AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.106
Data decisione, Autorità:
28.12.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00106
Lugano
28 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, assente)
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26
ottobre 1999 presentato nella forma dell'appello da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 6 ottobre 1999 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2 nella causa civile promossa con petizione 23 aprile 1998
da
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 10'330.- oltre interessi, domanda
alla quale la convenuta ha parzialmente aderito
versando pendente causa l'importo di
fr. 7'250.- oltre fr. 300.- per spese di traino,
da cui la riduzione della domanda a fr .
3’080.-, importo che il primo giudice ha
riconosciuto limitatamente a fr.1'780.- oltre
interessi,
richiamata la
decisione 28 ottobre 1999 della Seconda Camera civile che ha trasmesso per
competenza l'impugnazione alla Camera di cassazione civile;
viste le osservazioni al ricorso, presentate
dall'istante in data 30 novembre 1999;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- In data 11 maggio 1992 __________ ha concluso con la __________ -ora
__________ - un contratto di assicurazione per veicoli a motore avente per
oggetto una motocicletta Yamaha FZR 1000 (polizza no. __________ che rinvia
alle CGA edizione 1991, doc. A). Un nuovo e identico contratto -recante lo
stesso numero di polizza- è stato sottoscritto il 25 marzo 1997, con rinvio
alle CGA edizione 1996 (doc. 5 e 6). In entrambi i contratti è stata prevista
la garanzia casco totale, mentre il modo d'indennizzo è stato esplicitamente
così definito: "valore venale maggiorato".
A
seguito di un incidente della circolazione avvenuto il 16 giugno 1997, il
motoveicolo ha subito un danno totale per cui il danneggiato ha formulato nei
confronti dell'assicuratore una richiesta di risarcimento dell’importo di fr.
10’330.- pari al valore venale maggiorato calcolato sulla base dell'art. 45
lett. b delle CGA Assicurazione veicoli a motore combinata, ed. 1990
(doc. 9).
La
convenuta si è dichiarata disposta a corrispondere all'assicurato l'importo di
fr. 8'550.- (doc. 8) dedotto il valore del relitto (fr. 800.-) e la franchigia
contrattuale (fr. 500.-), per un totale a suo favore di fr. 7'250.-, e ciò
nonostante il risarcimento dovuto in virtù dell'art. 44 lett. b CGA ed. 1996
-solo disposto da lei ritenuto applicabile sulla base del rinvio contenuto nel
contratto in vigore tra le parti al momento del sinistro (doc. D)- sarebbe
stato di soli fr. 6'817.70. Stante il rifiuto della compagnia d'assicurazioni
di pagare l'importo rivendicato (fr. 10'330.-), __________ ha adito le vie
giudiziarie con petizione 23 aprile 1998. La convenuta, che pendente causa ha
pagato l'importo di fr. 7'250.- (doc. 10) oltre a fr. 300.- per le spese di
traino (doc. 11), si è opposta a ogni ulteriore pretesa dell'istante
contestando in particolare la quantificazione del valore venale dallo stesso
proposto, dovendosi calcolare il medesimo esclusivamente sulla base del chiaro tenore
dell'art. 44 lett. b CGA 1996 (doc. 7).
-
Con il querelato giudizio il primo giudice, richiamando la regola
dell'insolito e quindi accertata l'inapplicabilità della clausola di cui
all’art. 44 lett. b CGA 1996 in quanto non riferita alle modalità di indennizzo
pattuite dalle parti, ovvero il risarcimento del valore venale maggiorato, in
difetto di una precisa disposizione nelle CGA 1996 effettivamente in vigore tra
le parti, ha calcolato il medesimo sulla base delle percentuali indicate
all'art. 45 lett. b CGA 1990 "Assicurazione veicoli a motore
combinata", unica norma che accenna esplicitamente al valore venale
maggiorato. Considerati gli anni di esercizio del motoveicolo, il pretore
ha così calcolato in fr. 10'330.- l'indennizzo dovuto all'istante per il danno
totale subito, importo dal quale va dedotta la franchigia contrattuale di fr.
500.- e il valore del relitto pari a fr. 800.-, nonché l'importo di fr.
7'250.- pagato pendente causa dalla convenuta: da qui l'accoglimento
dell'istanza per fr. 1'780.- oltre interessi.
-
Con il presente tempestivo gravame, __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al
primo giudice di aver ignorato il chiaro tenore dell'art. 44 lett. b CGA 1996
al quale le parti hanno espressamente rinviato al momento della conclusione del
contratto 25 marzo 1997, solo disposto sulla base del quale deve essere
calcolato l'indennizzo di spettanza dell'istante.
Con
osservazioni 30 novembre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sulla base del quale la
ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o
del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata
una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva
di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
-
Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del
pretore che per calcolare il risarcimento di spettanza dell’istante si è
riferito all’art. 45 lett. b CGA ed. 1990, unico disposto delle CGA emesse
dalla convenuta che si riferisce alla nozione di valore venale maggiorato, non
può essere considerata arbitraria. Preliminarmente dev'essere osservato che,
come correttamente rilevato dal pretore, le parti -sia nell'una che nell'altra
polizza- hanno optato esplicitamente, nel caso di danno totale, per un
risarcimento secondo il sistema del valore venale maggiorato (doc. 5, pto.
7.1); opzione ripresa nella polizza (doc. 6, pagina 1, in fine) e comunque
pacifica in causa, come peraltro appare dallo scritto di __________ 20 giugno
1997 (doc. D). Il fatto che le CGA 1996, che le parti riconoscono essere
applicabili al loro contratto, non facciano alcun riferimento alla nozione di valore
venale maggiorato, non può andare a discapito dell’assicurato al quale non
può in particolare essere opposta la chiarezza letterale del testo di questo
disposto. Per dimostrare il preteso arbitrio del pretore, contrariamente a
quanto propone, la ricorrente è malvenuta a sostenere che il chiaro testo
dell’articolo 44 lett. b CGA 1996 esclude qualsiasi tipo di interpretazione;
infatti, la presenza di un testo chiaro non esclude in linea di massima il
ricorso ad altri metodi d'interpretazione (Wiegand, in Commentario di
Basilea, 1996, n. 25 ad art. 18 CO; Kramer in Commentario bernese, n. 47
ad art. 18 CO; Jäggi / Gauch in Commentario zurighese, n. 368 ad art. 18
CO) ). Dall'art. 18 cpv. 1 CO si evince infatti che, quand'anche chiaro, il
testo di una dichiarazione di volontà non è necessariamente determinante (Wiegand,
op. cit., n. 37 ad art. 18 CO; Jäggi / Gauch, op. cit., n. 427 segg. ad
art. 18 CO); in altre parole, nonostante la presenza di un testo a prima vista
chiaro non si può escludere che esso -tenuto conto delle condizioni del
contratto, dello scopo perseguito dalle parti o di altre circostanze- non
rifletta esattamente il senso dell'accordo stipulato (DTF 101 II 323
consid. 1). Ne discende che il contenuto di un contratto deve essere stabilito
in primo luogo sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18
cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 2b; Kramer, op. cit., n. 76 ad
art. 18 CO). Quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza
della volontà delle parti, la loro presunta volontà viene determinata
interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento
(interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva
e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro
nella situazione concreta (DTF 123 III 35 consid. 2b).
Sulla
base di queste indicazioni dottrinali, ritenuto che l’art. 44 CGA 1996 al quale
rinvia il contratto in vigore tra le parti non fa riferimento alla nozione di
valore venale maggiorato ma solo a quella di valore venale, al quale l’istante
non ha inteso limitare la propria copertura assicurativa, considerato che
questo valore è per definizione superiore al valore di rimpiazzo del veicolo (Maurer,
Schweizeriches Privatversicherungsrecht, 1995, p. 521), la decisione impugnata
che si basa sull'art. 45 lett. b CGA 1990 (norme comunque riferite ai veicoli a
motore senza che ne risulti esclusa l'applicazione ai motoveicoli come preteso
dalla ricorrente) non può essere censurato come manifestamente discorde dalle
risultanze istruttorie, rispettivamente dagli atti del processo (art. 327 lett.
g. CPC).
Alla luce
di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere così respinto; la decisione sulle
spese e sulle ripetibili segue la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 26 ottobre 1999 di __________ è
respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.--
b) spese fr.
50.--
T o t a l
e fr. 300.--
già
anticipate dalla ricorrente, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.-- per ripetibili di questa sede.
3 . Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster