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Numero d'incarto:
16.1998.123
Data decisione, Autorità:
12.04.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00123
Lugano
12 aprile 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 19 ottobre 1998 presentato da
Contro
la
sentenza 23 settembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 24 luglio 1998 nei confronti di
con la quale
l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa al PE
no.
__________ dell’UEF di Bellinzona, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 24 luglio 1998 il __________ ha chiesto il
rigetto dell’ opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatole per l’incasso di fr. 629.–, importo corrispondente alle quote
sociali di affiliazione al sindacato rimaste insolute per il periodo dal 1°
gennaio 1996 al 30 giugno 1998, oltre a fr. 50.– di spese amministrative;
che
all’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa ha ribadito la propria
opposizione al PE;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido riconoscimento di debito nel contratto di adesione sottoscritto
dall’escussa il 13 maggio 1993 che ha ritenuto valido sino al 31 dicembre 1997,
ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 463.20 corrispondente
alle quote sociali dovute sino a tale data;
che
con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver erroneamente ritenuto valide le dimissioni inoltrate dall’escussa il 30
giugno 1997 per il 31 dicembre 1997 anziché per il 30 giugno 1998 così come previsto
dai propri statuti;
che
con osservazioni 20 novembre 1998 la controparte si oppone all’accoglimento del
gravame;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove;
che
secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro;
che
a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di
adesione sottoscritto dalla convenuta il 13 maggio 1993 a tenore del quale
questa si era impegnata a pagare all’istante una quota di affiliazione mensile
di fr. 18.60 (doc. C);
che
per quanto attiene alla durata del contratto, e meglio ai termini di disdetta
del medesimo, l’art. 5 degli Statuti del __________ (doc. B) –identico nel suo
contenuto all’art. 6 del Regolamento del Societariato pagamento quote (doc. E)–
prevede la possibilità per ogni membro di dare le dimissioni dal __________ per
la fine di un anno civile, osservando un preavviso di sei mesi, ritenuto che le
dimissioni sono valide se notificate con lettera raccomandata, la quale dovrà
pervenire alla regione, rispettivamente alla sezione competente, al più tardi
entro il 30 giugno precedente;
che
nel caso concreto, poiché le dimissioni sono state spedite dalla convenuta con
invio raccomandato del 30 giugno 1997 (doc. 1) e sono quindi (pacificamente) pervenute
al sindacato solo dopo questo termine, le stesse non possono valere per la fine
del 1997, ma semmai per il successivo termine annuale cui la parte procedente
ha però rinunciato, stabilendo il proprio diritto alle quote solo fino al 30
giugno 1998;
che
in merito all’ammontare della pretesa posta in esecuzione, ritenuto che nella
procedura di rigetto dell’opposizione il giudice, deve –tra le altre cose–
accertare d’ufficio se vi è identità fra il credito indicato nel precetto
esecutivo e nell’istanza con il credito riconosciuto –che per essere tale deve
essere determinato o facilmente determinabile in ogni momento dal debitore – va
rilevato che nella fattispecie l’unico importo riconosciuto dall’escussa è
quello della quota sociale mensile di fr. 18.60 e non i fr. 19.30 richiesti
dall’istante che risultano unicamente dai richiami di pagamento e diffide varie
(doc. D), ragione per la quale il rigetto dell’opposizione può essere concesso
unicamente per fr. 558.– (fr. 18.60 mensili per le 30 mensilità scoperte);
che
la parziale soccombenza delle parti giustifica la ripartizione delle tasse e
spese giudiziarie di prima sede in ragione di 1/6 a carico dell’istante e la
rimanenza dei 5/6 a carico della convenuta, mentre –a dipendenza del diverso
valore litigioso nella sede ricorsuale– diversa è la ripartizione degli oneri
processuali dipendenti dal presente ricorso;
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 19 ottobre 1998 del __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 settembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Conseguentemente
l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UEF di
Bellinzona è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr.
558.–.
2
La tassa di giustizia di fr. 80.–, da anticipare dalla parte
istante, rimane a suo carico per 1/6 mentre per la rimanenza deve essere posta
a carico della convenuta la quale rifonderà all’istante un’indennità parziale
di fr. 50.–.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, già anticipate dal ricorrente,
rimangono a carico di ogni parte in ragione di ½ ciascuna; compensate le
ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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