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Numero d'incarto:
16.1998.114
Data decisione, Autorità:
21.10.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00114
Lugano
21 ottobre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 30 settembre 1998 presentato da
contro
la
sentenza e il decreto 2 settembre 1998 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa
con istanza 11 ottobre 1994 da
patr.
dall’avv. ___________
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
1’905.- nonché il rigetto dell’opposizione interposta da quest’ultima al PE n.
___________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 11 ottobre
1994 ___________ ha convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 1’905.- a saldo delle fatture emesse il 20 e 21 giugno 1994
per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultima, pretesa alla
quale la convenuta si è opposta;
che con sentenza 2
settembre 1998 il primo giudice, previa valutazione delle risultanze
istruttorie dalle quali non è emersa nessuna tempestiva contestazione da parte
della convenuta dei lavori dalla stessa commissionati all’istante, ha
integralmente accolto l’istanza, mentre con decreto di identica data ha
respinto l’istanza di assistenza giudiziaria formulata dalla convenuta;
che con atto ricorsuale 30
settembre 1998 ___________ è insorta contro le predette decisioni;
che
giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per contestare una sentenza emessa
nell’ambito di una procedura ordinaria inappellabile (art. 291 segg. CPC) è di
20 giorni;
che
il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione
della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che
nel caso concreto, poiché la ricorrente medesima ammette di aver ricevuto le
decisioni querelate il 3 settembre 1998, al momento dell’invio del ricorso (30
settembre 1998 come risulta dal timbro postale), il termine ricorsuale di 20
giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il ricorso 30
settembre 1998 di ___________ è irricevibile in quanto tardivo.
-
Non si prelevano
tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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