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Numero d'incarto:
16.1998.95
Data decisione, Autorità:
26.11.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00095
Lugano
26 novembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 luglio 1998 presentato da
patr.
dall’avv. dott. _____________
contro
la
sentenza 2 luglio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 settembre 1997
nei confronti di
e
entrambi
patr. dall’avv. _____________
con
la quale gli istanti hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al
pagamento di fr. 4’791.90 oltre accessori a titolo di risarcimento danni,
domanda respinta dal primo giudice che ha invece parzialmente accolto la
domanda formulata in via riconvenzionale dai convenuti e tendente al pagamento
di fr. 3’693.35 oltre accessori,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- La presente
vertenza trae origine da un incidente della circolazione avvenuto in territorio
di __________, su via _____________, l'8 gennaio 1997. Nella collisione sono
rimasti coinvolti il veicolo guidato da _____________, di proprietà del padre
_____________, e quello condotto da _____________, assicurato per la RC presso
la _____________.
Con istanza 19
settembre 1997 _____________ e _____________ hanno convenuto in giudizio
_____________ e la _____________ al fine di ottenere il pagamento di fr.
4’791.90 oltre accessori, corrispondenti al danno subito a seguito della
collisione.
Sulla dinamica
dell’incidente le versioni _____________te dalle parti sono almeno in parte
discordanti: _____________ sostiene che mentre stava scendendo sulla strada
principale che da _________ conduce a ________, si è vista improvvisamente
ostruita la propria carreggiata dal veicolo _____________, che in retromarcia,
stava uscendo dall'area antistante la sua autorimessa per immettersi nella
circolazione. Dal canto suo _____________ contesta qualsiasi responsabilità e
addebita la causa dell’incidente alla disattenzione dell’istante che non si è
avveduto del suo veicolo fermo sulla carreggiata in quanto intenzionato ad
accedere al proprio garage, manovra che egli era obbligato ad effettuare
occupando parzialmente la carreggiata.
I convenuti hanno
chiesto in via riconvenzionale la condanna degli istanti al pagamento di fr.
3’693.35 oltre interessi, pari al danno subito a seguito dell’urto.
-
Con il
querelato giudizio il primo giudice, dopo aver valutato le risultanze
istruttorie, in particolare la deposizione dell’unico teste diretto
dell’incidente che ha confermato la posizione del veicolo _____________ fermo
in parte sulla carreggiata, ha addebitato la causa dell’incidente al modo di
guida del conducente _____________ che, ancorché prioritario, non ha prestato
la necessaria attenzione alla strada. Egli ha quindi respinto l’istanza e
accolto la domanda riconvenzionale per fr. 3’653.35.
-
Con il
presente tempestivo gravame _____________ e _____________ sono insorti contro
il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per essersi basato unicamente sulla deposizione del teste
_____________ senza considerare quanto emerso dalla deposizione dell’agente di
polizia _____________. Quest’ultimo, chiamato sul luogo dell’incidente per le
constatazioni del caso, ha confermato le dichiarazioni delle parti, in specie
quella del conducente _____________ che aveva ammesso che al momento della
collisione era in movimento in quanto intenzionato a eseguire una manovra di
retromarcia. I ricorrenti rimproverano inoltre al primo giudice di aver
ricostruito la posizione del veicolo del convenuto al momento della collisione
sulla base di pure supposizioni non suffragate da concreti elementi probatori.
Con osservazioni 21
settembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art.
327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
316 consid. 4a).
- Secondo l’art.
61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali,
il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare
la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro
veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del
veicolo della controparte.
Sulla base
di questa regola fondamentale, spettava quindi agli istanti provare che la
causa della collisione era da ricercare nella manovra posta in atto dal
convenuto _____________, ossia nel fatto per quest’ultimo di aver intrapreso una
manovra di retromarcia, uscendo da un parcheggio, senza prestare la necessaria
attenzione ai veicoli prioritari che circolavano regolarmente sulla
carreggiata. D'altra parte, spettava ai convenuti che hanno fatto valere
in via riconvenzionale una contropretesa per danni, provare che la causa
dell’incidente era da ricercare nel modo di guida dell’istante.
L’attribuzione
della colpa all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione
delle prove nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di
apprezzamento (art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un
esame accurato e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e
degli indizi di cui dispone, al fine di giungere a una soluzione adeguata alle
circostanze e giustificata dalle risultanze istruttorie.
- L'art.
36 cpv. 4 LCS stabilisce la perdita della precedenza del conducente che si
appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare
retromarcia, nei confronti degli altri utenti della strada. Prima di partire,
il conducente deve assicurarsi che non causa pericolo a bambini o ad altri
utenti della strada. Particolari disposizioni sono previste quando la visuale a
tergo del veicolo è limitata (art. 17 cpv. 1 OCS).
