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Numero d'incarto:
16.1999.65
Data decisione, Autorità:
29.09.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00065
Lugano
29 settembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 1999 presentato da
(patr.
__________)
contro
la
sentenza 11 giugno 1999 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 aprile 1999 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’476.75 oltre accessori nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 26 aprile 1999 __________ ha convenuto in
giudizio la ditta __________, ora __________, al fine di ottenere il pagamento
di fr. 5’476.75 a saldo di fatture emesse per la fornitura di merce a
quest’ultima (doc. B–G);
che
con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione
prodotta dall’istante e rimasta incontestata dalla convenuta che non ha presenziato
al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 7 luglio 1999, la ditta convenuta è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
violato una norma di diritto procedurale per non avere accertato la carenza di
poteri di rappresentanza delle persone che hanno sottoscritto l'istanza e di
chi ha partecipato al contraddittorio in nome dell’istante, nonché di aver
arbitrariamente valutato le prove;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono –rispettivamente se sono esistiti– i presupposti processuali
tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro
rappresentanti;
che
trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta
nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi;
che,
trattandosi di società anonima, essa può essere rappresentata in giudizio dai
membri del consiglio di amministrazione (organo formale);
che
nella concreta fattispecie, dall’estratto del Registro di commercio di Ginevra
prodotto dalla ricorrente, è emerso che uno solo dei firmatari dell’istanza
(__________) era legittimato a vincolare la ditta __________ con diritto di firma
collettiva a due;
che
tale signor __________, che ha presenziato al contraddittorio in rappresentanza
della ditta istante, non era legittimato a vincolare quest’ultima, non
trattandosi di organo della stessa e, non essendo menzionato a Registro di
commercio;
che
pur tenendo conto del fatto che il giudice esamina la rappresentanza processuale
solo in caso di dubbio, che in concreto nessuno ha sollevato, non si può fare astrazione
dal fatto che trattandosi di un presupposto processuale, la sua assenza può
essere rilevata in ogni stadio di causa, quindi anche in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 3 ad art. 142);
che
gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale
(art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che
in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC questa Camera non può far altro che
constatare la nullità dell’istanza 26 aprile 1999
siccome
sottoscritta in modo da non rappresentare la volontà della società: ne consegue
la nullità di ogni atto successivo, compresa la sentenza.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. L’istanza
26 aprile 1999 __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti
di procedura successivi, compresa la sentenza 11 giugno 1999 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio–Nord.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.– già anticipate
dalla ricorrente, sono poste a carico __________ la quale rifonderà alla
ricorrente fr. 200.– a titolo di ripetibili per questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Nord.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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