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Numero d'incarto:
16.1996.54
Data decisione, Autorità:
05.12.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00054
Lugano
5 dicembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 aprile 1996 presentato da
Comunità
dei comproprietari del __________
rappr.
da __________
contro
la
sentenza 25 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 27 dicembre 1995 nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di 879.15 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 27
dicembre 1995 la Comunione dei comproprietari del __________ ha convenuto in
giudizio l’ing __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 879.15 a
saldo di spese condominiali in particolare spese di pulizia rimaste insolute
per il periodo 1992-93;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestando l’effettiva esecuzione dei lavori
di pulizia oggetto della pretesa litigiosa;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertato che l’istante non ha fornito la prova
delle spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dei lavori di pulizia di
cui chiede il pagamento, ha respinto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame la Comunione dei comproprietari del __________ è insorta
contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le prove dalle quali si evince il benfondato
della sua pretesa e lamenta inoltre la mancata indicazione nella sentenza dei
rimedi di diritto,
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove;
che l’art. 8 CC pone a
carico di chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto
l’obbligo di provare detta circostanza, in difetto della quale il giudice deve
decidere a sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner
Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC);
che nel caso concreto, a
fronte delle contestazioni del convenuto in merito all’esecuzione dei lavori di
pulizia e al loro costo, già sollevate prima dell’inoltro della causa (doc. A,
B, H e 2), spettava all’istante provare la fondatezza della sua pretesa, in
particolare l’effettiva esecuzione delle pulizie e il pagamento di una
determinata somma di denaro per tale prestazione da parte dell’amministrazione
del condominio;
che in sede di
contraddittorio le parti hanno accettato la richiesta del giudice di pace di
emettere il suo giudizio sulla base delle fatture relative alle spese di
pulizia (verbale 17 gennaio 1996);
che il giudizio impugnato
si fonda sull’assunto che l’istante non ha fatto fronte a questo incombente
probatorio, non potendo considerare alla stregua di una fattura la
dichiarazione 18 gennaio 1996 dei coniugi __________, riferita per altro solo
al periodo luglio 1993 - settembre 1994;
che questa valutazione
della prove (incombente retto dall’art. 90 CPC) non può essere considerata
arbitraria poiché il documento prodotto non è atto a dimostrare l’effettiva
spesa sostenuta dall’amministrazione per i lavori di pulizia contestati
(1.1.1992-31.12.1993);
che quindi il ricorso, che
non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello
dell’arbitraria valutazione delle prove da parte del giudice (art 327 lett. g
CPC), deve essere respinto;
che pure infondata è la
censura ricorsuale relativa alla mancata indicazione nella sentenza qui dedotta
in cassazione dei rimedi di diritto, non trattandosi di un presupposto formale
della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC,
n. 5 ad art. 285);
che al convenuto, che non
ha presentato osservazioni al gravame, non vengono assegnate ripetibili di
questa sede,
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 8 aprile 1996
della Comunità dei comproprietari del __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per coplessivi fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono
a suo carico.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Agno
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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