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Numero d'incarto:
16.1999.56
Data decisione, Autorità:
30.07.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00056
Lugano
30 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per statuire sulla domanda di revisione 8 giugno 1999 presentata da
contro
la
sentenza 19 maggio 1999 della Camera di cassazione civile, inc. no. 16.99.6,
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 17 agosto 1998 da
__________ patr. __________
preso
atto della risposta 30 giugno 1999 dell’istante;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 17 agosto 1998 il Garage __________, con il quale __________
unitamente al marito __________ aveva sottoscritto il 19 settembre 1997 un
contratto di compravendita di un veicolo Toyota Corolla, ha chiesto il rigetto
dell’opposizione interposta da quest’ultima al PE no__________dell’UEF di Mendrisio
notificatole per l’incasso di fr. 4’461.- oltre accessori, corrispondenti alla
penale del 15% pretesa dall’istante in seguito al mancato adempimento del
contratto da parte dell’acquirente;
. che
con decisione 11 gennaio 1999 il Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud ha respinto l’istanza, avendo l’escussa reso
verosimile l’eccezione di risoluzione del contratto di compravendita sulla base
del quale l’istante rivendica il pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che
con sentenza 19 maggio 1999 questa Camera ha accolto il ricorso per cassazione
presentato il 22 gennaio 1999 da Garage __________, annullando il giudizio di
prima sede con il conseguente accoglimento dell’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione;
che
con scritto 8 giugno 1999 __________ chiede la revisione della sentenza 19
maggio 1999 della scrivente Camera a motivo che la stessa sarebbe il frutto di
un errore di fatto risultante dagli atti di causa;
che
l’errore commesso da questa Camera risiederebbe nel fatto di non aver
considerato che il contratto prodotto a valere quale riconoscimento di debito
era stato precedentemente disdetto con l’accordo di entrambe le parti, da qui
la sua inefficacia e conseguente inesistenza di un riconoscimento di debito;
che
tale giudizio sarebbe il frutto di un‘errata interpretazione e lettura dello
scritto 26 giugno 1999 dal quale risulterebbe l’accordo della venditrice alla
risoluzione del contratto;
che
con scritto 30 giugno 1999 la controparte postula la reiezione della domanda di
revisione siccome infondata;
che
giusta l’art. 340 lett. d CPC, disposto sul quale si basa la domanda in esame,
la revisione di una sentenza può essere chiesta se questa è il frutto di un
errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa;
che
vi è errore ai sensi del menzionato disposto quando la decisione è fondata
sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,
oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è
positivamente stabilita;
che,
in particolare, l'interpretazione data dal giudice ai rapporti contrattuali fra
le parti non è questione di fatto, ma costituisce soluzione di un problema di
diritto per cui non vi sarebbe errore di fatto nemmeno qualora il giudice -su
questo punto- avesse sconfessato tesi convergenti e non contestate dalle parti
(II CCA 26.1.95 in re A. e llcc./A + E Leasing AG);
che
il rilievo di __________ non concerne un errore di fatto ai sensi dell’art. 340
lett. d CPC, bensì una diversa valutazione della prova documentale rispetto a
quella da lei proposta dinanzi al primo giudice;
che
infatti, con la domanda di revisione l’escussa si limita a riproporre il
proprio punto di vista in merito all’inefficacia del contratto di compravendita
quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione a dipendenza dello
scritto 26 settembre 1997, che questa Camera non ha ignorato ma ha anzi
diligentemente esaminato nella sua portata e in relazione alla pronuncia del
rigetto provvisorio dell’opposizione (cfr. consid. 6);
che
alla luce di quanto sopra esposto la domanda di revisione, con la quale
__________ si limita a riproporre la propria interpretazione dei fatti, deve
essere respinta.
Per
i quali motivi,
richiamate le norme di legge
menzionate
pronuncia:
-
La
domanda di revisione 8 giugno 1999 presentata da __________ è respinta.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
è tenuta a rifondere a Garage __________. 150.- a titolo di ripetibili di
questa sede ricorsuale.
- Intimazione
a:
avv__________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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