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Numero d'incarto:
16.1997.13
Data decisione, Autorità:
01.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00013
Lugano
1 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 febbraio 1997 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 25 gennaio 1997 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a
procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 23 dicembre 1996
da
__________ ora in moratoria concordataria,
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto delle opposizioni
interposte dai convenuti,
condebitori
solidali, ai PE no. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
In
fatto e in diritto:
che con separate istanze
23 dicembre 1996 la ditta __________, attiva nel commercio di bevande
alcoliche, ha chiesto il rigetto in via provvisoria delle opposizioni
interposte da __________ e __________ ai PE sopra menzionati loro notificati
per l'incasso di fr. 986.25 oltre accessori a saldo delle fatture emesse in
data 14 novembre 1995 (fr. 445.45), 28 novembre 1995 (fr.335.65 e fr.
1’699.30), 6 dicembre 1995 (fr. 765.25) e 30 dicembre 1995 (fr. 1’475.40 e fr.
114.80);
che a valere quale
riconoscimento di debito l’istante ha prodotto le fatture indicate, corredate
dei rispettivi bollettini di consegna della merce (doc. B-C) debitamente
sottoscritti dai convenuti;
che all'udienza del 16
gennaio 1997 i convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando di
essere debitori dell’importo posto in esecuzione trattandosi di fatture emesse
per la fornitura di merce alla __________ ora fallita;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di validi
riconoscimenti di debito nell’insieme della documentazione prodotta
dall’istante, ha accolto l’istanza non ritenendo comprovata l’eccezione di
carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti;
che con il presente
tempestivo gravame, __________ e __________ sono insorti contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere e), f) e g) dell’art. 327 CPC: i ricorrenti rimproverano in
sostanza al primo giudice di non aver accolto la loro eccezione secondo la
quale non vi sarebbe agli atti un valido riconoscimento di debito che
giustifichi la pretesa avversaria nei loro confronti, trattandosi di un debito
della società che si è occupata della gestione dell’esercizio pubblico (la
fallita __________) alla quale è stata fornita la merce oggetto delle
fatturazioni controverse;
che con osservazioni 11
marzo 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali
in quanto attinenti alla valutazione delle prove da parte del giudice, una sentenza
del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito
si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una
determinata somma di denaro;
che
spetta al giudice del rigetto accertare d’ufficio e in ogni stadio di causa se
la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi
è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito risultanti
dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC
31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée
de l’opposition, 1980, § 20);
che
dall’insieme della documentazione prodotta dall’istante, in particolare dai
bollettini di cui ai doc. B-C, che oltre ad attestare la consegna della merce
ne indicano il quantitativo e il valore unitario così da permettere ai
convenuti di quantificare in ogni momento il loro debito, è possibile
constatare l’esistenza di validi riconoscimenti di debito avendo i convenuti
apposto la loro firma in calce ai medesimi, tranne su quello del 19 dicembre
1995 sottoscritto da tale _________ e che non viene pertanto considerato ai
fini del presente giudizio;
che,
per quanto riguarda le firme apposte in calce ai documenti accennati, parte di
esse corrispondono a quella di __________ (cfr. procura), mentre per le altre
-illeggibili- nulla è stato eccepito;
che
per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio;
che
secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (II
Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1988 in re H.B.
c/ H.SA in Rep 1987 p. 150-151);
che l’eccezione dei
convenuti secondo la quale debitrice della pretesa posta in esecuzione sarebbe
la __________, non è stata comprovata;
che infatti, a prescindere
dal fatto che dalle prove documentali non risulta neppure che l’istante fosse a
conoscenza dell’esistenza di questa società, tutte le fatture e i bollettini di
consegna sono intestati ai convenuti personalmente che peraltro non hanno mai
contestato la loro qualità di debitori solidali (art. 143 CO);
che
quindi, poichè l’importo per il quale sussiste valido riconoscimento di debito
è superiore a quello posto in esecuzione -rimasto incontestato dai convenuti-
la sentenza del primo giudice non può che essere confermata;
che
il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati,
deve così essere respinto
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 5 febbraio 1997 di __________ e __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dai ricorrenti,
rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di rifondere alla controparte
fr. 80.- quale indennità per questa sede.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Circolo di Vezia
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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