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Numero d'incarto:
16.1998.35
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00035
Lugano
23 marzo 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 26 febbraio 1998 presentato da
contro
la
sentenza 16 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 12 novembre 1997 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 543.15 oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE
di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 12 novembre 1998 la ditta __________ ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 543.15 a saldo della fattura
21 giugno 1996 emessa per i lavori di riparazione della porta del garage
dell’abitazione di quest’ultimo;
che
con sentenza 16 febbraio 1998 il primo giudice, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito, peraltro non contestato dal convenuto che non ha fatto
atto di comparsa all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che
con scritto 26 febbraio 1998 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione
invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto lo scritto 26 febbraio 1998 di __________, con il quale egli si
limita a indicare i motivi per i quali non intende saldare la fattura della
ditta __________ alla quale contesta di aver affidato un qualsiasi incarico,
non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti
nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice che rientri nel
catalogo esaustivo dell’art. 327 CPC;
che
pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e
quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva irricevibile;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato,
Per questi motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 26 febbraio 1998 di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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