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Numero d'incarto:
16.1999.84
Data decisione, Autorità:
20.10.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00084
Lugano
20 ottobre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 settembre 1999 presentato da
contro
la
sentenza 9 settembre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 12 luglio 1999 da
__________ rappr. __________
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dall’escussa al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 12 luglio 1999 il __________ ha chiesto il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra
menzionato notificatole per l’incasso di fr. 2’183.25 oltre interessi
corrispondenti alla tassa di canalizzazione per il 1998;
che
a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la bolletta 7 settembre
1998 regolarmente passata in giudicato (doc. B);
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido titolo esecutivo al quale l’escussa, assente al contraddittorio, non
ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice
di non aver verificato la mancanza di identità tra il debitore indicato nel PE
(__________e il proprietario del fondo interessato (Comunione dei
comproprietari della PPP costituita sul medesimo); osserva inoltre che
l’importo posto in esecuzione è stato pagato il 30 agosto 1999 (cfr. estratto
bancario allegato al ricorso);
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che preliminarmente deve
essere estromessa dall’incarto la documentazione prodotta con il ricorso,
vietando l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC alle parti la facoltà di addurre in
questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80; DTF 113 III
9);
che sono parificate a
sentenze esecutive legittimanti il rigetto definitivo dell’opposizione, le
decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali,
comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico
(art. 28 LALEF);
che in quest’ottica, la
documentazione prodotta dall’istante può essere assimilata a un valido titolo
esecutivo (art. 96 Legge d’applicazione della legge federale contro
l’inquinamento delle acque);
che
il giudice deve inoltre stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è
idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione, in particolare se
vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti
dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition,
1980, § 106–108);
che
dalla documentazione in possesso del primo giudice (doc. A-C), la sola che può
essere considerata ai fini del giudizio per i motivi sopra esposti, non
potevano sussistere dubbi circa l’identità tra la debitrice indicata nel titolo
esecutivo e quella indicata nel PE e convenuta in causa, trattandosi della
stessa persona sempre indicata come __________;
che
quindi la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice non si sarebbe
avveduto della carenza di identità tra l’effettiva debitrice dell’importo posto
in esecuzione e quella convenuta in giudizio, è destituita di fondamento;
che
pure ininfluente ai fini del giudizio è l’avvenuto pagamento dell’importo posto
in esecuzione, siccome sostenuto e comprovato solo in questa sede;
che
secondo l’art. 20 cpv. 2 LALEF è infatti all’udienza di contraddittorio che le
parti devono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni
d’ordine e di merito ed è in quell’occasione che esse devono produrre, sotto
pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni; ciò che
l'escussa ha invece omesso di fare;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione, deve essere respinto;
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono
assegnate ripetibili per questa sede.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 10 settembre 1999 __________ è respinto.
- Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-
sono
poste a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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