazione di una macchia di
umidità, di una crepa a confine tra le due case e di efflorescenze di salnitro
- ha convenuto in giudizio il vicino chiedendo che gli fosse fatto obbligo di
eliminare a proprie spese le cause delle citate infiltrazioni, oltre al
pagamento di fr. 7’000.- a titolo di risarcimento danni, importo corrispondente
a quanto necessario per la risistemazione della facciata rovinata sulla quale
erano stati restaurati preziosi affreschi.
L’istante, fondando la sua
azione sugli art. 679 CC e 58 CO, ha sostenuto che le infiltrazioni di acqua
accertate sulla facciata della sua abitazione provenivano dalla proprietà del
convenuto, in particolare egli ha addebitato le stesse: al filo elettrico che
alimenta la lampada stradale sostenuta da un cavo di acciaio ancorato alla
parete dello stabile __________ - cavo a sua volta agganciato al timpano di
legno della casa dell’istante - e allo sgocciolatoio troppo corto di cui è
provvisto il tetto del vicino.
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per le
infiltrazioni di acqua lamentate dall’istante, infiltrazioni la cui causa
doveva essere ricercata nel normale deflusso delle acque meteoriche provenienti
dalle stessa abitazione dell’istante - quindi a un fenomeno naturale e non a un
vizio di costruzione o di manutenzione o a un eccesso nell’esercizio del suo
diritto di proprietà - e nella difettosa esecuzione dell’intonaco della
facciata dello stabile di quest’ultimo. Egli ha sollevato inoltre l’eccezione
di prescrizione della pretesa di risarcimento danni.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, basandosi sulla perizia giudiziaria, ha concluso
all’accoglimento dell’istanza, facendo obbligo al convenuto di spostare il filo
elettrico e il suo punto di aggancio, e di allungare lo sgocciolatoio in rame
del suo tetto fino alla gronda di scolo. Il pretore, respingendo l’eccezione di
prescrizione sollevata dal convenuto, ha accolto limitatamente a fr. 1’750.- la
pretesa di risarcimento danni dell’istante per il fatto che al danno hanno
contribuito altre cause non addebitabili al convenuto.
-
Con tempestivo
gravame __________ rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso
all’applicazione dell’art. 679 CC nonostante l’istante non abbia provato il
presupposto dell’eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà e del nesso
causale tra lo stesso e il danno fatto valere, danno che secondo il perito
giudiziario deve essere ricercato in un difetto di costruzione o di
manutenzione dello stabile dell’istante, in particolare nel difettoso intonaco
della facciata, e in fattori naturali indipendenti da qualsiasi comportamento
umano.
Con osservazioni 4 marzo
1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Il presente gravame
-introdotto nella forma dell'appello- deve essere trattato quale ricorso per
cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG
ritenuto che il valore di causa è inferiore ai fr. 8’000.- (ordinanza 10 marzo
1997 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-nord).
-
Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella
fattispecie è la causa delle infiltrazioni di acqua accertate sulla facciata
dello stabile di proprietà dell’istante, infiltrazioni che il primo giudice ha
addebitato a un eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà da parte del
convenuto.
In virtù dell’art. 679 CC
chiunque è danneggiato o minacciato di danno perché un proprietario trascende
nell’esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere la cessazione della
molestia o un provvedimento contro il danno o il risarcimento di quest’ultimo.
Come
dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di precisare, il disposto
presuppone un uso (eccessivo) della proprietà conforme allo scopo del fondo,
che esplica gli effetti dannosi su di un altro fondo (Meier-Hayoz,
Commentario bernese, n. 79, 83, art. 679 CC). La distinzione tra l’uso lecito e
l’eccesso nell’esercizio della proprietà avviene alla luce della normativa del
diritto di vicinato (in particolare degli art. 684 segg. CC): l’uso è
considerato eccessivo quando le immissioni superano l’obbligo di tolleranza
imposto al vicino, da stabilire secondo criteri oggettivi (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 85, 88, art. 679). L’evento costitutivo di responsabilità può
consistere non solo in un’azione (atto positivo) ma anche in un’omissione, ad
esempio nel fatto di tralasciare l’adozione delle opportune misure di sicurezza
(Meier-Hayoz, op. cit., n. 91, art. 679).
In
altre parole, l’eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà può derivare
dalla mancata assunzione delle misure idonee ad impedire il verificarsi di un
danno a dipendenza dell’uso della proprietà (Meier-Hayoz, op.cit., n.
91, art. 679).
- Nel caso concreto,
le censure ricorsuali -nell’ambito di un rimedio come il ricorso per
cassazione- non sono tali da comportare l’annullamento della sentenza
impugnata, ancorché si debba ammettere la non facile lettura del materiale
istruttorio.
