AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.5
Data decisione, Autorità:
09.03.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00005
Lugano
9 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 8 gennaio 1999 presentato da
(rappr. __________)
contro
la
sentenza 30 dicembre 1998 del Giudice di pace del circolo della Rovana in tre
cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse con
istanze 7 aprile 1998 nei confronti di
con le
quali l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni
interposte dall’escusso ai PE no. __________, __________ e __________dell’UEF
di Cevio, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con separate istanze 7 aprile 1998 lo __________, rappresentato dall’Ufficio
esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni
interposte da __________ ai PE sopra menzionati che gli sono stati notificati
per l’incasso degli interessi di ritardo maturati sull’imposta cantonale 1988,
1989 e 1990;
che
a valere quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione l’istante ha
prodotto le notifiche di tassazione 20 novembre 1990 (per l’imposta cantonale
1988) e 14 novembre 1990 (per l’imposta cantonale 1989 e 1990) regolarmente
passate in giudicato (doc. B, C e D);
che
alle stesse l’escusso non ha opposto nessun’eccezione non avendo presenziato al
contraddittorio;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, richiamate le sue precedenti
sentenze 12 dicembre 1995 e 27 giugno 1997 pronunciate nell’ambito di richieste
di rigetto dell’opposizione formulate dallo __________ nei confronti di
__________ per l’incasso delle imposte cantonali per gli anni 1988-90, ha respinto
le istanze;
che
con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
violato il diritto per aver erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie
l’eccezione di cosa giudicata;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione;
che
sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle autorità
amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il
Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);
che
l’art. 222 della vLT, applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art.
324 cpv. 2 della nuova LT entrata in vigore il 1° gennaio 1995, sancisce il
principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità
fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art.
80 LEF;
che
le decisioni di tassazione 14 e 20 novembre 1990 relative all'imposta cantonale
1988-90, regolarmente intimate e passate in giudicato, costituiscono quindi
valido titolo esecutivo ai fini dell’esazione;
che
per quanto attiene agli interessi di ritardo, unico scoperto per il quale viene
rivendicato il pagamento, la facoltà dello Stato di prelevare simili interessi
è fondata sull’art. 219 cpv. 1 vLT a tenore del quale le imposte e le multe
devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla loro scadenza, ritenuto
che se ciò non accade, alla fine del termine decorre un interesse alle condizioni
stabilite dal Dipartimento competente (art. 220 vLT);
che
in altre parole, gli interessi di ritardo decorrono ex lege dalla scadenza
delle rate dovute senza che sia necessaria la messa in mora del debitore (CCC
22 luglio 1994 in re Stato/I.), ritenuto che gli stessi nascono con la
cosiddetta esigibilità generale dell’imposta, indipendentemente dalla forza di
cosa giudicata dell’imposta nel suo importo capitale, quindi indipendentemente
dal fatto che sia pendente un eventuale domanda di condono (respinta nel caso
di specie con risoluzione 11 febbraio 1992 del Consiglio di Stato) o di
facilitazione di pagamento, salvo disposizione contraria dell’Amministrazione
cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 4 vLT);
che
per il sussistere dei crediti posti in esecuzione basta quindi l’emissione
della notifica di tassazione riferita a un determinato anno e il non avvenuto
pagamento entro i termini;
che
nel caso concreto, con le istanze di rigetto dell’opposizione l'istante ha
prodotto, oltre alle notifiche di tassazione relative all’imposta cantonale
1988-90 (doc. B, C e D) regolarmente passate in giudicato, un estratto conto
allestito dall’Ufficio cantonale di esazione dal quale si evince che il
convenuto non ha fatto fronte, entro i termini impartiti, al pagamento delle
imposte dovute;
che
sulla base di questa documentazione -non contestata dall’escusso- l’ente pubblico
ha quindi provato l’esigibilità degli interessi e il loro periodo di
decorrenza;
che
infatti dagli estratti conto in parola si evince: che l’imposta cantonale 1988,
il cui termine di pagamento scadeva il 31 dicembre 1990, è stata pagata il 18
gennaio 1995; che l’imposta cantonale 1989, con scadenza al 31 dicembre 1990, è
stata pagata il 22 maggio 1995, e che il conguaglio dell’imposta cantonale
1990, il cui termine di pagamento scadeva il 28 febbraio 1991, è stato pagato
il 22 maggio 1995;
che
per quanto attiene all’eccezione di cosa giudicata, sulla base della quale il
Giudice di pace sembra aver respinto le istanze in discussione, occorre
innanzitutto rilevare che non trattandosi di un presupposto processuale che il
giudice deve esaminare d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), questa
doveva se del caso essere proposta dall’escusso (art. 98 CPC);
che
in ogni caso, trattandosi di una procedura di rigetto dell’opposizione, la
relativa decisione esplica effetti unicamente nell’ambito del diritto esecutivo
e non sul piano del diritto materiale, di modo che l’eccezione di cosa
giudicata non potrebbe in ogni caso essere opposta alle istanze in esame
siccome riferite ad altre esecuzioni (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 10 ad art.
385);
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere accolto.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: I.
Il ricorso per cassazione 8 gennaio 1999 dello __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 dicembre 1998 del Giudice di pace del Circolo della Rovana
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- Le
istanze 7 aprile 1998 dello __________ sono accolte.
Di
conseguenza sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte da
__________ ai PE no. ____________________ e __________ dell’UEF di Cevio.
- Non
si prelevano tasse di giustizia.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, già anticipati dal
ricorrente, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà allo
__________ l’importo di fr. 70.– a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Rovana.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster