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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.67
Data decisione, Autorità:
14.07.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00067
Lugano
14 luglio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il “ricorso” 13 giugno 1997 presentato da
contro
la
sentenza 3 giugno 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 24 aprile 1997
da
rapp.
dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che
con sentenza 3 giugno 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 5, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito per l’importo di 2’012.80 rivendicato da __________ a a
titolo di liquidazione delle proprie pretese salariali nei confronti di
__________, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da
quest’ultima al PE sopra menzionato;
che
con scritto 13 giugno 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nella concreta fattispecie lo scritto 13 giugno 1997 di __________ rappresenta
una semplice dichiarazione di ricorso, ma non indica i motivi di impugnativa
della sentenza di primo grado;
che
questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare e di decidere
eventuali presupposti atti a giustificare l’annullamento del giudizio
impugnato;
che
pertanto il ricorso, che non supera la soglia imposta dalla procedura per
essere trattato come ricorso per cassazione,
deve
essere respinto poichè nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC,
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il “ricorso” 13 giugno 1997
di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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