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Numero d'incarto:
16.1997.74
Data decisione, Autorità:
14.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00074
Lugano
14 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 25 giugno 1997 presentato da
contro
la
sentenza 13 giugno 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 16 aprile 1997 nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 16 aprile
1997 __________, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da
__________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1’195.90,
corrispondenti ai premi assicurativi dovuti per il 1995;
che a valere quale titolo
esecutivo l’istante ha prodotto la decisione 30 gennaio 1997 (doc. A), non
impugnata dall’assicurato;
che al contraddittorio
l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver interamente
soluto il proprio debito per premi arretrati come risulta dalla documentazione
dallo stesso prodotta all’udienza;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertato il benfondato dell’eccezione di estinzione
del debito sollevata dall’escusso, ha respinto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per non essersi avveduto del
fatto che i pagamenti effettuati dall’escusso non si riferivano al credito
posto in esecuzione (premi 1995) bensì ai premi arretrati per il 1996;
che con osservazioni 10 luglio
1997 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che quest’esame tende ad
accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione
prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni
opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che giusta l’art. 88 cpv.
2 LAMal le decisioni relative al pagamento di una somma in denaro e non
impugnate entro il termine di 30 giorni (art. 85 LAMal), sono parificate a
sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
che la decisione 30
gennaio 1997 con la quale è stato stabilito l’importo dovuto da __________ a
titolo di premi assicurativi arretrati per il 1995 per un totale di fr.
1’195.90, decisione non impugnata dall’assicurato, costituisce di principio
valido titolo esecutivo (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition,
1980, § 133, n. 3);
che l’esigibilità del
credito deve essere data già al momento dell’inoltro della domanda di
esecuzione e non solo al momento dell’inoltro dell’istanza di rigetto
dell'opposizione (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 155 e § 14);
che in concreto il credito
dell’istante non era esigibile in quanto basato su una decisione (30 gennaio
1997) prolata dopo l’emissione del PE (20 gennaio 1997), di modo che -a
prescindere dall’eccezione di estinzione del debito sollevata dall’escusso ed
effettivamente infondata in quanto riferita ai premi per il 1996 e non a quelli
posti in esecuzione- l’istanza deve essere respinta;
che
diverso sarebbe stato il caso se l’istante -in base alle nuove competenze e
alla speciale procedura prevista dalla LaMal (art. 88 cpv. 2)- avesse seguito
la speciale procedura che le permette, dopo la notifica del PE, di emanare la
decisione di merito con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione,
decisione questa che una volta passata in giudicato permette di ottenere il
proseguimento dell’esecuzione senza dover adire il giudice del rigetto (DTF
121 V 110 cons.2; 119 V 331 cons.2b; 109 V 49 cons.3b; 107
III 64 cons.3);
che in quest’ottica, la
decisione della Cassa dovrebbe chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e
togliere l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF
109 V 46; DTF 107 III 60), ciò che non è manifestamente il caso in
concreto per la decisione 30 gennaio 1997 (doc. A);
che qualora, come nel caso
concreto, non venga ossequiata questa procedura, la Cassa deve seguire la via
ordinaria che prevede la notifica del PE dopo l’emanazione della decisione
prodotta a valere quale titolo di rigetto;
che alla luce di quanto
sopra esposto la sentenza pretorile, corretta nel suo risultato, non può essere
annullata;
che pertanto il ricorso
deve essere respinto,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
ll ricorso per
cassazione 25 giugno 1997 __________, è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-- già anticipate dalla ricorrente,
rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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