AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.1999.57
Data decisione, Autorità:
17.09.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00057
Lugano
17 settembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 4 giugno 1999 presentato da
(patr. __________)
contro
la
sentenza 21 maggio 1999 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di
contratto di lavoro promossa con istanza 17 dicembre 1998 nei confronti di
(patr.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’600.– oltre accessori a saldo
delle proprie pretese salariali, domanda ridotta a fr. 5’648.30 e respinta dal
primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
-
ha lavorato presso il __________ o, di cui sono proprietari __________ e
__________ i, in qualità di gerente e cameriera dal 3 luglio 1998 (doc. B).
Il
contratto di lavoro è stato disdetto dai datori di lavoro con effetto immediato
il 13 novembre 1998 per violazione da parte della dipendente del dovere di
diligenza e fedeltà nei loro confronti, accresciuto in considerazione della sua
posizione di gerente dell’esercizio pubblico. A fondamento della disdetta essi
hanno addotto le “reiterate e gravi affermazioni nei nostri confronti da lei
divulgate verso terzi, che ledono e pregiudicano la nostra credibilità e il
nostro buon nome come quello del bar stesso” (doc. C).
Con
istanza 17 dicembre 1998 __________, contestando l’esistenza dei presupposti
per un licenziamento in tronco, ha convenuto in giudizio i suoi ex datori di
lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’600.– oltre interessi, importo
ridotto in sede di conclusioni a fr. 5’648.30, corrispondenti al salario e alle
indennità per vacanze non godute per il periodo di disdetta.
I
convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria ribadendo l’esistenza di
gravi motivi atti a legittimare il licenziamento in tronco della lavoratrice.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie
e in particolare sulle deposizioni testimoniali, ha respinto l’istanza
ritenendo fondato il licenziamento in tronco dell’istante. Il primo giudice ha
infatti considerato gravi le notizie divulgate dall’istante e relative al
mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei datori di lavoro, al
mancato puntuale pagamento dei fornitori, al suo timore di non ricevere puntualmente
il salario, a fatti di natura strettamente personale riguardanti il padre dei
convenuti, a un precedente fallimento di una loro ditta e al fatto che uno dei
datori di lavoro preferisse starsene a casa a dormire piuttosto che lavorare. A
mente del primo giudice queste maldicenze, soprattutto perché proferite dalla gerente
dell’esercizio pubblico, sono atte a nuocere alla reputazione dei convenuti rispettivamente
ai loro interessi economici. Accertata l’esistenza di un motivo grave atto a
giustificare il licenziamento in tronco dell’istante, il primo giudice ha
ritenuto altresì tempestiva la sua notifica.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver
ritenuto provato un grave motivo giustificante la rescissione con effetto
immediato del suo rapporto di lavoro, rescissione del contratto che ella ritiene
in ogni caso essere stato notificata tardivamente.
Con
osservazioni 18 giugno 1999 controparte postula la reiezione del ricorso.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sulla base del quale la ricorrente fonda
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza
che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso
scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile,
in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione
oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con
rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- In
base all’art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni
tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. Presupposto
è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto sino al normale termine di
disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF
117 II 245, 111 II 245; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, N. 2
ad art. 337 CO; JAR 1989 213).
Dottrina
e giurisprudenza assimilano a una causa grave legittimante il licenziamento con
effetto immediato, la commissione di atti illeciti nei confronti del partner
contrattuale, così come gravi violazioni contrattuali, rispettivamente
atteggiamenti negligenti di minore importanza purché si manifestino in modo
reiterato e nonostante precisi ammonimenti del datore di lavoro (Rapp,
Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins,
Die fristlose Entlassung, 1981, p. 27; DTF 116 II 150). In quest’ottica,
anche infrazioni lievi possono giustificare il licenziamento in tronco,
ritenuto in ogni caso che, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri
elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione
fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del
datore di lavoro (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. ed.,
1997, p. 135 e seg.; DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 1°
febbraio 1991 in re G. SA/C.). Determinante è che il fatto invocato a sostegno
del licenziamento in tronco abbia causato la rottura del rapporto di fiducia
tra lavoratore e datore di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le
contrat de travail, 1984, n. 191; Rep 1985 130; Decurtins,
op.cit., p. 27).
L’onere
della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in
tronco compete alla parte che se ne prevale
(Rehbinder,
in Commentario bernese, 1992, N. 2 ad art. 337 CO; JAR 1989, 139; II
CCA 25 novembre 1997 in V.A./G. SA), mentre spetta al giudice esaminare, secondo
il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie, con particolare
riferimento alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto,
così come al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al
provvedimento, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi
dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep 1985
pag. 130; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. Auflage,
1996, N. 1 ad art. 337 CO). Il giudice non deve prendere in considerazione il
sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto,
bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op.cit., pag. 171
e segg.) ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede
dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di
disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8 ed., 1991, pag.
464).
L’ampiezza
di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di
questa Camera, a meno che –evidentemente– la conclusione impugnata sia manifestamente
in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso
e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio.
