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Numero d'incarto:
16.1999.37
Data decisione, Autorità:
30.07.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00037
Lugano
30 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 aprile 1999 presentato da
contro
la
sentenza 31 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 9 marzo 1999 da
__________, __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta
dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta
dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 marzo
1999 __________ di __________a hanno chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l’incasso di fr. 1’788.75 oltre interessi, corrispondenti alla tassa
relativa al consumo di energia elettrica per il periodo estivo 1997;
che a valere quale titolo
esecutivo l’istante ha prodotto la fattura 10 novembre 1997 con l’attestazione
del suo passaggio in giudicato;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo
esecutivo al quale il convenuto, assente al contraddittorio, non ha opposto
nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento: il ricorrente contesta l’esistenza di un valido
titolo esecutivo nonché la sua legittimazione passiva trattandosi di un debito
eventualmente di spettanza della moglie, titolare del Ristorante __________ di
__________ al quale la fattura posta in esecuzione si riferisce;
che con osservazioni 7
giugno 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che sono parificate a
sentenze esecutive legittimanti il rigetto definitivo dell’opposizione le
decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul
diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze
esecutive (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF);
che, nel nostro Cantone,
sono parificate a sentenze esecutive le decisioni definitive di autorità
amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti
obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che una decisione
amministrativa può giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione se emana
da un’autorità competente e se contiene una comunicazione indirizzata all’amministrato
atta ad orientarlo inequivocabilmente sulla causa, l’ammontare e
sull’esigibilità del suo “debito” (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition,
1980, §122; D. Staehelin, op.cit., n. 119);
che inoltre la decisione
deve contenere l’indicazione circa le vie e i termini di ricorso, nonché
l’attestazione del suo passaggio in giudicato (Panchaud/ Caprez, op.cit.,
§ 133; D. Staehelin, op.cit., n. 119 segg. ad art. 80);
che nel caso di specie la
fattura 10 novembre 1997 non può essere parificata a simile decisione, in
particolare perché non contiene nessuna indicazione sui rimedi di diritto;
che a queste carenze formali
non può certo supplire il richiamo all’art. 25 del Regolamento per la fornitura
di energia elettrica che si limita a parificare a titolo esecutivo la notifica
della tassa;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato l’errore
commesso dal primo giudice nell’applicazione dell’art. 80 LEF per aver
attribuito alla fattura 10 novembre 1997 la qualifica di titolo esecutivo, deve
essere accolto;
che accogliendo il ricorso
e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera
deve decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione
dell’istanza;
che
al convenuto, assente al contraddittorio, non viene riconosciuta nessuna
indennità per la prima sede.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 14 aprile 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
31 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr.150.-, già anticipate dal ricorrente,
sono poste a carico delle __________ di __________a le quali rifonderanno al
ricorrente un’indennità di fr. 60.- per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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