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Numero d'incarto:
16.1997.84
Data decisione, Autorità:
27.11.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00084
Lugano
27 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 4 agosto 1997 presentato da
contro
la
sentenza 16 luglio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 30 marzo 1995
nei confronti di
patr.
dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’000.- oltre
accessori nonché il
rigetto dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande
respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con istanza 30 marzo
1995 __________, titolare dell’omonima falegnameria a __________, ha convenuto
in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’000.- a saldo
delle proprie prestazioni professionali per misurazioni, preventivi e campioni
allestiti per conto di quest’ultimo (doc. D) che lo aveva contattato per la
realizzazione di porte e finestre in due case di sua proprietà a __________. Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver
commissionato gli interventi oggetto della fatturazione controversa, interventi
che l’istante avrebbe eseguito di sua iniziativa e a titolo gratuito.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie
dalle quali non è emersa la prova che il convenuto abbia effettivamente
conferito all’istante l’incarico di effettuare i lavori controversi, ha
respinto l’istanza.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento. Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento
da parte del primo giudice delle sue pretese. Chiede inoltre di essere sentito
da questa Camera.
Con osservazioni 2
settembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone
innanzi tutto la nullità.
- Nella
concreta fattispecie il ricorso presentato da __________, a prescindere dalla
sua ricevibilità in quanto non contiene le domande di ricorso nonché i motivi
di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda (art. 329 cpv. 2 CPC), è
sprovvisto di fondamento.
Di
fronte alle tempestive e puntuali doglianze del convenuto, che ha contestato di
aver conferito all’istante l’incarico di allestire dei campioni così come ha
eccepito la corretta esecuzione degli stipiti effettivamente commissionati
all’istante ma non conformi alle pattuizioni (doc. 2, E e 4), incombeva a
quest’ultimo dimostrare il benfondato delle proprie pretese.
L’art.
8 CC pone infatti a carico della parte che intende dedurre il proprio diritto
da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto
che la mancanza di questa prova obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi
pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.
8 CC; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 166).
In
concreto, come correttamente concluso dal primo giudice, l’istante non ha
sostanziato la propria pretesa, in particolare non ha provato di aver
effettivamente ricevuto dal convenuto l’incarico di allestire un campione di
finestra in mogano a dimensioni reali, e tantomeno ha provato che gli stipiti
forniti al convenuto fossero conformi a quanto da questi ordinato. A proposito
di questa opera, unico intervento che il convenuto ammette di aver
effettivamente commissionato all’istante, vi è da rilevare che alla tempestiva
ricusa dell’opera (art. 368 cpv. 1 CO) da parte del committente (doc. 2), non
vi è stata reazione alcuna da parte dell’istante che non ha contestato la
pretesa inutilità degli stipiti forniti e neppure ha tentato di quantificare il
valore del lavoro svolto per conto del convenuto.
Nulla
giova all’istante, che come visto ha fallito nell’onere della prova che gli
spettava, il fatto che il convenuto gli abbia offerto, prima dell’avvio della
presente procedura giudiziaria, l’importo di fr. 1’000.-: come riconosciuto
dall’istante medesimo (cfr. suo verbale di interrogatorio formale) trattasi
infatti di una proposta transattiva che non comporta riconoscimento alcuno
della pretesa fatta valere in giudizio.
Per
quanto attiene alla rinuncia del convenuto all’allestimento della perizia
giudiziaria, va rilevato che all’udienza indetta per la discussione
dell’istanza il convenuto si era riservato questa prova “salvo rinuncia”,
rinuncia che di fatto si è concretizzata con il mancato inoltro -nel termine di
30 giorni assegnato con ordinanza 26 settembre 1995- delle domande peritali.
Alla rinuncia del convenuto, l’istante ha tacitamente aderito (art. 187 CPC),
tant’è che in occasione del dibattimento finale egli ha accettato le risultanze
istruttorie senza nulla eccepire.
Va
comunque ribadito che l’onere della prova circa il valore del lavoro ordinato e
fornito incombeva all’istante e non alla controparte. L’istante, che ha
preferito non affidare ad un giurista la tutela dei propri interessi, deve
quindi imputare anche a sé stesso l’esito della presente vertenza, in
particolare per non aver saputo far capo in modo adeguato alla perizia
giudiziaria -sola prova atta a quantificare il valore degli stipiti ordinati e
forniti- alla quale egli ha di fatto rinunciato omettendo di inoltrare nel
termine impartito dal pretore le proprie domande peritali.
Comunque,
anche dall’interrogatorio formale dell’istante nulla è emerso a comprova del
conferimento dell’incarico di allestire campioni di finestre, così come
sostenuto anche in questa sede dal ricorrente.
Da ultimo, per quanto attiene alla richiesta del ricorrente di essere
sentito in questa sede, va rilevato che la stessa è del tutto estranea alla
procedura di cassazione nell’ambito della quale le parti possono esprimersi
unicamente in forma scritta.
- Il ricorso, che non
ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno quello dell’arbitraria
valutazione delle prove da parte del primo giudice (art. 327 lett. g CPC), deve
così essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 4 agosto 1997 di __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
150.-
b) spese fr.
50.-
fr.
200.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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