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Numero d'incarto:
16.1999.93
Data decisione, Autorità:
02.12.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00093
Lugano
2 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29
settembre 1999 presentato da
__________ patr. __________
contro
la sentenza 17 settembre 1999 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, nella
causa a procedura speciale in materia di contratto
di lavoro promossa con istanza 21
agosto 1996 nei confronti
di
patr. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 7'471.75 oltre interessi a saldo delle
proprie pretese salariali, domanda accolta dal
primo giudice limitatamente a fr.
2’353.80 oltre interessi del 5% dal 31 dicembre
1994,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
-
lavora alle dipendenze di __________ dal 1987. Con istanza 21 agosto 1996 ha
convenuto in giudizio la sua datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento
di fr. 7'471.75. Premesso che l'istante è stato inabile al lavoro in misura
totale dal 26 luglio al 25 settembre 1994 (doc. 6) e che comunque nei mesi fra
maggio e dicembre di quell'anno egli ha percepito regolarmente un salario
minimo lordo di approssimativi fr. 5'000.- mensili (doc. O - V), l’importo
rivendicato corrisponde al saldo del salario di sua spettanza per le ore di
lavoro a turno eseguite durante la fascia oraria serale e notturna negli stessi
mesi per le quali il CCL di categoria riconosce supplementi variabili. A
quest'importo di fr. 6’144.45 aggiunge fr. 1'357.20 per le ore straordinarie
prestate nel mese di giugno 1994. La convenuta, basandosi sulla prassi in
vigore presso di lei, secondo la quale vengono riconosciute al dipendente solo
le ore lavorative indicate sui fogli paga e approvate dalla firma di un
superiore, ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente a fr. 2’360.40 lordi
(pari a fr. 2'158.60 netti). Trattasi in particolare dei seguenti importi
lordi: fr. 2'041.40 per le ore di lavoro straordinario effettuate nel mese di
giugno 1994 (fr. 1'357.20, doc. F e P) e per il lavoro a turno svolto durante
lo stesso mese (fr. 684.20, doc. F e P), fr. 320.20 per il lavoro a turno
eseguito durante il mese di luglio 1994 (doc. 7 e Q) e fr. 71.- per le ore
prestate durante il mese di ottobre 1994 (doc. 10 e T); importi dai quali vanno
dedotti fr. 72.20 per 8.25 ore conteggiate dal lavoratore senza che questi le
abbia prestate (doc. 7 e 11).
-
Con
il querelato giudizio il pretore ha accolto l'istanza limitatamente a fr.
2'353.80 netti (pari a fr. 2'547.40 lordi) oltre interessi del 5% dal 31
dicembre 1994. A quest'importo il primo giudice è giunto previo raffronto tra
le ore di lavoro esposte dal dipendente sui bollettini di lavoro mensili
sottoscritti da un suo superiore -i soli che il primo giudice ha considerato
determinati sulla base della deposizione __________e i fogli paga relativi agli
stessi mesi. Nel dettaglio, il pretore ha riconosciuto all'istante le seguenti
poste: fr. 1'357.20 per le ore straordinarie e fr. 684.20 per i supplementi
dovuti per il mese di giugno 1994 (pure riconosciuti dalla datrice di lavoro),
fr. 320.20 per i supplementi effettuati durante il mese di luglio 1994
(riconosciuti anche dalla datrice di lavoro), fr. 43.80 dovuti per i
supplementi relativi al mese di settembre 1994, fr. 142.- (anziché i fr. 71.-
riconosciuti dalla convenuta) per le ore esposte durante il mese di ottobre
-
Per quanto attiene ai conteggi delle ore di spettanza dell'istante per il
mese di dicembre 1994, poiché agli atti vi sono due conteggi entrambi
sottoscritti da un superiore dell'istante (doc. HH e 12), il pretore ha basato
il suo calcolo su quello di cui al doc.12 non avendo l'istante provato che
quello corrispondente alle ore effettivamente prestate non sarebbe questo ma
quello di cui al doc. HH a lui più favorevole.
-
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di
cassazione di cui alle lettere f) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in
particolare di aver fondato il proprio giudizio unicamente sui bollettini di
lavoro sottoscritti da un superiore senza aver considerato i supplementi di sua
spettanza che risultano dalle deposizioni dei __________ e __________ dalle
quali si evince che durante il periodo da maggio a dicembre 1994 egli aveva
diritto allo stipendio maggiorato a dipendenza dei turni di lavoro
prestabiliti, indipendentemente dall’effettiva presenza sul posto di lavoro,
quindi anche -con riferimento particolare alla fattispecie- in caso di
malattia. Egli lamenta inoltre un’arbitraria valutazione dei bollettini
medesimi, in particolare di quelli relativi al mese di ottobre e al mese di
dicembre 1994.
Con
osservazioni 11 ottobre 1999 la controparte postula la
reiezione
del ricorso eccependone innanzitutto la nullità dal
punto
di vista formale.