Nel caso concreto i
testi _____________ (agente di polizia) e _____________ (conducente dell'autopostale
che al momento dell'incidente saliva verso _____________ in senso contrario a
quello della vettura _____________) concordano sulla circostanza che l'auto
_____________ stava uscendo in retromarcia da un'autorimessa. Tale univocità ha
indotto i convenuti a mutare la loro versione iniziale secondo cui
_____________ stava accedendo al proprio garage e fosse fermo per poter aprirne
la porta (cfr. memoriale conclusivo, p. 2). Che poi al momento dell'impatto
questi fosse in movimento (teste _____________) o, dopo una breve retromarcia,
si fosse fermato (teste _____________), nulla cambia a proposito della
circostanza che _____________, lasciando una proprietà privata, si apprestasse
a entrare nella circolazione e che il suo veicolo al momento dell'impatto
sporgesse sul campo stradale di 50 - 60 cm: sono fatti accertati nel primo
giudizio e -come rilevato - sono conformi alle risultanze istruttorie.
In altre parole, gli
istanti hanno dimostrato che il comportamento del convenuto _____________ è
stato di per sé contrario alle norme sulla precedenza di cui all'art. 36 cpv. 4
LCS.
- Il diritto di
precedenza di chi circola sulla strada non è tuttavia assoluto. Egli può
confidare nel fatto che chi si immette nella circolazione prenda tutte le
necessarie misure di prudenza; tuttavia non è tenuto a facilitare la manovra di
immissione nella circolazione. Se però constata che la sua precedenza rischia
di essere violata, deve prendere le misure appropriate (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, ed, 2, art. 36 LCR, n. 4.5 e 4.6); in
particolare dovrà adeguare la sua velocità e se del caso fermarsi onde evitare
incidenti.
Sempre in virtù dell'art.
61 cpv. 2 LCS, nel caso concreto, incombe ai convenuti provare che l'istante ha
ecceduto nell'esercizio del suo diritto di precedenza.
Al proposito i
ricorrenti rimproverano al primo giudice di essersi fondato su accertamenti
errati.
Orbene il segretario
assessore ha accertato l'assenza di prove riguardo alla pretesa eccessiva
velocità tenuta dal veicolo _____________, prendendo per buona l'ipotesi
secondo cui questi circolava alla velocità consentita di 50 km/h (sentenza, p.
3). Ciò nonostante ritiene provato il suo comportamento antigiuridico perché,
pur resosi conto "ancora a una distanza di m. 150 che vi era un'auto ferma
la cui parte posteriore ostruiva per ca. cm. 50-55 la parte destra della
carreggiata, nulla ha fatto per correggere prudentemente la sua andatura, ma
anzi, come affermato dal teste _____________, non ha apparentemente nemmeno
rallentato (sent. p. 4).
In altre parole, il
primo giudice si è fondato sul fatto che _____________ avrebbe scorto o dovuto
scorgere il veicolo che ostacolava la sua corsa da una distanza di ben m. 150:
ciò che rende sostenibili le conclusioni della sentenza impugnata.
A prescindere
dall'accertamento o meno di tale circostanza, ossia dalla conformità con le
risultanze istruttorie non tanto dell'effettiva distanza fra i veicoli al
momento in cui il convenuto iniziava la sua manovra (teste _____________), ma
della distanza di visibilità fra i veicoli (ciò che avrebbe imposto a
_____________ di adattare la propria guida alla presenza del veicolo non
prioritario sulla sua carreggiata), resta il fatto che l'accertamento del primo
giudice non è contestato in questa sede. I ricorrenti infatti incentrano il
loro allegato sul fatto che il veicolo _____________ fosse o no in movimento,
sulla circostanza a sapere se vi sia prova che il loro veicolo potesse
transitare tra quello di controparte e l'autopostale senza urtare il primo
(questioni in sé d'importanza relativa), ma certamente non sull'elemento in
esame.
Se ne conclude che
l'elemento che ha determinato la scelta del segretario assessore non ha ragione
di essere messo in causa. A queste condizioni nemmeno può essere considerato
manifestamente contrario alle norme sulla circolazione stradale il giudizio
(ancorché severo) sull'abuso da parte dell'istante del suo diritto di precedenza.
- Il ricorso
deve così essere respinto con il carico di spese e ripetibili alla parte
soccombente.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
pronuncia
-
Il
ricorso per cassazione 22 luglio 1998 di _____________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.--, già anticipati dai
ricorrenti, restano a loro carico. Essi verseranno a controparte l'importo di
fr. 400.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione: ___________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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