L’entità
dell’inconveniente lamentato dall’istante e oggetto della controversia è
provata dalla documentazione fotografica prodotta sub G e descritta dal perito
giudiziario. Da queste prove si deduce che, sulle facciate esterne, all’altezza
dei cornicioni che separano orizzontalmente il piano terreno dalla parte
superiore dei due edifici, sono presenti segni di umidità, concentrati verso il
punto in cui le facciate combaciano.
All’istante incombeva
l'onere di provare l’origine di questo stato di fatto, in particolare gli
addebiti mossi alla controparte. Il pretore ha indicato come cause
dell’inconveniente -relativamente all’applicazione dell’art. 679 CC- la
presenza di un filo elettrico atto a convogliare acqua piovana nel punto
indicato, nonché la caduta di acqua, in caso di forti piogge, da uno
sgocciolatoio in rame sporgente dal tetto della proprietà __________, affermando
che questa conclusione sarebbe confortata dalla perizia privata __________.
Il riferimento a questo
parere non è decisivo, né -per altro- può essere condiviso. A prescindere dal
suo valore probatorio formale, esso si fonda infatti su tutt’altri elementi di
quelli indicati dalla perizia giudiziaria. Pur con tutte le riserve espresse e
ripetute rispetto al carente approfondimento del suo studio, l’arch. __________
giunge a definire “evidente, con una buona percentuale di sicurezza che la
causa dei danni provenga dalla ____________________ (doc. H); tuttavia egli
formula questa tesi ipotizzando che l’umidità si infiltri sulla facciata
__________ scorrendo sotto le lastre di pietra che rivestono parte della
facciata __________ Non v’è quindi nessun riferimento né al filo elettrico, né
allo sgocciolatoio di cui di dirà in seguito.
- La perizia
giudiziaria individua quattro cause degli inconvenienti constatati per altro su
entrambe le facciate: (1) il normale deflusso dell’acqua piovana lungo le
pareti, (2) lo sgocciolamento di acqua nel punto di incontro delle due pareti,
proveniente dal timpano del tetto __________ ,impregnato dall’acqua
convogliatavi dal filo elettrico, (3) lo sgocciolamento di acqua dal timpano
del tetto della stessa casa __________colpito dalla pioggia a dipendenza della
traiettoria delle precipitazioni e (4) il deflusso d’acqua piovana che scorre
nello sgocciolatoio della proprietà __________ e che -in caso di forti
precipitazioni- invece di defluire sul tetto __________ oltrepassa il limite
della gronda e può raggiungere, con diversa intensità, il punto danneggiato.
Rettamente il primo
giudice non ha tenuto conto delle cause qui indicate ai punti (1) e (3), mentre
le altre concause non possono essere escluse nel giudizio in esame.
Per quanto riguarda il
filo elettrico, il perito ha specificato in sede di delucidazione (ma lo si
vede bene anche nella documentazione fotografica) che il cavo d’acciaio cui è
stato collegato è infisso nella parete __________, ma determinante è il fatto
che il filo elettrico, collegato in alto al tetto della proprietà _________
(delucidazione peritale, ad 7), è in grado di convogliare una maggior quantità
d’acqua meteorica proprio al confine fra le due facciate. Ma anche lo
sgocciolatoio del tetto __________ può determinare lo stesso effetto: al
proposito, il perito -in sede di delucidazione orale (ad 9)- non ha inteso
ritrattare la propria opinione in merito: egli ha soltanto precisato che lo
schizzo da lui allegato alla perizia scritta non descrive con esattezza la
situazione (“le traiettorie 1, 2 e 3 non sono determinanti”), ma ha ribadito
che, cadendo oltre la grondaia della casa __________, a seconda dell’intensità
della pioggia, l’acqua di deflusso può causare -per quanto riguarda
quest’ultima- “assorbimento d’acqua dall’intonaco”.
Contrariamente alle
censure ricorsuali, le conclusioni del primo giudice non sono pertanto
arbitrarie poiché si basano su una sostenibile valutazione della perizia
giudiziaria nella quale il perito, chiamato a pronunciarsi sulle cause delle
infiltrazioni lamentate dall’istante, ha dato una sufficiente e logica
spiegazione dell’inconveniente.
Gli accenni del ricorrente
ad altre cause del danno sono legittime; sta il fatto che il perito anche di
queste ha tenuto debito conto, ma non va dimenticato che il suo mandato è stato
quello di individuare cause specifiche relativamente all’eccessiva umidità in
un particolare punto della facciata dell’immobile __________
Irrilevante, poiché non
atto ad interrompere il nesso di causalità tra la caduta di acqua dovuta allo
sgocciolatoio troppo corto e al filo elettrico, e l’evento dannoso, è pure il
fatto che la facciata dell’istante presentava fessurazioni capillari a nido di
ragno causate da un’esecuzione difettosa dell’intonaco. Il fatto, pacifico, è
stato considerato dal primo giudice nella fissazione del risarcimento accordato
all’istante.
- Il ricorso, che non
ha evidenziato nessun motivo di cassazione, deve così essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per
le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 5
febbraio 1996 __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
fr. 300.-
già anticipate dal
ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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