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Numero d'incarto:
16.1997.90
Data decisione, Autorità:
25.11.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00090
Lugano
25 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 29 agosto 1997 presentato da
rappr.
dal __________
contro
la
sentenza 21 agosto 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a
procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 16 giugno 1997
nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’252.69
oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 813.18 oltre
interessi del 5% dal 14
maggio 1996,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- __________ ha
iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta __________ in qualità di
muratore qualificato dal 5 marzo 1996. Dal 7 al 31 maggio 1996 egli è stato
assente dal lavoro causa malattia.
Con istanza 16 giugno 1997
__________ ha convenuto in giudizio la sua datrice di lavoro al fine di
ottenere il pagamento di fr. 3’252.69 corrispondenti alle indennità di malattia
di sua spettanza per il periodo dal 7 maggio al 31 maggio 1996.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere all’istante per il periodo
di malattia ritenuto che il contratto di lavoro aveva già preso fine con il
licenziamento in tronco del dipendente notificatogli il 6 maggio1996.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertato che il contratto di lavoro ha preso fine
il 13 maggio 1996 così come risulta dalla sentenza 10 gennaio 1997 del Giudice
di pace supplente del Circolo del Ticino regolarmente passata in giudicato, ha
riconosciuto all’istante le indennità di malattia unicamente per il periodo dal
7 al 13 maggio 1996, dedotto un giorno di carenza a carico del lavoratore, pari
a fr. 813.18 oltre interessi del 5 % dal 14 maggio 1996.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base dell’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente
applicato il diritto materiale, in particolare i disposti del CNM che regolano
il calcolo delle indennità di malattia, calcolo che deve contemplare anche i
giorni festivi trattandosi di lavoro remunerato a ore.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte entrambe le
censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controverso nella
fattispecie è il conteggio delle indennità di malattia di spettanza del
dipendente, a sapere se egli abbia diritto all’indennità di malattia
giornaliera di fr. 135.53 -importo non controverso- per la durata di 6 giorni
come concluso dal pretore oppure per 8 giorni come preteso dall’insorgente.
Posto che il periodo di malattia
soggetto a retribuzione è iniziato il 7 maggio 1996 e che il contratto di
lavoro si è concluso il 13 maggio 1996 -accertamento che risulta in modo
vincolante dalla sentenza 10 gennaio 1997 del Giudice di pace supplente del
Circolo del Ticino fatta propria dal pretore (cfr. considerando 4 in fine, doc.
O)- l’istante può rivendicare unicamente il pagamento dell’indennità di
malattia sino alla scadenza del contratto e non oltre. Poichè l’indennità è
dovuta a partire dal secondo giorno di inabilità lavorativa (art. 2 cpv. 1
Appendice 10 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in
Svizzera per il 1995-1997), come correttamente concluso dal pretore il
lavoratore ha diritto a remunerazione per la durata di 6 giorni e non 8 come
erroneamente preteso dal ricorrente.
Ne discende che il
ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere
respinto.
Alla controparte che non
ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa
sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 29 agosto 1997 di __________ è respinto.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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