AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1998.3
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00003
Lugano
26 gennaio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 29 dicembre 1997 presentato da
contro
la
sentenza 11 dicembre 1997 del Giudice di pace del circolo della Maggia nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 3 novembre 1997 da
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di __________, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 3 novembre
1997 lo __________,
per il tramite
dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l’incasso di fr. 80.-, importo corrispondente alla multa inflitta a
quest'ultimo con decreto
8 novembre 1996 della
Sezione della circolazione, regolarmente passato in giudicato;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo
esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione non
avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l'istanza;
che con scritto 29
dicembre 1997 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 29 dicembre 1997 del ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa corte le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si
limita ad una generica contestazione lamentando il mancato accoglimento della
sua domanda di rinvio dell’udienza;
che
quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere
eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che
in ogni caso, per quanto attiene alla domanda di rinvio dell’udienza di
contraddittorio fissata per l’11 dicembre 1997, la reiezione della stessa ad
opera del primo giudice non configura una violazione del diritto di essere
sentito del ricorrente ritenuto che l’art 136 cpv. 1 CPC permette alla parte di
chiedere tempestivamente il rinvio dell’udienza unicamente se impedita per
motivi gravi, motivi che egli non ha sostanziato non bastando il generico
riferimento a impegni professionali;
che
il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in
contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve pertanto essere respinto in
quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 29
dicembre 1997 di __________ è nullo.
-
Le spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo della Maggia
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster