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Numero d'incarto:
16.1999.33
Data decisione, Autorità:
06.07.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00033
Lugano
06 luglio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 22 marzo 1999 presentato da
(patr. __________)
contro
la
sentenza 10 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 23 febbraio 1999 nei confronti di
con la quale
l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso al PE
no__________dell’UEF
di Locarno, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 23 febbraio 1999 __________ ha chiesto il rigetto
in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra
menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 406.30 oltre accessori;
che
a valere quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto l’attestato carenza beni
5 ottobre 1995 emesso dall’Ufficio esecuzioni di Schlieren;
che
l’escusso si è opposto all’istanza sollevando l’eccezione di non ritorno a
miglior fortuna;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accolta l’eccezione proposta
dall’escusso, ha respinto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di
cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente applicato il diritto sostanziale ammettendo, sebbene sollevata
tardivamente, l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
di fronte a un attestato di carenza beni emesso nell’ambito di un fallimento,
una nuova esecuzione può essere promossa unicamente se il debitore sia
ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF);
che
se questi si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior
fortuna, egli deve motivare tale eccezione già al momento in cui formula opposizione,
così come figura peraltro sul formulario di notifica del precetto esecutivo
(doc. C);
che
se il PE non contiene nessuna motivazione, l’opposizione vale quale semplice
contestazione della pretesa (Huber, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 1998, n. 2 ad art. 265a LEF);
che
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’ecce-zione di non ritorno
a miglior fortuna non può essere sollevata successivamente, in particolare non
nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (Huber, op.cit.,
n. 3 ad art. 265a LEF);
che
quindi, esclusa l’eccezione di cui all’art. 265a LEF siccome sollevata tardivamente,
di fronte a un valido titolo di rigetto provvisorio –quale l’attestato carenza
beni sul quale l’istante basa la propria domanda (art. 149 cpv. 2 LEF)– e in
assenza di ulteriori eccezioni atte a inibire il riconoscimento di debito (art.
82 cpv. 2 LEF), il giudice di pace avrebbe dovuto concedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione;
che
poiché nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice deve accertare
d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC
31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA), nel caso di specie questo è
dato unicamente per l’importo di fr. 406.30 per il quale è stato rilasciato
l’attestato carenza beni, ragione per la quale il rigetto può essere concesso
limitatamente a questa somma e non anche per le spese esecutive di fr. 50.–;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso dev’essere accolto e la vertenza decisa
senza che sia necessario il rinvio degli atti al primo giudice ricorrendo i presupposti
d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 22 marzo 1999 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo della Navegna
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Conseguentemente
è rigettata in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 406.30,
l’opposizione interposta al PE no. __________dell’UEF di Locarno.
- La
tassa di giustizia di fr. 80.– è posta a carico __________ il quale rifonderé
all’istante un’indennità di fr. 40.–.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.–, già anticipate dalla
ricorrente, sono poste a carico di __________ il quale verserà a __________
l’importo di fr. 110.– a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a :
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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