- Nella
fattispecie, la causa grave posta a fondamento del licenziamento in tronco della
lavoratrice risiederebbe nel fatto per quest’ultima di aver divulgato tra
alcuni clienti dell’esercizio pubblico informazioni lesive del buon nome dei
convenuti e di un loro famigliare.
Gli
ulteriori addebiti mossi alla lavoratrice pendente causa, ovvero le frequenti assenze
dal posto di lavoro e l’ordinazione di merce per conto di una cliente
dell’esercizio pubblico, a prescindere dal loro benfondato non possono essere
ritenuti a sostegno della decisione di rescindere con effetto immediato il
contratto di lavoro, ritenuto che gli stessi non sono stati richiamati nella
lettera di licenziamento sebbene anteriori alla sua stesura e da tempo noti ai
datori di lavoro (Brühwiler, op.cit., N. 11 ad art. 337 CO; DTF
124 III 29 consid. 3c).
A
comprova della violazione del dovere di diligenza e fedeltà da parte
dell’istante (art. 321a CO), i convenuti hanno proposto l’assunzione di tre
clienti dell’esercizio pubblico, ai quali l’istante aveva confidato i propri
timori in merito alla situazione finanziaria dei convenuti (difficoltà nel
pagamento del salario e dei fornitori; __________, __________ e __________),
lamentele circa l’assenza dei convenuti dal posto di lavoro e la conseguente impossibilità
per lei di terminare l’attività nell’orario di lavoro (e ),
informazioni circa un loro precedente fallimento () e una degenza
ospedaliera che ha interessato il padre dei convenuti ().
Contrariamente
a quanto ritenuto dal primo giudice, queste testimonianze, non permettono di
concludere per l’esistenza di un grave motivo di licenziamento dell’istante.
La
violazione del dovere di diligenza e fedeltà rimproverata all’istante può
infatti costituire fondato motivo di risoluzione immediata del contratto, ma
solo nella misura in cui pone fine, oggettivamente, all’indispensabile rapporto
di fiducia tra le parti.
Questo
rapporto è leso se, ad esempio, il lavoratore manifesta, a colleghi o a
clienti, apprezzamenti gravemente offensivi, insolenti e sgarbati concernenti
il proprio datore di lavoro o la ditta (Rehbinder, Commentario bernese,
1992, N. 9 in fine ad art. 337 CO), mentre non basta qualsiasi timore o
informazione (veritiera o meno) divulgata dal lavoratore.
In
concreto, quanto raccontato dalla lavoratrice ai testi, a prescindere dalla sua
veridicità, non può essere considerato di contenuto ingiurioso e tantomeno
gravemente lesivo del buon nome dei convenuti e della loro famiglia, e neppure
pregiudizievole per la loro attività commerciale. Giudicando
quest’atteggiamento grave al punto da giustificare il suo licenziamento in
tronco, il primo giudice ha ecceduto nella propria libertà di apprezzamento
delle prove. In effetti, il comportamento dell’istante, ancorché inopportuno,
non è di gravità tale da aver potuto oggettivamente pregiudicare la fiducia che
i datori di lavoro potevano e dovevano nutrire nei suoi confronti.
Trattasi
semmai di infrazioni minori per le quali era necessario richiamare la dipendente
(Brühwiler, op.cit., N. 9 ad art. 337 CO), che non risulta invece essere
mai stata avvertita sulla serietà dei fatti, tanto da giustificare un
licenziamento in tronco in caso di persistenza in tale sgradito atteggiamento.
Il
giudizio impugnato, pur considerati i limiti di giudizio di questa Camera,
dev’esere così annullato poichè la valutazione che ne sta alla base finisce per
configurare un’applicazione manifestamente errata del diritto sostanziale.
- L’accoglimento
del ricorso per i motivi descritti rende inutile l’esame della censura sulla
tempestività di notifica della disdetta.
Accogliendo
il ricorso e verificati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia. In concreto, poichè
la lavoratrice risulta licenziata immediatamente senta motivo grave ha diritto
–in virtù dell’art. 337 c CO– a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di
lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta, ossia al 31
dicembre 1998 (art. 6 CCNL 98).Poichè le pretese dell’istante sono rimaste
incontestate dai convenuti, esse devono venir accolte nella misura di fr.
5’648.30 lordi oltre interessi del 5% dal 31 dicembre 1998, data di esigibilità
del credito salariale (art. 14 CCNL 98).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 4 giugno 1999 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 maggio 1999 del Segretario assessore della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio–Nord è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
-
L’istanza
è accolta. Di conseguenza __________ e __________ __________ sono condannati a
versare a __________ l’importo di fr. 5’369.95 oltre interessi del 5% dal 31 dicembre
-
Non
si prelevano tasse né spese. __________ e __________ __________ verseranno
all’istante fr. 760.– a titolo di ripetibili.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
e __________ sono tenuti a versare in solido alla ricorrente l’importo di fr.
400.– a titolo di ripetibili per questa sede.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisidizione di Mendrisio–Nord.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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