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Numero d'incarto:
16.1998.128
Data decisione, Autorità:
29.04.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00128
Lugano
29 aprile 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 26 novembre 1998 presentato da
(patr. dallo
studio legale __________)
contro
la
sentenza 13 novembre 1998 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord
nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con
istanza 6 agosto 1998 da
(rappr. dall’__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’765.55 netti oltre accessori a
saldo delle proprie pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
-
ha lavorato alle dipendenze della ditta __________, attiva nel settore
dell’abbigliamento, in qualità di tagliatore dal 5 ottobre 1993 sino al 28
febbraio 1998, data per la quale gli è stata notificata la disdetta del
contratto.
Il
17 dicembre 1996, al fine di contrastare la grave crisi economica che
interessava il settore dell’abbigliamento, __________ unitamente all’__________
e alla commissione di fabbrica, ha sottoscritto una convenzione di crisi a
tenore della quale, in deroga a quanto pattuito contrattualmente, in
particolare all’art. 12 del CCL per l’industria svizzera dell’abbigliamento
(doc. B), i dipendenti della ditta rinunciavano alla tredicesima per il 1996,
fermo restando l’impegno di quest’ultima di “salvaguardare nella misura massima
possibile l’occupazione“ caso contrario, ovvero se “a motivo del deterioramento
della situazione aziendale la ditta intraprendesse iniziative di limitazione
del personale (licenziamenti) nel corso del 1997, essa dovrà corrispondere
integralmente ai dipendenti toccati da questi provvedimenti, le differenze non
versate riguardanti il punto sopra elencato”, ovvero la tredicesima per il
1996.
A
dipendenza della decisione 22 dicembre 1997 di __________ di licenziare dodici
dipendenti, tra i quali __________, quest’ultimo, con istanza 6 agosto 1998, ha
convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il
pagamento della tredicesima di sua spettanza per il 1996, pari a fr. 2’765.55
netti.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’applicabilità
della convenzione di crisi, in particolare l’esigibilità della tredicesima per
il 1996, ritenuto che il licenziamento dell’istante non interessava l’anno 1997
bensì il 1998, essendo infatti la disdetta effettiva per la fine di febbraio di
quell’anno. In ogni caso ha contestato l’ammontare della pretesa dell’istante.
-
Con
il querelato giudizio il pretore ha riconosciuto all’istante il diritto al
pagamento della tredicesima per il 1996, considerando determinante la data di
notifica del licenziamento, collocata ancora nel 1997. Accertata la correttezza
dell’importo di fr. 2’765.55 netti rivendicato dal lavoratore, il pretore ha
quindi integralmente accolto l'istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 1° dicembre 1998, __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare il senso e
la portata della convenzione di crisi sottoscritta il 17 dicembre 1996 il cui
scopo era quello di garantire l’impiego per il 1997; ciò che è stato fatto
avendo l’istante potuto lavorare per tutto l’anno e per i primi due mesi del
-
La ricorrente contesta inoltre l’ammontare della tredicesima riconosciuta
all’istante nonché quello delle ripetibili.
Con
osservazioni 14 dicembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
-
La
lettera della contestata clausola della convenzione di crisi 17 dicembre 1996 potrebbe
invero indurre a qualche perplessità sul suo reale contenuto, non foss'altro
che per la locuzione: "... se la ditta intraprendesse iniziative di
limitazione del personale ...", laddove per iniziativa potrebbe
essere intesa qualsiasi azione della datrice di lavoro, non meglio definita.
Entro questi soli limiti l'interpretazione del primo giudice non appare
censurabile. Sennonché il rimedio della cassazione –come esposto nel considerando
precedente– è adeguato anche per porre rimedio a decisioni che contrastano con
il sentimento dell'equità e della giustizia in senso lato: fattispecie che può
attuarsi anche quando, a fronte di una versione letterale incerta di un
documento determinante per la propria pronuncia, il giudice rinuncia senza
giustificazione a collocarlo nella realtà dei (complessi) rapporti fra le
parti, ossia a considerare ogni altro momento chiarificatore della vera volontà
delle contraenti, in particolare lo scopo di una pattuizione (interpretazione
teleologica) (sui limiti dell'interpretazione letterale cfr. in particolare Wiegand
W., in Comm di Basilea, 1996, art. 18 CO, N. 25).
Nel
concreto, sono pacifici due elementi: che gli scopi della convenzione di crisi erano,
da un lato, di andare incontro a una situazione difficile della datrice di
lavoro e, dall'altro (quasi nel senso di una controprestazione), di garantire
al personale l'occupazione per un certo lasso di tempo; che, a dipendenza del
perpetuarsi delle cennate difficoltà, gli accordi sul personale venivano presi
di anno in anno: a tal proposito si consideri l'implicita ammissione
dell'istante al punto 1 della replica, nonché la corrispondenza fra la datrice
di lavoro e la Commissione paritetica del settore (doc. 3 e 4) sulla
prospettata trattenuta della tredicesima mensilità per il 1997. Tutto ciò deve
indurre a ritenere che l'impegno preso dalla datrice di lavoro nei confronti
delle sue maestranze, sottoscrivendo la convenzione di crisi, fosse limitato
all'anno successivo, nel senso che –per tutto l'anno (1997)– essi avrebbero
goduto del pieno impiego; tant'è che "le iniziative di limitazione del
personale" vengono definite, tra parentesi, con il termine di licenziamenti
(doc. C). Il licenziamento tuttavia non è concetto del diritto, ma è inteso comunemente
come cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa dell'imprenditore (licenziare
= –2– porre fine a un rapporto di lavoro con un lavoratore subordinato da parte
del datore di lavoro: Zingarelli N., Vocabolario della lingua
italiana, Bologna, 1970). Nel caso concreto, l'istante, per tutto il 1997, non
ha avuto nessun pregiudizio a dipendenza della sua piena occupazione
lavorativa. In altre parole e per riprendere il linguaggio della convenzione,
egli non è stato "licenziato" nel 1997 perché il rapporto di lavoro
non ha preso fine. Concetto che non va confuso con il preavviso della disdetta,
previsto dalla legge e, nel caso particolare, conforme al CCL (art. 3.3.) che è
elemento in favore della parte cui la disdetta è destinata, affinché possa mettere
in atto ricerche per un nuovo posto di lavoro, se è lavoratore, rispettivamente
forza lavorativa sostitutiva, se è datore di lavoro. Il rispetto di un termine
di preavviso non può pertanto essere considerato alla stregua di un'iniziativa
contraria agli interessi del lavoratore.
Per tutti questi
motivi,
richiamato per le
spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 novembre 1998 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L'istanza
6 agosto 1998 di __________ a è respinta.
-
Non
si prelevano tasse né spese.
L'istante
verserà a __________ e, la somma di fr. 300.– a titolo di ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. __________ verserà alla
ricorrente un’indennità di fr. 200.– per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–nord.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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