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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.26
Data decisione, Autorità:
17.10.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00026
Lugano
17 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 19 febbraio 1996 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________
Contro
il
decreto di stralcio 8 febbraio 1996 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 2 nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di
lavoro promossa con istanza 12 giugno 1992
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’800.- oltre accessori, domanda
sulla quale il primo giudice non si è espresso avendo stralciato la causa dai
ruoli,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 12 giugno
1992 _________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’800.- a saldo delle sue pretese
salariali;
che all’udienza, del 3
settembre 1992, indetta per il contraddittorio, le parti hanno chiesto la
sospensione del processo in vista della conclusione di un accordo extra
giudiziale, riservandosi la possibilità - in caso di fallimento delle
trattative - di chiedere la continuazione della causa dallo
stadio della replica;
che dopo quest’udienza, le
parti non hanno più compiuto alcun atto processuale;
che stante l’inazione
delle parti, il pretore, con ordinanza 10 gennaio 1996, ha loro assegnato un
termine di 15 giorni per manifestare se avevano ancora un interesse a
continuare il processo, ritenuto che il loro silenzio sarebbe stato
interpretato quale rinuncia al medesimo con il conseguente stralcio della lite
dai ruoli;
che con il decreto
impugnato il pretore, preso atto che nessuna delle parti ha reagito alla citata
ordinanza, ha stralciato la causa dai ruoli in applicazione dell’art. 351 cpv.
1 CPC;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto decreto di stralcio
chiedendone l’annulla-mento; la ricorrente, che sostiene di avere tuttora un
interesse alla continuazione della causa, lamenta di non aver potuto reagire
tempestivamente all’ordinanza 10 gennaio 1996 senza colpa da parte sua,
ritenuto che l’ordinanza, anzichè essere stata notificata al suo legale, è
stata notificata solo lei;
che con osservazioni 4
marzo 1996 la controparte postula la reiezione del gravame,
che secondo l’art. 120
cpv. 4 CPC se la parte ha un rappresentante legale, gli atti giudiziari - tra i
quali rientra indubitabilmente l’ordinanza che ci occupa - devono essere
notificati a quest’ultimo;
che evidentemente
quest’obbligo può essere ossequiato dall’autorità giudiziaria solo se a
quest’ultima è nota l’esistenza del rapporto di rappresentanza nonchè
l’identità del rappresentante della parte;
che nella fattispecie
l’ordinanza non ha potuto essere notificata al rappresentante che l’istante
aveva al momento dell’inoltro della causa essendo intervenuto per quest’ultimo
un impedimento legale al patrocinio a seguito della sua elezione nella
magistratura (art. 67 lett. a LOG);
che l’istante non ha
comunicato alla Pretura il nominativo del suo nuovo rappresentante: in tal modo
il giudice non ha potuto procedere diversamente che alla notifica
dell’ordinanza controversa alla parte stessa (art. 120 cpv. 1 CPC);
che va in ogni caso
rilevato che il termine assegnato dal pretore era congruo e tale da permettere
alla ricorrente di reagire tempestivamente interessandosi presso il proprio
legale, o presso la pretura, circa lo stadio della procedura, ciò a maggior
ragione se si considera il suo ruolo di istante nella causa;
che abbondanzialmente va
rilevato che lo stralcio della causa non crea pregiudizio all’istante poichè,
fatto salvo il termine di prescrizione, ella può riproporre l’azione (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 351, n. 2),
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso 19
febbraio 1996 __________ è respinto.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese di giustizia. __________ è tenuta a rifondere a
__________ fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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