-
Contrariamente
a quanto preteso dalla resistente il gravame, chiaramente basato sul titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC (nonostante il richiamo anche alla
lettera f senza che questo motivo di cassazione sia stato in qualche modo
sostanziato) è ricevibile. Il petitum ricorsuale è infatti conforme a ciò che
può essere chiesto all'autorità di cassazione: anzitutto la cassazione, ossia
l'annullamento della sentenza impugnata; in seconda battuta, non
necessariamente il rinvio al giudice di prime cure. Infatti, proprio l'art. 332
cpv. 2 CPC invocato dalla convenuta impone a questa Camera, in determinati casi
che nella realtà costituiscono pressoché una costante numericamente prevalente,
di pronunciarsi sul merito, riservato il rinvio al primo giudice nei casi
rimanenti.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva
di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Nell'ottica dei principi sopra evidenziati la sentenza dedotta in
cassazione non è arbitraria, in particolare non lo è in relazione alla valutazione
delle prove.
Per
quanto attiene alla censura secondo la quale il pretore non avrebbe considerato
quanto emerso dalle deposizioni __________ e , va innanzitutto
rilevato che dalle stesse risulta che normalmente i fogli paga, allestiti dal
lavoratore, vengono firmati per verifica dal caporeparto e successivamente dal
capo del personale i quali procedono, se del caso, alla loro correzione;
inoltre vi si legge che quando un dipendente è assente per malattia, il foglio
paga viene allestito comunque "conformemente ai turni già stabiliti e che
il dipendente avrebbe dovuto compiere se non fosse stato ammalato" e ciò
perché in tal caso i turni (non effettuati) vengono comunque rimunerati: se i
fogli non sono sottoscritti, il dipendente non riceve il corrispettivo
(). Per contro, da queste prove non emerge nulla che possa avvalorare
il calcolo ipotetico e teorico del numero massimo di ore che il ricorrente
sostiene corrispondere al suo impegno di lavoro nel periodo da maggio a
dicembre 1994. Considerato questo calcolo teorico delle spettanze salariali del
lavoratore, sono stati versati agli atti i bollettini di lavoro (che durante i
periodi di malattia non si sa chi abbia compilato), vidimati da un superiore,
ossia gli unici che secondo il __________ debbano essere considerati per il
calcolo degli stipendi. Considerato questo principio -che in concreto offre la
possibilità di una verifica oggettiva- la seconda affermazione del teste,
relativa alla remunerazione del lavoratore durante la malattia per riguardo ai
turni, può essere considerata senz'altro -come ha fatto implicitamente il primo
giudice- un'indicazione di carattere generale e comunque non prevalente sulla
verifica, rispettivamente sull'approvazione esplicita da parte della datrice di
lavoro. Il pretore, basandosi su questa prassi in vigore presso la convenuta,
ha dettagliatamente confrontato ogni singolo conteggio mensile con i rispettivi
fogli paga, concludendo a un saldo di spettanza del lavoratore per ore
straordinarie e ore soggette a supplemento, pari a fr. 2'353.80 netti: così
facendo egli ha operato in modo sufficientemente diligente e non difforme dalle
risultanze d'istruttoria. Per questo motivo non è possibile concludere che la
sua decisione sia arbitraria.
- Con
riferimento ai singoli conteggi, controversa è la valutazione di quelli
relativi ai mesi di ottobre e dicembre 1994, gli altri mesi essendo
riconosciuti. In merito al mese di ottobre 1994, il ricorrente contesta il
fatto che il pretore abbia considerato solo la prima pagina del doc. EE
(identica alla prima pagina del doc. 10) e non invece la seconda pagina di
questi conteggi che riprende quanto riportato sul doc. L. La censura è
infondata ritenuto che il primo giudice -anche qui- ha applicato il criterio
indicato dal __________ per tutte le mensilità (calcolo degli stipendi sulla
base dei bollettini di lavoro vidimati da un superiore), ritenuto che comunque
la seconda pagina riguardante il mese di ottobre non risulta controfirmata da
nessuno, mentre per altre mensilità, registrate su due fogli (così doc. F e
doc. FF), entrambi risultano singolarmente vidimati. Che poi i fogli relativi
al mese di ottobre siano stati prodotti anche dalla convenuta come doc. 10
(peraltro non nell'ambito dell'assunzione suppletoria di prove ma a seguito di
un'istanza di edizione rivolta alla controparte già in sede di discussione) ben
poco importa, il fatto in sé non potendo condizionare la valutazione che della
prova deve effettuare il giudice in virtù dell'art. 90 CPC.
Per
quanto concerne invece il mese di dicembre 1994, il ricorrente ritiene
arbitrario che il pretore abbia considerato solo il conteggio più favorevole
alla convenuta (doc. 12) anziché il doc. HH pure vistato dal caporeparto.
Sennonché il giudice, confrontato a prove tra loro discordanti, è libero di
scegliere a quale di queste debba essere dato maggior credito, a condizione che
la sua scelta non sia contraddetta da altri elementi istruttori (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 90, n. 18), ciò che non è il caso in concreto, ritenuto che, come
giustamente rilevato dal pretore, l'onere della prova circa la correttezza del
conteggio di cui al doc. HH piuttosto di quello di cui al doc. 12 incombeva
all'istante in virtù dell'art. 8 CC.
Alla luce
di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, ovvero quello dell’arbitraria valutazione delle prove ad
opera del primo giudice, deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 29 settembre 1999 __________ è
respinto.
-
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
è tenuto a rifondere a __________ A l'importo di fr. 300.- a titolo di
ripetibili.
- Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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